Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 10/03/2004 |
Numero: | 549 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivo e ambito d’applicazione. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Settori di intervento della Comunità. |
Art. 4. Autorità nazionali di vigilanza. |
Art. 5. Procedura del Comitato. |
Art. 6. Organo consultivo di settore. |
Art. 7. Relazioni con i paesi terzi europei. |
Art. 8. Norme di attuazione. |
Art. 9. Sanzioni. |
Art. 10. Consultazione delle parti interessate. |
Art. 11. Valutazione delle prestazioni. |
Art. 12. Monitoraggio, controllo e metodi di valutazione degli effetti. |
Art. 13. Salvaguardie. |
Art. 14. Entrata in vigore. |
§ 8.5.42 – Regolamento 10 marzo 2004, n. 549.
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»). (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l’11 dicembre 2003,
considerando quando segue:
(1) L’attuazione della politica comune dei trasporti richiede un sistema di trasporto aereo efficace, che consenta l’esercizio in condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto aereo, agevolando così la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi.
(2) Nella riunione straordinaria tenutasi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti la gestione dello spazio aereo, del controllo del traffico aereo e del flusso di traffico aereo, basandosi sui lavori del «Gruppo ad alto livello per il cielo unico europeo» costituito dalla Commissione stessa. Tale gruppo, composto essenzialmente dalle autorità civili e militari preposte alla navigazione aerea negli Stati membri, ha consegnato la propria relazione nel novembre 2000.
(3) Il corretto funzionamento del sistema di trasporto aereo richiede un elevato e uniforme livello di sicurezza nei servizi di navigazione aerea che consenta un uso ottimale dello spazio aereo europeo nonché un elevato ed uniforme livello di sicurezza del trasporto aereo, ferma restando la funzione di interesse generale dei servizi di navigazione aerea, tra cui gli obblighi di servizio pubblico. Il sistema di trasporto aereo dovrebbe quindi essere realizzato ai livelli più elevati di responsabilità e competenza.
(4) L’iniziativa del cielo unico europeo dovrebbe essere sviluppata in conformità degli obblighi che derivano dall’appartenenza della Comunità e dei suoi Stati membri ad Eurocontrol, nonché dei principi fissati dalla convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944.
(5) Le decisioni che incidono sul contenuto, sulla portata o sull’esecuzione delle operazioni e dell’addestramento militari esulano dalla sfera di competenze della Comunità.
(6) Gli Stati membri hanno adottato una dichiarazione generale sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo. Conformemente a tale dichiarazione, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, rafforzare la cooperazione civile/militare e, se e nella misura ritenuta necessaria da tutti gli Stati membri interessati, facilitare la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni inerenti alla gestione del traffico aereo.
(7) Lo spazio aereo costituisce una risorsa limitata, il cui uso ottimale ed efficiente sarà possibile soltanto se le esigenze di tutti gli utenti saranno prese in considerazione e, ove del caso, rappresentate in tutto il processo di sviluppo, di decisione e di attuazione del cielo unico europeo, come pure nel comitato per il cielo unico. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione civile/militare e, nella misura ritenuta necessaria da tutti gli Stati membri interessati, facilitare la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni inerenti alla gestione del traffico aereo.
(8) Per tutte queste ragioni ed al fine di estendere il cielo unico europeo ad un più ampio numero di Stati europei, la Comunità dovrebbe fissare obiettivi comuni e stabilire un programma di azione che veda impegnati la Comunità, i suoi Stati membri ed i vari soggetti economici, per realizzare uno spazio aereo operativo più integrato, denominato «cielo unico europeo», tenendo peraltro conto degli sviluppi che si registrano in seno ad Eurocontrol.
(9) Allorché gli Stati membri intervengono per assicurare la conformità ai requisiti comunitari, le autorità che procedono alla verifica della conformità dovrebbero essere sufficientemente indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea.
(10) I servizi di navigazione aerea, in particolare i servizi di traffico aereo che sono paragonabili ad una autorità pubblica, richiedono una separazione funzionale o strutturale e sono organizzati secondo forme giuridiche molto diverse a seconda degli Stati membri.
(11) Allorché sono richieste valutazioni contabili indipendenti relative ai fornitori di servizi di navigazione aerea, dovrebbero essere riconosciute come tali le ispezioni delle autorità di revisione contabile degli Stati membri in cui tali servizi sono forniti dall’amministrazione o da un organismo pubblico sottoposto al controllo di dette autorità, a prescindere dal fatto che le relazioni contabili elaborate siano o meno rese pubbliche.
(12) È opportuno estendere il cielo unico europeo a paesi terzi europei nel quadro della partecipazione della Comunità ai lavori di Eurocontrol, dopo che la Comunità avrà aderito a Eurocontrol oppure nel quadro di accordi conclusi dalla Comunità con tali paesi.
(13) L’adesione della Comunità ad Eurocontrol costituisce un fattore importante per la realizzazione di uno Spazio aereo paneuropeo.
(14) Nel processo di istituzione del cielo unico europeo la Comunità dovrebbe, ove opportuno, sviluppare il massimo livello di cooperazione con Eurocontrol, per assicurare sinergie sul piano della regolamentazione e approcci coerenti e per evitare duplicazioni tra le due parti.
(15) In conformità delle conclusioni del Gruppo ad alto livello, Eurocontrol è l’organismo che dispone di adeguate competenze per coadiuvare la Comunità nel suo ruolo di regolatore. Dovrebbero pertanto essere messe a punto norme di attuazione, per le questioni che rientrano nella sfera di competenza di Eurocontrol, quale risultato di mandati conferiti a tale organizzazione, fatte salve le condizioni che saranno integrate in un quadro di cooperazione tra la Commissione ed Eurocontrol.
(16) Per elaborare i provvedimenti necessari all’istituzione del cielo unico europeo è necessaria un’ampia consultazione delle parti economiche e sociali.
(17) Le parti sociali dovrebbero essere informate e consultate secondo appropriate modalità su qualsiasi provvedimento che abbia importanti ripercussioni sociali. Dovrebbe inoltre essere consultato il comitato di dialogo settoriale, istituito in base alla
(18) Le parti interessate, quali i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l’industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale, dovrebbero avere la possibilità di fornire consulenza alla Commissione per gli aspetti tecnici dell’istituzione del cielo unico europeo.
(19) Le prestazioni a livello europeo del sistema di servizi di navigazione aerea nel suo complesso dovrebbero essere valutate periodicamente, tenendo debito conto della necessità di mantenere un elevato livello di sicurezza, per verificare l’efficacia dei provvedimenti adottati e per proporne di nuovi.
(20) Le sanzioni previste per le violazioni del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e non ridurre la sicurezza.
(21) Gli effetti dei provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere valutati alla luce di relazioni presentate regolarmente dalla Commissione.
(22) Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a adottare disposizioni relative all’organizzazione delle rispettive forze armate, in virtù della quale gli Stati membri possono adottare misure atte a garantire che le loro forze armate dispongano di uno spazio aereo sufficiente per mantenere uno livello di formazione e di addestramento adeguato. Si dovrebbe pertanto prevedere una clausola di salvaguardia per consentire l’esercizio di tale competenza.
(23) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei Ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull’utilizzo dell’aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.
(24) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione del cielo unico europeo, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a motivo della dimensione transnazionale dell’intervento stesso, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, pur consentendo norme di attuazione che tengono conto delle specifiche condizioni locali, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
(25) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
(26) L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno tipo dei comitati, stabilito in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Obiettivo e ambito d’applicazione.
1. L’iniziativa «cielo unico europeo» si prefigge l’obiettivo di rafforzare l’attuale livello di sicurezza e l’efficienza globale del traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare una capacità adeguata alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo e di minimizzare i ritardi. Nel perseguimento di tale obiettivo, il presente regolamento mira ad istituire un quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004.
2. L’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 lascia impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e le esigenze degli stessi per quanto attiene all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale e in materia di difesa di cui all’articolo 13. Il presente regolamento e le summenzionate misure non contemplano operazioni e addestramento militari.
3. L’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 lascia impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri derivanti dalla convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944.
4. Resta inteso che l’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.
5. L’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 all’aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I Governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.
Art. 2. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3, s’intendono per:
1) «servizio di controllo del traffico aereo»: un servizio fornito al fine di:
a) prevenire collisioni:
— tra aeromobili, e
— nell’area di manovra tra aeromobili e ostacoli; e
b) accelerare il flusso di traffico aereo e mantenerlo ordinato;
2) «servizi di controllo dell’aerodromo»: i servizi di controllo del traffico aereo per il traffico dell’aerodromo;
3) «servizio di informazioni aeronautiche»: un servizio, istituito nell’ambito dell’area definita di copertura, incaricato di fornire informazioni e dati aeronautici necessari per la sicurezza, la regolarità e l’efficienza della navigazione aerea;
4) «servizi di navigazione aerea»: i servizi di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, i servizi meteorologici per la navigazione aerea e i servizi di informazione aeronautica;
5) «fornitori di servizi di navigazione aerea»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che fornisce servizi di navigazione per il traffico aereo generale;
6) «blocco di spazio aereo»: uno spazio aereo di dimensioni definite, nello spazio e nel tempo, all’interno del quale sono forniti i servizi di navigazione aerea;
7) «gestione dello spazio aereo»: una funzione di pianificazione con l’obiettivo primario di massimizzare l’utilizzo dello spazio aereo disponibile mediante una ripartizione temporale dinamica (time-sharing) e, talvolta, la segregazione dello spazio aereo tra varie categorie di utenti dello spazio aereo in funzione di esigenze a breve termine;
8) «utenti dello spazio aereo»: l’insieme degli aeromobili che operano quale traffico aereo generale;
9) «gestione del flusso di traffico aereo»: una funzione istituita con l’obiettivo di contribuire al flusso sicuro, ordinato e veloce del traffico aereo garantendo la massima utilizzazione possibile della capacità di controllo del traffico aereo e la compatibilità del volume di traffico con le capacità dichiarate dai pertinenti fornitori di servizi di traffico aereo;
10) «gestione del traffico aereo»: il complesso delle funzioni aeree e terrestri (servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traffico aereo) richieste per garantire il movimento sicuro ed efficace degli aeromobili durante tutte le fasi delle operazioni;
11) «servizi di traffico aereo»: i vari servizi di informazione di volo, i servizi di allarme, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di controllo del traffico aereo (compresi servizi di controllo di area, dell’avvicinamento e dell’aerodromo);
12) «servizio di controllo di area»: il servizio di controllo del traffico aereo per voli controllati in un blocco di spazio aereo;
13) «servizio di controllo di avvicinamento»: il servizio di controllo del traffico aereo per i voli controllati in arrivo o in partenza;
14) «pacchetto di servizi»: due o più servizi di navigazione aerea;
15) «certificato»: un documento rilasciato da uno Stato membro nella forma prevista dalla legislazione nazionale che certifica l’idoneità di un fornitore di servizi di navigazione aerea a fornire un servizio specifico;
16) «servizi di comunicazione»: i servizi aeronautici fissi e mobili che consentono comunicazioni terra/terra, aria/ terra e aria/aria a fini di controllo del traffico aereo;
17) «rete europea di gestione del traffico aereo»: la serie di sistemi elencati nell’allegato I del
18) «concetto di funzionamento»: i criteri per l’uso operativo della rete europea di gestione del traffico aereo o di parte di essa;
19) «costituenti»: gli oggetti tangibili come hardware e gli oggetti intangibili come software dai quali dipende l’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo;
20) «Eurocontrol»: l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, istituita dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, del 13 dicembre 1960;
21) «principi di Eurocontrol per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e il calcolo dei coefficienti unitari»: i principi specificati nel documento n. 99.60.01/ 01 del 1° agosto 1999, pubblicato da Eurocontrol; 22) «uso flessibile dello spazio aereo»: un concetto di gestione dello spazio aereo applicato nella zona della conferenza europea dell’aviazione civile, come specificato nella prima edizione del 5 febbraio 1996 del manuale pubblicato da Eurocontrol «Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace»;
23) «regione di informazione di volo»: uno spazio aereo di dimensioni definite nel quale sono forniti servizi di informazione di volo e servizi di allarme;
24) «livello di volo»: una superficie di pressione atmosferica costante legata alla pressione specifica di riferimento di 1 013,2 ettopascal e separata da altre superfici di questo tipo da intervalli di pressione specifici;
25) «blocco funzionale di spazio aereo»: un blocco di spazio aereo basato su requisiti operativi, che rispecchia la necessità di assicurare una gestione più integrata dello spazio aereo, a prescindere dai confini esistenti;
26) «traffico aereo generale»: l’insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché l’insieme dei movimenti di aeromobili statali (compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e della polizia) quando questi movimenti sono svolti secondo le procedure dell’ICAO;
27) «ICAO»: l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, istituita dalla Convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944;
28) «interoperabilità»: una serie di proprietà funzionali, tecniche ed operative richieste ai sistemi e ai costituenti della rete europea di gestione del traffico aereo e alle sue procedure operative, in modo da consentirne il funzionamento sicuro, ininterrotto ed efficiente. L’interoperabilità si realizza rendendo i sistemi ed i costituenti conformi ai requisiti essenziali;
29) «servizi meteorologici»: le apparecchiature e i servizi che forniscono agli aeromobili le previsioni meteorologiche, note e osservazioni nonché tutti gli altri informazioni ed i dati forniti dagli Stati per uso aeronautico;
30) «servizi di navigazione»: gli impianti e i servizi che forniscono agli aeromobili informazioni di posizionamento e datazione;
31) «dati operativi»: informazioni riguardo a tutte le fasi di volo necessarie affinché i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli operatori aeroportuali e gli altri soggetti interessati possano prendere decisioni operative;
32) «procedura», quale utilizzata nel contesto del regolamento sull’interoperabilità: un metodo standard per l’uso tecnico o operativo di sistemi, nel contesto dei concetti di funzionamento convenuti e convalidati che necessitano di una attuazione uniforme in tutta la rete europea di gestione del traffico aereo;
33) «messa in servizio»: la prima utilizzazione dopo l’installazione iniziale o il potenziamento di un sistema;
34) «rete di rotte»: una rete di rotte specificate per incanalare il flusso di traffico aereo generale come necessario per la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo;
35) «percorso di volo»: l’itinerario scelto che deve essere seguito da un aeromobile durante il volo;
36) «funzionamento omogeneo»: il funzionamento della rete europea di gestione del traffico aereo in maniera che nella prospettiva dell’utente funziona come se fosse un’entità unica;
37) «settore»: parte di una zona di controllo e/o regione/ regione superiore d’informazione di volo;
38) «servizi di sorveglianza»: gli impianti e i servizi utilizzati per determinare le rispettive posizioni degli aeromobili per consentirne la sicura separazione;
39) «sistema»: i costituenti terrestri e aerei nonché l’attrezzaturaspaziale, che fornisce un supporto ai servizi di navigazione aerea in tutte le fasi di volo;
40) «potenziamento»: qualsiasi modifica che muta le caratteristiche operative di un sistema.
Art. 3. Settori di intervento della Comunità.
1. Il presente regolamento stabilisce un quadro regolamentare armonizzato per l’istituzione del cielo unico europeo insieme:
a) al
b) al
c) al
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.
Art. 4. Autorità nazionali di vigilanza.
1. Gli Stati membri designano o istituiscono in qualità di autorità nazionale di vigilanza un ente o enti che assumano le funzioni assegnate a detta autorità dal presente regolamento e dalle misure di cui all’articolo 3.
2. Le autorità nazionali di vigilanza sono indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Tale indipendenza è garantita attraverso l’adeguata separazione, quanto meno a livello funzionale, delle autorità nazionali di vigilanza dai fornitori di servizi. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza esercitino i loro poteri con imparzialità e trasparenza.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali di vigilanza, nonché gli eventuali cambiamenti, e la informano delle misure adottate per garantire l’osservanza del paragrafo 2.
Art. 5. Procedura del Comitato.
1. La Commissione è assistita dal comitato per il cielo unico, in seguito denominato «comitato», composto da due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato assicura un esame adeguato degli interessi di tutte le categorie di utenti.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 6. Organo consultivo di settore.
Senza pregiudizio del ruolo del comitato e di Eurocontrol, la Commissione istituisce un «organo consultivo di settore», cui partecipano i fornitori di servizi di navigazione aerea, le associazioni di utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l’industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale. Il ruolo di detto organo è unicamente quello di fornire consulenza alla Commissione sugli aspetti tecnici dell’istituzione del cielo unico europeo.
Art. 7. Relazioni con i paesi terzi europei.
La Comunità si prefigge e sostiene l’obiettivo di estendere il cielo unico europeo ai paesi che non sono membri dell’Unione europea. A tal fine, nel quadro degli accordi conclusi con i paesi terzi vicini, o nel quadro di Eurocontrol, la Comunità si sforza di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento, e delle misure di cui all’articolo 3, ai suddetti paesi.
Art. 8. Norme di attuazione.
1. Ai fini della messa a punto delle norme di attuazione ai sensi dell’articolo 3 che rientrano nella sfera di competenza di Eurocontrol, la Commissione conferisce mandati a quest’ultimo in cui precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario. In tale contesto, essa si sforza di utilizzare al meglio le disposizioni di Eurocontrol relative alla partecipazione e alla consultazione di tutte le parti interessate qualora tali disposizioni siano conformi alla prassi della Commissione in materia di trasparenza e di procedure di consultazione e non contrastino con i suoi obblighi istituzionali. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
2. Sulla base delle attività svolte a norma del paragrafo 1, le decisioni inerenti all’applicazione dei risultati di tali attività all’interno della Comunità e alle scadenze di attuazione sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3. Tali decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, se Eurocontrol non può accettare un mandato conferito a norma del paragrafo 1 o se, consultandosi con il comitato, la Commissione considera che
a) le attività svolte sulla base del mandato conferito non segnano progressi soddisfacenti in funzione del calendario stabilito, o
b) i risultati delle suddette attività sono inadeguati, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, può adottare altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato in questione.
4. Ai fini della messa a punto delle norme di attuazione ai sensi dell’articolo 3 che esulano dalla competenza di Eurocontrol, la Commissione agisce secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3.
Art. 9. Sanzioni.
Le sanzioni che gli Stati membri istituiscono per le violazioni del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 da parte degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Art. 10. Consultazione delle parti interessate.
Gli Stati membri, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, e la Commissione istituiscono meccanismi di consultazione per coinvolgere in modo appropriato le parti interessate nell’attuazione del cielo unico europeo.
Le parti interessate possono comprendere:
— fornitori di servizi di navigazione aerea,
— utenti dello spazio aereo,
— aeroporti,
— industria manifatturiera, e
— enti rappresentativi del personale.
La consultazione delle parti interessate comprende, in particolare, lo sviluppo e l’introduzione di nuovi concetti e tecnologie nella rete europea di gestione del traffico aereo.
Art. 11. Valutazione delle prestazioni.
1. La Commissione provvede all’esame e alla valutazione delle prestazioni della navigazione aerea, avvalendosi delle competenze specifiche di Eurocontrol.
2. L’analisi delle informazioni raccolte ai fini del paragrafo 1 mira a:
a) consentire il raffronto e il miglioramento della fornitura dei servizi di navigazione aerea;
b) assistere i fornitori di servizi di navigazione aerea nella fornitura dei servizi necessari;
c) migliorare le modalità di consultazione tra utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea e aeroporti;
d) consentire di individuare e promuovere le migliori pratiche, inclusa una maggiore sicurezza, efficacia e capacità.
3. Fatto salvo il diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione stabilito nel regolamento (CE) n. 1049/ 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, le misure per la diffusione alle parti interessate delle informazioni di cui al paragrafo 2.
Art. 12. Monitoraggio, controllo e metodi di valutazione degli effetti.
1. Il monitoraggio, il controllo e i metodi di valutazione degli effetti si fondano sulla presentazione da parte degli Stati membri di relazioni annuali sull’attuazione delle azioni intraprese ai sensi del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3.
2. La Commissione riesamina periodicamente l’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 e riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio per la prima volta entro il 20 aprile 2007 e successivamente ogni tre anni. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni supplementari oltre a quelle contenute nelle relazioni da essi presentate a norma del paragrafo 1.
3. Ai fini della stesura delle relazioni di cui al paragrafo 2 la Commissione chiede il parere del comitato.
4. Le relazioni contengono una valutazione dei risultati conseguiti mediante le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento compresa un’informazione adeguata in merito agli sviluppi registrati nel settore per quanto concerne, in particolare, gli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, nonché in merito alla qualità del servizio, tenendo conto degli obiettivi iniziali e in vista delle esigenze future.
Art. 13. Salvaguardie.
Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare misure di cui essi ravvisino la necessità per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza e difesa. Tali misure sono in particolare quelle che si rivelano indispensabili:
— ai fini della sorveglianza dello spazio aereo che è di loro responsabilità, conformemente agli accordi dell’ICAO sulla navigazione aerea regionale, compresa la capacità di scoprire, identificare e valutare tutti gli aeromobili che utilizzano tale spazio aereo, al fine di cercare di salvaguardare la sicurezza dei voli e di adottare disposizioni volte a garantire il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di difesa,
— in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico,
— in caso di conflitto armato o di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di conflitto armato,
— per adempiere gli obblighi internazionali che incombono agli Stati membri in relazione al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
— per condurre operazioni militari e di addestramento militare, comprese le possibilità necessarie per le esercitazioni.
Art. 14. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.