§ 50.3.57 - D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 166.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:14/09/2011
Numero:166


Sommario
Art. 1.  Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti


§ 50.3.57 - D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 166.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti.

(G.U. 8 ottobre 2011, n. 235)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

     Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

     Acquisito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite nell'Adunanza del 1° febbraio 2011;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti

     1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, nei commi 1 e 2 le parole: «Il controllo di legittimità sugli atti e» sono soppresse.

     2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: «Per il controllo di legittimità nonchè» sono soppresse;

     b) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «3-bis. In attuazione e per le finalità di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti.

     3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonchè pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».

     3. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dal seguente:

     «1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di Trento e di Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta. Le Sezioni riunite regionali si riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio Regionale.».

     4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è aggiunto il seguente comma:

     «1-bis. Le Sezioni di controllo possono essere integrate con un componente designato rispettivamente dal Consiglio della Provincia di Trento e da quello della Provincia di Bolzano con oneri a carico delle Province, in possesso dei requisiti e per la durata previsti dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131; la nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.».

     5. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.