Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.3 giurisdizione contabile |
Data: | 14/09/2011 |
Numero: | 166 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti |
§ 50.3.57 - D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 166.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti.
(G.U. 8 ottobre 2011, n. 235)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Vista la
Acquisito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite nell'Adunanza del 1° febbraio 2011;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modificazioni al
1. All'articolo 2 del
2. All'articolo 6 del
a) nel comma 1 le parole: «Per il controllo di legittimità nonchè» sono soppresse;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In attuazione e per le finalità di cui all'articolo 79 del
3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonchè pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del
3. Il comma 1 dell'articolo 10 del
«1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di Trento e di Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta. Le Sezioni riunite regionali si riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio Regionale.».
4. All'articolo 17 del
«1-bis. Le Sezioni di controllo possono essere integrate con un componente designato rispettivamente dal Consiglio della Provincia di Trento e da quello della Provincia di Bolzano con oneri a carico delle Province, in possesso dei requisiti e per la durata previsti dall'articolo 7, comma 8-bis, della
5. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del