Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.4 fondi di investimento |
Data: | 21/11/1996 |
Numero: | 703 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Criteri di gestione. |
Art. 3. Investimenti e operazioni consentiti. |
Art. 4. Limiti agli investimenti. |
Art. 5. Limiti ai contratti derivati. |
Art. 6. Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. |
Art. 7. Conflitti di interesse relativi ad investimenti nell'ambito dei rapporti di gruppo. |
Art. 8. Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse. |
§ 15.4.11 - D.M. 21 novembre 1996, n. 703. [1]
Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi.
(G.U. 22 febbraio 1997, n. 44).
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il
Visti in particolare l'articolo 6 recante norme in materia di "Regime delle prestazioni e modelli gestionali", l'articolo 6-bis concernente la "Banca depositaria" e l'articolo 9 concernente i "Fondi pensione aperti";
Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo occorre individuare le attività nelle quali i fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello gestionale prescelto, possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari nonchè le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo (di seguito "Commissione di vigilanza");
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione previsti all'art. 2, comma 1, del presente regolamento in quanto l'integrazione proposta, senza rafforzare "il grado di effettività di tutela dei partecipanti ai fondi", potrebbe indurre i fondi pensione a scegliere soggetti gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e con la lettera delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, agli articoli 2 e 6 del menzionato decreto legislativo n. 124/1993, improntati a principi di concorrenzialità tra i gestori;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 19 novembre 1996;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "titoli di debito":
1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali;
2) le obbligazioni anche convertibili in azioni;
3) i certificati di deposito;
4) i certificati di investimento;
5) le cambiali finanziarie;
6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza la restituzione del capitale;
b) "titoli di capitale":
1) le azioni;
2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata;
3) altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;
c) "contratti derivati":
1) contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici;
2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e indici;
3) i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;
d) "OICVM": gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della
e) "fondi chiusi": i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi;
f) "liquidità": titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve.
Art. 2. Criteri di gestione.
1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:
a) diversificazione degli investimenti;
b) efficiente gestione del portafoglio;
c) diversificazione dei rischi, anche di controparte;
d) contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo;
e) massimizzazione dei rendimenti netti.
2. Il fondo pensione verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quater, del decreto legislativo.
3. L'operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione agli iscritti.
4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.
Art. 3. Investimenti e operazioni consentiti.
1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall'articolo 6 del decreto-legislativo, le disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono essere investite in:
a) titoli di debito;
b) titoli di capitale;
c) parti di OICVM;
d) quote di fondi chiusi.
2. Essi possono inoltre:
a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l'acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli;
b) detenere liquidità;
c) effettuare operazioni in contratti derivati.
3. Nell'esercizio dell'attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può effettuare vendite allo scoperto.
4. Il fondo pensione può individuare diverse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo statuto del fondo pensione disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l'adesione ad un'altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento [2].
Art. 4. Limiti agli investimenti.
1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nell'investimento delle proprie disponibilità possono detenere:
a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;
b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso;
c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purché emessi da Paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;
d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.
2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto all'acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell'ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all'OCSE.
3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo.
4. La Commissione di vigilanza fissa limiti più stringenti all'operatività del fondo pensione ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda.
5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione. La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere. Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.
Art. 5. Limiti ai contratti derivati. [3]
1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, purché siano riconducibili ad una della seguenti tipologie:
a) generano un'esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato;
b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato;
c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi;
d) assicurano maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti.
2. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri previsti all'articolo 2 la Commissione di vigilanza detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell'attività coperta e quella del contratto di copertura.
Art. 6. Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale.
1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano la garanzia di restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento della titolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 4 ter, del decreto legislativo.
2. La Commissione di vigilanza, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte.
3. Resta ferma l'applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento della titolarità delle risorse affidate.
Art. 7. Conflitti di interesse relativi ad investimenti nell'ambito dei rapporti di gruppo.
1. I gestori di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo che effettuano, per conto del fondo pensione, operazioni nelle quali hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le operazioni medesime, nonché la natura degli interessi in conflitto, nella documentazione dovuta al fondo pensione. Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi di investimento in titoli emessi dai sottoscrittori delle fonti istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione, dalla banca depositaria o da imprese dei loro gruppi ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi soggetti. A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio gruppo. Dette informazioni e quelle relative alla composizione del proprio gruppo devono essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria [4].
2. Si considerano appartenenti al gruppo dei sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, della banca depositaria ovvero dei gestori, coloro che:
a) controllano i predetti soggetti ovvero ne sono controllati;
b) sono controllati dagli stessi soggetti che controllano i sottoscrittori delle fonti istitutive, i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, la banca depositaria ovvero i gestori.
3. Nel presente regolamento, per l'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del
4. I titoli di Stati dell'Unione europea sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo.
5. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo informato delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a darne notizia alla Commissione di vigilanza.
Art. 8. Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse.
1. Ai fini del presente regolamento si considerano altresì rilevanti i conflitti di interesse che derivano dalle sottoindicate situazioni:
a) sussistenza di rapporti di controllo tra il gestore e la banca depositaria;
b) controllo del gestore da parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
c) gestione delle risorse del fondo funzionale ad interessi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, del gestore, o di imprese dei loro gruppi;
d) ogni altra situazione soggettiva o relazione d'affari, riguardante il fondo pensione, il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, che possa influenzare la corretta gestione del fondo.
2. Il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrere delle situazioni previste al comma 1 [5].
3. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo, informa la Commissione di vigilanza dell'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse previste dal presente articolo, comunicando l'insussistenza di condizioni che possono determinare:
a) distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo;
b) gestione delle risorse del fondo non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti, beneficiari delle prestazioni previdenziali.
4. La situazione di conflitto di interesse di cui al comma 1, punto d), del presente articolo si estende ai singoli membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione.
5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il legale rappresentante o il responsabile del fondo pensione non possono opporre alla Commissione di vigilanza la propria ignoranza delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo.
6. La commissione di vigilanza, ove ritenga rilevante la fattispecie di conflitto d'interesse, può richiedere che il fondo pensione informi gli aderenti stabilendo le modalità e il contenuto della comunicazione.
7. Nel caso in cui il gestore sia controllato da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, il fondo pensione ne dà comunicazione a ciascun aderente. Il soggetto gestore è tenuto a presentare al fondo pensione la rendicontazione delle operazioni effettuate con cadenza almeno quindicinale. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi pensione aperti il responsabile del fondo, trasmette alla Commissione di vigilanza una relazione con cadenza almeno semestrale sull'andamento e sui risultati della gestione.
8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono incompatibili con le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresì incompatibili le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni di direzione dei soggetti sottoscrittori.
[1] Per l'abrogazione del presente decreto, vedi l'art. 10 del
[2] Comma così corretto con errata-corrige pubblicato in G.U. 6 marzo 1997, n. 54.
[3] Rubrica così corretta con errata-corrige pubblicato in G.U. 6 marzo 1997, n. 54.
[4] Comma così corretto con errata-corrige pubblicato in G.U. 6 marzo 1997, n. 54.
[5] Comma così corretto con errata-corrige pubblicato in G.U. 6 marzo 1997, n. 54.