Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 30/07/2009 |
Numero: | 690 |
Sommario |
Art. 1. L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 8.5.141 - Regolamento 30 luglio 2009, n. 690.
Regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE
(G.U.U.E. 31 luglio 2009, n. L 199)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6, paragrafo 1, del
(2) L’allegato 16 della convenzione di Chicago è stato modificato in seguito all’adozione del
(3) Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere emanato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: "l’Agenzia") conformemente agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 6, paragrafo 1, del
"1. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’emendamento 9 del volume I e nell’emendamento 6 del volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 20 novembre 2008, fatte salve le appendici dell’allegato 16."
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.