§ 2.2.26 - L.P. 19 luglio 2011, n. 10.
Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino): costituzione del gruppo europeo [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.2 comprensori - ordinamento e statuti
Data:19/07/2011
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modificazioni dell’articolo 39 septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Art. 2.  Disposizione finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.2.26 - L.P. 19 luglio 2011, n. 10.

Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino): costituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale ’Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino’

(B.U. 26 luglio 2011, n. 30)

 

Art. 1. Modificazioni dell’articolo 39 septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

1. La rubrica dell’articolo 39 septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 è sostituita dalla seguente: "Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale".

2. Prima del comma 1 dell’articolo 39 septies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"01. Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la Provincia può costituire un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Per l’attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli, il GECT può avvalersi della struttura di coordinamento prevista dal comma 1 e del personale messo a disposizione dalla Provincia."

 

     Art. 2. Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione di questa legge si fa fronte, per l’anno 2011, con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull’unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per esercizi e spese generali) per i fini dell’articolo 39 septies della legge provinciale n. 3 del 2006; per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria provinciale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.