§ 8.5.141 - Regolamento 30 luglio 2009, n. 690.
Regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:30/07/2009
Numero:690


Sommario
Art. 1. L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 è sostituito dal seguente
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 8.5.141 - Regolamento 30 luglio 2009, n. 690.

Regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

(G.U.U.E. 31 luglio 2009, n. L 199)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

 

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE [1], in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale (di seguito: la "convenzione di Chicago"), come pubblicata il 24 novembre 2005 per i volumi I e II, fatte salve le sue appendici.

 

(2) L’allegato 16 della convenzione di Chicago è stato modificato in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 216/2008, con l’inserimento, il 7 marzo 2008, dell’emendamento 9 del volume I e dell’emendamento 6 del volume II, entrambi applicabili dal 20 novembre 2008.

 

(3) Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere emanato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: "l’Agenzia") conformemente agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. Secondo il parere dell’Agenzia, il regolamento (CE) n. 216/2008 dev’essere modificato per tener conto delle modifiche alla convenzione di Chicago.

 

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 216/2008.

 

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 è sostituito dal seguente:

 

"1. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’emendamento 9 del volume I e nell’emendamento 6 del volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 20 novembre 2008, fatte salve le appendici dell’allegato 16."

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.