Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.1 questioni generali |
Data: | 03/12/2012 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche della direttiva 2008/68/CE |
Art. 2. Recepimento |
Art. 3. Entrata in vigore |
Art. 4. Destinatari |
§ 8.1.38 - Direttiva 3 dicembre 2012, n. 45.
Direttiva n. 2012/45/UE della Commissione, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose Testo rilevante ai fini del SEE
(G.U.U.E. 4 dicembre 2012, n. L 332)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1, e l’allegato III, sezione III.1, della
(2) Le disposizioni dei sopra citati accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Pertanto, le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2013.
(3) L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1 e l’allegato III, sezione III.1, della
(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Modifiche della
La
1) all’allegato I, il capo I.1 è sostituito dal testo seguente:
"I.1. ADR
Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2013, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno.";
2) all’allegato II, la sezione II.1 è sostituita dal seguente testo:
"II.1. RID
Allegato del RID che figura come appendice C della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabile con effetto dal 1 gennaio 2013, restando inteso che "Stato contraente del RID" è sostituito da "Stato membro", come opportuno.";
3) all’allegato III, la sezione III.1 è sostituita dal seguente testo:
"III.1. ADN
I regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013, così come l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", come opportuno."
Art. 2. Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Art. 3. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 4. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.