§ 9.1.29 – Regolamento 27 luglio 2005, n. 1207.
Regolamento (CE) n. 1207/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:27/07/2005
Numero:1207


Sommario
Art. 1.      L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 9.1.29 – Regolamento 27 luglio 2005, n. 1207.

Regolamento (CE) n. 1207/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

(G.U.U.E. 28 luglio 2005, n. L 197).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, in particolare l'articolo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura l'elenco delle autorità competenti cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

     (2) La Germania, la Lituania, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come segue:

     1) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:

     (omissis)

     2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Lituania» è sostituito dal testo seguente:

     (omissis)

     3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:

     (omissis)

     4) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:

     (omissis)