§ 15.3.154 - D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179.
Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:08/10/2007
Numero:179


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Camera di conciliazione e arbitrato
Art. 3.  Indennizzo
Art. 4.  Conciliazione stragiudiziale
Art. 5.  Arbitrato amministrato dalla Consob
Art. 6.  Clausola compromissoria
Art. 7.  Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti
Art. 8.  (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).
Art. 9.  Norme finali


§ 15.3.154 - D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179. [1]

Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 [2].

(G.U. 30 ottobre 2007, n. 253)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare gli articoli 27, commi l e 2, e 44;

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

     Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;

     Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sistema di indennizzo

 

Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente capo si intendono per:

     a) investitori: gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

     b) intermediari: i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Camera di conciliazione e arbitrato

     1. [E' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformità al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori] [3].

     2. [La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività, avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob] [4].

     3. [La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità] [5].

     4. [La Camera di conciliazione e arbitrato può avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennità di cui all'articolo 4] [6].

     5. [La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia:

     a) l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;

     b) le modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;

     c) i requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;

     d) la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;

     e) le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;

     f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;

     g) le altre norme di attuazione del presente capo] [7].

     5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo [8].

     5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonchè i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 [9].

 

     Art. 3. Indennizzo [10]

     [1. Nel caso in cui risulti, a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 5, l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, l'arbitro o il collegio arbitrale possono riconoscere un indennizzo a favore dell'investitore per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.

     2. La Consob con regolamento, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri in base ai quali viene stabilito l'indennizzo di cui al comma 1.

     3. E' fatto salvo il diritto dell'investitore di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento, oltre all'indennizzo già stabilito.

     4. Il lodo arbitrale con il quale viene disposto l'indennizzo di cui al comma 1 acquista efficacia a seguito del visto di regolarità formale della Consob, ferma l'applicabilità dell'articolo 825 del codice di procedura civile.]

 

     Art. 4. Conciliazione stragiudiziale [11]

     [1. Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione, presentando, anche personalmente, istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.

     2. L'istanza di conciliazione non può essere presentata qualora:

     a) la controversia sia stata già portata su istanza dell'investitore, ovvero su istanza dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, all'esame di altro organismo di conciliazione;

     b) non sia stato presentato reclamo all'intermediario ovvero non siano decorsi più di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.

     3. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina le norme di procedura nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, celerità e di garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità di sentire le parti separatamente.

     4. In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione.

     5. Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e l'articolo 40, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

     6. Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2 nella proposta conciliativa. Le parti sono in ogni caso libere di assumere autonome determinazioni volontarie.

     7. Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate nell'eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell'intermediario avanti l'Autorità di vigilanza competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per le medesime violazioni.

     8. Con il predetto regolamento sono determinate le modalità di nomina del conciliatore per la singola controversia e il compenso a questi spettante, i criteri in base ai quali la Camera di conciliazione e arbitrato può designare un diverso organismo di conciliazione, nonchè l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.]

 

     Art. 5. Arbitrato amministrato dalla Consob [12]

     [1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina altresì la procedura di arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per la risoluzione delle controversie di cui al medesimo articolo 2, tenendo conto degli articoli 34, 35, 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto applicabili, nonchè degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso il rispetto del contraddittorio.

     2. Il regolamento prevede una procedura semplificata per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 3, comma 1, anche con lodo non definitivo, ferma restando l'applicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 3.

     3. La Consob determina altresì le modalità di nomina del collegio arbitrale o dell'arbitro unico, i casi di incompatibilità, ricusazione e sostituzione degli arbitri, la responsabilità degli arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre che le tariffe per il servizio di arbitrato dovute alla Camera di conciliazione e arbitrato.

     4. L'arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha natura rituale ed è ispirato a criteri di economicità, rapidità ed efficienza. Il lodo è sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.]

 

     Art. 6. Clausola compromissoria [13]

     [1. La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli accessori, nonchè i contratti di gestione collettiva del risparmio, è vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta.]

 

     Art. 7. Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti

     1. E' fatta salva la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ad agire ai sensi dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

Capo II

Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori [14]

 

     Art. 8. (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori). [15]

     1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonchè, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

     2. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonchè, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinchè gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al Fondo.

 

     Art. 9. Norme finali

     1. La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

     2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui al capo I con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1, comma 45, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[3] Comma abrogato dall'art. 1, comma 47, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma abrogato dall'art. 1, comma 47, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma abrogato dall'art. 1, comma 47, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma abrogato dall'art. 1, comma 47, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma abrogato dall'art. 1, comma 47, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 bis del D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 bis del D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 47, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 47, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 47, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 47, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 45, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.