Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.1 questioni generali |
Data: | 27/07/2005 |
Numero: | 1207 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 9.1.29 – Regolamento 27 luglio 2005, n. 1207.
Regolamento (CE) n. 1207/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.
(G.U.U.E. 28 luglio 2005, n. L 197).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Nell'allegato del
(2) La Germania, la Lituania, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
L'allegato del
1) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:
(omissis)
2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Lituania» è sostituito dal testo seguente:
(omissis)
3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:
(omissis)
4) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:
(omissis)