§ 41.7.282 - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 168.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di controlli igienico-sanitari sulle merci [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:12/04/2006
Numero:168


Sommario
Art. 1.  Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e [...]
Art. 2.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia di [...]
Art. 3.  Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in [...]
Art. 4.  Forme di collaborazione


§ 41.7.282 - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 168.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di controlli igienico-sanitari sulle merci all'importazione ed assistenza sanitaria negli istituti penitenziari.

(G.U. 11 maggio 2006, n. 108)

 

Art. 1. Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) in materia di controlli igienico sanitari all'importazione

     1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis. - 1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano e quelle spettanti agli organi statali ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento agli animali vivi, ai prodotti alimentari di origine animale, ai prodotti alimentari di origine non alimentare e ai prodotti non destinati all'alimentazione ma soggetti a controllo sanitario, sia di origine comunitaria movimentati fra gli Stati membri sia provenienti da Paesi terzi, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige è comunque assicurata la costituzione di una sede dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e di una sezione distaccata dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Salvo quanto espressamente previsto da questo articolo restano ferme le competenze dello Stato nelle materie previste dal medesimo articolo.

     2. Per i fini di cui al comma 1 è stipulata apposita intesa tra il Ministro competente e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'intesa prevede in particolare:

     a) l'individuazione, entro la data stabilita dall'intesa medesima, dell'ubicazione della sede dell'UVAC competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano; tale sede è resa operativa entro centottanta giorni dall'individuazione;

     b) l'istituzione nell'ambito dell'USMAF competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano di un'apposita sede distaccata ubicata nel territorio della regione per lo svolgimento di tutti i compiti riferiti al predetto ambito territoriale; tale sede distaccata può essere collocata presso l'UVAC previsto alla lettera a);

     c) i criteri e le modalità con i quali i competenti uffici dello Stato possono avvalersi, anche a tempo parziale, previa intesa fra le amministrazioni competenti, di personale delle province autonome o delle relative aziende sanitarie locali, in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento statale, da utilizzare nell'ambito delle strutture previste alle lettere a) e b); al predetto personale è comunque garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento. L'intesa regola i rapporti organizzativi ed economici conseguenti, comunque senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     d) gli uffici statali previsti dalle lettere a) e b) si avvalgono, di norma, delle prestazioni fornite dalle competenti strutture specialistiche e diagnostiche delle aziende sanitarie locali delle province autonome, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente competenti per territorio; per tale fine i responsabili degli uffici previsti alle lettere a) e b) e quelli dei predetti enti e agenzie concordano appositi programmi operativi anche mediante scambio di note; i corrispettivi per l'avvalimento sono determinati sulla base di quanto previsto dai rispettivi tariffari.».

     2. L'intesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, introdotto dal comma 1, è sottoscritta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari

     1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis. - 1. L'assistenza sanitaria e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internatinegli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assicurate attraverso l'azione integrata delle province autonome medesime e dello Stato, che collaborano nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza.

     2. Al fine di definire modalità e strumenti della collaborazione prevista al comma 1 le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.

     3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare:

     a) le finalità che informano la collaborazione tra il Servizio sanitario provinciale ed il Servizio sanitario penitenziario in materia di assistenza sanitaria e di salute dei detenuti e degli internati, nonchè le forme di assistenza sanitaria e gli interventi diagnostici e terapeutici garantiti da ciascuna delle parti;

     b) i settori di intervento nei quali sono attivate specifiche azioni volte al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati, prevedendo specifiche modalità per l'adozione di programmi periodici delle attività;

     c) specifici progetti e iniziative per l'attuazione dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonchè per l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi;

     d) le attività di formazione e di aggiornamento degli operatori delle amministrazioni interessate e del personale volontario;

     e) specifici progetti anche di investimento per assicurare le funzionalità delle strutture carcerarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo;

     f) le procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di verifica delle attività e gli obblighi di reciproca informazione;

     g) i rapporti finanziari connessi all'attuazione della convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia di funzioni di igiene e sanità

     1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, nel primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonchè l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni a statuto ordinario in materia di igiene e sanità, ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse già non spettino alle province autonome.».

     2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     «Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono trasferite alle province autonome le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativi decreti attuativi, non ancora spettanti alle province stesse, ferme restando in ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

     3. Gli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, sono determinati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; a tale fine si tiene conto dei criteri e dei parametri utilizzati per la definizione delle risorse finanziarie da attribuire alle regioni a statuto ordinario prevista dai provvedimenti emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

     Art. 4. Forme di collaborazione

     1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni conferite o trasferite alle province autonome con il medesimo decreto, nonchè attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo. Le attività previste dal presente comma sono realizzate senza oneri a carico della finanza pubblica.