Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.3 trasporti terrestri |
Data: | 19/09/1978 |
Numero: | 2183 |
Sommario |
Art. 1. 1. I principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie fissati dal presente regolamento si applicano ai trasporti internazionali di merci effettuati con treni completi. |
Art. 2. Il presente regolamento si applica alle seguenti aziende ferroviarie |
Art. 3. 1. Dal 1° gennaio 1979 le aziende ferroviarie effettuano il calcolo dei costi del trasporto di merci di cui all'articolo 1 secondo il seguente principio generale: |
Art. 4. 1. Il calcolo dei costi è effettuato per lo stesso periodo della durata prevista per il traffico di cui si fissano i costi, tenendo conto delle condizioni economiche di previsione dello stesso [...] |
Art. 5. Nel quadro della loro responsabilità commerciale, le aziende ferroviarie che partecipano ai trasporti internazionali di merci di cui all'articolo 1 comunicano alle altre aziende ferroviarie che [...] |
Art. 6. 1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo con il compito di assisterla nello studio dell'applicazione dei principi definiti nel presente regolamento. |
§ 8.3.96 - Regolamento 19 settembre 1978, n. 2183.
Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie.
(G.U.C.E. 21 settembre 1978, n. L 258).
1. I principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie fissati dal presente regolamento si applicano ai trasporti internazionali di merci effettuati con treni completi.
2. Per "trasporti internazionali di merci" si intendono i trasporti di merci effettuati con convogli che percorrono le reti di almeno due Stati membri interamente per ferrovia o per traghetto ferroviario.
3. Le parole "effettuati con treni completi" si riferiscono a un convoglio costituito da più vagoni completi presentati contemporaneamente da uno stesso speditore in una stessa stazione e inoltrati direttamente a treno completo all'indirizzo di uno stesso destinatario per una stessa stazione.
Il presente regolamento si applica alle seguenti aziende ferroviarie [1]:
-Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),
-Danske Statsbaner (DSB),
-Deutsche Bundesbahn (DB),
-Deutsche Reichsbahn (DR),
-Organismos Sidirodromon Ellados (OSE),
-Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),
-Société nationale des chemins de fer français (SNCF),
-Córas Iompair Éireann (CIE),
-Ente Ferrovie dello Stato (FS),
-Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),
-Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),
-Caminhos de Ferro Portugueses, EP (CP),
-British Rail (BR),
-Northern Ireland Railways (NIR),
- OEsterreichische Bundesbahnen (OEBB),
- Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR),
- Statens jaernvaegar(SJ).
1. Dal 1° gennaio 1979 le aziende ferroviarie effettuano il calcolo dei costi del trasporto di merci di cui all'articolo 1 secondo il seguente principio generale:
Sono considerati "costi" le modifiche dei costi che comportano, rispetto all'insieme dei costi dell'azienda ferroviaria, l'introduzione di un nuovo traffico, l'aumento o la riduzione del volume di un traffico esistente o la cessazione di tale traffico. Per modifiche si intendono:
- per un nuovo traffico o in caso di aumento del volume di un traffico esistente, i costi supplementari cui l'azienda deve far fronte a seguito dell'accettazione di tale traffico;
- per un traffico esistente e di cui si prevede la cessazione o per la riduzione del volume di un traffico esistente, le economie che derivano dalla cessazione o dalla riduzione di questo traffico.
2. Oltre al calcolo dei costi effettuato secondo il principio generale di cui al paragrafo 1, le aziende ferroviarie calcolano i costi totali definiti all'allegato IV, sempreché l'azienda ferroviaria li utilizzi per le attività ferroviarie contemplate dal presente regolamento o vi sia un accordo con le altre aziende ferroviarie che partecipano allo stesso traffico affinché tali costi siano calcolati.
1. Il calcolo dei costi è effettuato per lo stesso periodo della durata prevista per il traffico di cui si fissano i costi, tenendo conto delle condizioni economiche di previsione dello stesso periodo.
2. Il calcolo dei costi è determinato in base all'elenco tipo presentato nell'allegato I, secondo le direttive di cui all'allegato II, tenendo conto delle differenti caratteristiche dei traffici di cui un elenco indicativo è contenuto nell'allegato III.
3. Per effettuare il calcolo dei costi le aziende ferroviarie possono utilizzare le basi tipo per il calcolo definite all'allegato IV.
Nel quadro della loro responsabilità commerciale, le aziende ferroviarie che partecipano ai trasporti internazionali di merci di cui all'articolo 1 comunicano alle altre aziende ferroviarie che partecipano allo stesso traffico, sulla base della reciprocità, su richiesta di queste ultime e a titolo riservato, le informazioni di cui all'articolo 3, indicando le basi utilizzate per il calcolo.
1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo con il compito di assisterla nello studio dell'applicazione dei principi definiti nel presente regolamento.
2. Il comitato dà il suo parere su ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento e esamina i provvedimenti volti a migliorarne le disposizioni.
3. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione ed è composto da due rappresentanti per Stato membro designati da quest'ultimo. I membri del comitato possono farsi assistere dagli esperti da essi designati. Il comitato è convocato dalla Commissione che ne espleta i compiti di segreteria.
4. La relazione che la Commissione presenterà ogni due anni al Consiglio in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della
ALLEGATO I
Elenco tipo degli elementi da prendere
in considerazione, in modo adeguato,
per il calcolo dei costi
1 - Operazioni terminali
2 - Manovre
3 - Scorta dei treni
4 - Condotta dei veicoli motori
5 - Consumo dei veicoli motori
6 - Manutenzione dei veicoli motori
7 - Manutenzione dei veicoli per merci
8 - Preparazione dei veicoli motori
9 - Manutenzione del rimanente materiale da trasporto
10 - Ammortamento o rinnovo (scegliere) e noleggio dei veicoli motori, dei veicoli per merci nonché di altro materiale da trasporto
11 - Manutenzione e ammortamento o rinnovo (scegliere) della via ferrata 12 - Manutenzione ed ammortamento o rinnovo (scegliere) degli impianti fissi di trazione elettrica
13 - Manutenzione e ammortamento o rinnovo (scegliere) degli impianti di sicurezza e di telecomunicazione
14 - Altre spese delle stazioni
15 - Servizio generale dei depositi
16 - Manutenzione e ammortamento o rinnovo (scegliere) delle opere d'arte 17 - Manutenzione e ammortamento o rinnovo (scegliere) degli edifici 18 - Manutenzione ed ammortamento o rinnovo (scegliere) degli impianti fissi
19 - Servizio amministrativo
20 - Altre spese generali
21 - Imposte e tasse
22 - Oneri generali diversi ed indennità
23 - Oneri finanziari
24 - Oneri per i servizi marittimi
Totale dei costi
Nota:
1. Le voci concernenti le spese per il personale comprendono i relativi oneri sociali.
2. Quando le aziende ferroviarie comunicano i costi di cui all'articolo 5, indicano (non in cifre - per esempio apponendo una croce) gli elementi che sono stati presi in considerazione per il calcolo dei costi; il totale è espresso in cifre.
3. Per le voci relative ai costi dell'ammortamento e del rinnovo, le aziende ferroviarie seguono la rispettiva prassi contabile abituale, di cui al regolamento (CEE) n. 2830/77.
ALLEGATO II
Direttive per l'applicazione dei
principi di cui all'articolo 3
I costi il cui elenco è riportato nell'allegato I sono calcolati in base alle seguenti direttive:
1. Il calcolo dei costi tiene conto, per quanto possibile:
- delle caratteristiche del traffico in questione e di tutti i movimenti ed operazioni connessi a tale traffico;
- della situazione di riferimento rispetto alla quale devono essere calcolati i costi (in particolare, il grado di saturazione della capacità degli impianti).
2. Il calcolo dei costi viene effettuato prendendo in considerazione le risorse impegnate per far fronte alla variazione di traffico prevista, in particolare:
- se le risorse esistono specificamente per questo traffico o comunque per altri traffici;
- le condizioni nelle quali devono essere modificate le risorse;
- in quale misura le risorse in personale e in materiale rotabile debbano essere adattate.
3. Per quanto possibile, si terrà conto dell'eventualità di modifica, nel periodo considerato, delle condizioni nelle quali si svolge il traffico.
ALLEGATO III
Elenco indicativo delle caratteristiche di un
trasporto e dei dati peculiari di ciascuna azienda
ferroviaria interessata in un trasporto, da prendere
in considerazione per la fissazione dei costi
I. Caratteristiche generali del trasporto
- natura e volume del traffico da assicurare
- carattere del traffico: regolare, stagionale o occasionale
- frequenza delle spedizioni e durata del traffico
- stazione d'origine e stazioni destinatarie delle spedizioni
- itinerario utilizzato per il trasporto a carico ed eventualmente per il ritorno a vuoto dei carri
- regime di inoltro
- numero di carri per treno
- categoria, tipo e caratteristiche dei carri utilizzati: carri "rete" o carri "privati"- coperti, a sponde alte, piatti... - tara, lunghezza...
- peso per spedizione e carico medio per carro
- coefficienti di ritorno e di percorso a vuoto dei carri.
II. Dati peculiari di ciascuna azienda ferroviaria interessata nel
trasporto
- distanza d'istradamento sulle linee dell'azienda (per il percorso a carico ed, eventualmente, per il percorso a vuoto)
- durata del ciclo dei carri
- manovra per il percorso a carico ed eventualmente per il ritorno a vuoto dei carri (alla partenza, durante il percorso, all'arrivo)
- per ciascuna sezione di percorso:
- distanza d'istradamento
- coefficiente di virtualità delle linee utilizzate (indicante le difficoltà del profilo)
- categorie delle linee utilizzate (dal punto di vista della classificazione per la manutenzione)
- veicoli motori utilizzati (modo di trazione, serie)
- percorso dei veicoli motori (inclusi percorsi a locomotiva isolata e rinforzi)
- tonnellaggio lordo rimorchiato dai treni (ammissibile e reale)
- durata di servizio del personale di macchina, di scorta...
ALLEGATO IV
Basi tipo per il calcolo dei costi
Per effettuare il calcolo dei costi di cui all'articolo 3, le aziende ferroviarie possono utilizzare, in modo adeguato, le seguenti basi, dandone indicazione all'atto della comunicazione di cui all'articolo 5: Per il calcolo previsto all'articolo 3, paragrafo 1:
- i costi variabili, cioè l'insieme dei costi che variano secondo il numero delle operazioni o delle prestazioni effettuate;
- i costi diretti, cioè l'insieme dei costi che possono essere attribuiti direttamente, senza ricorrere ad un criterio di ripartizione, a un'operazione o a un'insieme di operazioni; una prestazione o un insieme di prestazioni;
- i costi evitabili, cioè i costi che potrebbero essere evitati se i servizi o l'attività di cui si calcolano i costi non esistessero. Per il calcolo previsto all'articolo 3, paragrafo 2:
I costi totali: tutti i costi dell'azienda sono suddivisi tra le varie attività, eventualmente in base a criteri relativi a tali attività, in modo da tener conto dei costi complessivi del periodo in questione. Per costi complessivi del periodo considerato si intendono gli oneri che per natura formano oggetto dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2830/77, detratti i compensi ricevuti a titolo di normalizzazione dei conti nonché i versamenti che la regolamentazione comunitaria in materia di aiuti ai trasporti definisce espressamente come "aiuti" e che non sono assimilabili alle entrate; fermo rimanendo pero che quelle reti, che per il calcolo dei costi non operano tali detrazioni, lo dichiarino all'atto della comunicazione di cui all'articolo 5.
[1] Elenco già modificato dall'allegato I al trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica di Portogallo alle Comunità europee, successivamente sostituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2183/78 e così da ultimo modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.