§ 17.5.139 - Regolamento 10 dicembre 2012, n. 1169.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 del Consiglio, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:10/12/2012
Numero:1169


Sommario
Art. 1. L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, è sostituito dall’elenco figurante nell’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 è abrogato
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 17.5.139 - Regolamento 10 dicembre 2012, n. 1169.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 del Consiglio, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012

(G.U.U.E. 11 dicembre 2012, n. L 337)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [1], in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 [2] che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

 

(2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012.

 

(3) Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 di avere deciso di mantenerli nell’elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. Nel caso di talune persone e gruppi è stata fornita una modifica della motivazione.

 

(4) Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dai soggetti interessati.

 

(5) Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell’allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo [3], che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune, e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

 

(6) È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, è sostituito dall’elenco figurante nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 è abrogato.

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

 

[2] GU L 165 del 26.6.2012, pag. 12.

 

[3] GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

 

 

ALLEGATO

 

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

 

1. PERSONE

 

1. ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l’ 11.8.1960 in Iran. Passaporto: D9004878

 

2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita

 

3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita

 

4. ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); passaporto: 477845448 (USA). Documento d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA)

 

5. BOUYERI, Mohammed (pseudonimi: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), nato l’ 8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell’"Hofstadgroep"

 

6. FAHAS, Sofiane Yacine, nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) — membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

 

7. IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimi: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

 

8. MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimi: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l’ 1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

 

9. SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimi: Abdol Reza Shala’i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla’i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif; Yusuf Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran

 

10. SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran

 

11. SOLEIMANI Qasem (pseudonimi: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), nato l’ 11.3.1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Passaporto: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore generale

 

2. GRUPPI E ENTITÀ

 

1. "Organizzazione Abu Nidal" — "ANO", (anche nota come "Consiglio rivoluzionario Fatah"; "Brigate rivoluzionarie arabe"; "Settembre nero"; "Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti")

 

2. "Brigata dei martiri di Al-Aqsa"

 

3. "Al-Aqsa e.V."

 

4. "Al-Takfir" e "Al-Hijra"

 

5. "Babbar Khalsa"

 

6. "Partito comunista delle Filippine", incluso "New People’s Army" — "NPA" ("Nuovo esercito popolare"), Filippine

 

7. "Gama’a al-Islamiyya", (anche noto come "Al-Gama’a al-Islamiyya") ("Islamic Group" – "IG")

 

8. "İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" — "IBDA-C" ("Fronte islamico dei combattenti del grande oriente")

 

9. "Hamas" (incluso "Hamas-Izz al-Din al-Qassem")

 

10. "Hizbul Mujahideen" — "HM"

 

11. "Hofstadgroep"

 

12. "Holy Land Foundation for Relief and Development" ("Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo")

 

13. "International Sikh Youth Federation" — "ISYF"

 

14. "Khalistan Zindabad Force" — "KZF"

 

15. "Partito dei lavoratori del Kurdistan" — "PKK" (anche noto come "KADEK" o come "KONGRA-GEL")

 

16. "Tigri per la liberazione della patria Tamil" — "LTTE"

 

17. "Ejército de Liberaciòn Nacional" ("Esercito di Liberazione Nazionale")

 

18. "Jihad islamica palestinese" — "PIJ"

 

19. "Fronte popolare di liberazione della Palestina" — "PFLP"

 

20. "Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale" (anche noto come "Comando generale del PFLP")

 

21. "Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" — "FARC" ("Forze armate rivoluzionarie della Colombia")

 

22. "Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" — DHKP/C» (anche noto come "Devrimci Sol" ("Sinistra rivoluzionaria") o come "Dev Sol") ("Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione")

 

23. "Sendero Luminoso" — "SL" ("Sentiero luminoso")

 

24. "Stichting Al Aqsa" (anche noto come "Stichting Al Aqsa Nederland" o come "Al Aqsa Nederland")

 

25. "Teyrbazen Azadiya Kurdistan" — "TAK" [anche noto come "Kurdistan Freedom Falcons", o come "Kurdistan Freedom Hawks" ("Falchi per la libertà del Kurdistan")]