§ 8.3.80 - Regolamento 12 dicembre 1977, n. 2830.
Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:12/12/1977
Numero:2830


Sommario
Art. 1.      Scopo del presente regolamento è rendere comparabili i conti annuali delle aziende ferroviarie. Ai sensi del presente regolamento, per conti annuali si intendono lo stato patrimoniale e il conto [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Le aziende ferroviarie effettuano ogni anno, e per la prima volta per l'esercizio 1977, una trasposizione dei loro risultati annuali, stabiliti secondo le disposizioni nazionali in vigore, negli [...]
Art. 4.      1. Lo stato patrimoniale è trasporto conformemente all'allegato I in base agli elementi della nomenclatura oggetto dell'allegato II.
Art. 5.      1. Le aziende ferroviarie comunicano alla Commissione, entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio contabile considerato, i conti annuali trasporti di cui all'articolo 3.
Art. 6.      1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione medesima nell'applicazione del presente regolamento.
Art. 7.      Anteriormente al 1° gennaio 1983 la Commissione, in base all'esperienza acquisita e in relazione agli sviluppi del settore generale della contabilità, nonché tenendo conto del parere del [...]


§ 8.3.80 - Regolamento 12 dicembre 1977, n. 2830.

Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie.

(G.U.C.E. 24 dicembre 1977, n. L 334).

 

 

Art. 1.

     Scopo del presente regolamento è rendere comparabili i conti annuali delle aziende ferroviarie. Ai sensi del presente regolamento, per conti annuali si intendono lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite, stabiliti conformemente agli articoli 3 e 4.

 

     Art. 2. [1]

     Il presente regolamento si applica alle seguenti aziende ferroviarie :

     -Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),

     -Danske Statsbaner (DSB),

     -Deutsche Bundesbahn (DB),

     -Deutsche Reichsbahn (DR),

     -Organismos Sidirodromon Ellados (OSE),

     -Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),

     -Société nationale des chemins de fer français (SNCF),

     -Córas Iompair Éireann (CIE),

     -Ente Ferrovie dello Stato (FS),

     -Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),

     -Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),

     -Caminhos de Ferro Portugueses, EP (CP),

     -British Rail (BR),

     -Northern Ireland Railways (NIR),

     - OEsterreichische Bundesbahnen (OEBB),

     - Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR),

     - Statens jaernvaegar(SJ).

 

     Art. 3.

     Le aziende ferroviarie effettuano ogni anno, e per la prima volta per l'esercizio 1977, una trasposizione dei loro risultati annuali, stabiliti secondo le disposizioni nazionali in vigore, negli schemi dei conti annuali di cui agli allegati I e III.

 

     Art. 4.

     1. Lo stato patrimoniale è trasporto conformemente all'allegato I in base agli elementi della nomenclatura oggetto dell'allegato II.

     2. Il conto profitti e perdite è trasporto conformemente all'allegato III in base agli elementi della nomenclatura oggetto dell'allegato IV.

     3. Le aziende ferroviarie aggiungono note esplicative ai conti annuali trasporti. Tali note indicano in particolare :

     - i divari che si producono rispetto alle voci della nomenclatura nell'elaborazione dei conti trasporti, le ragioni di tali deroghe e le loro possibili conseguenze sul livello di comparabilità dei conti trasposti :

     - i metodi di valutazione per le voci oggetto di una valutazione quali l'ammortamento, i lavori in corso e le immobilizzazioni.

Per raggiungere la comparabilità di cui all'articolo 1, la Commissione può chiedere ulteriori spiegazioni.

 

     Art. 5.

     1. Le aziende ferroviarie comunicano alla Commissione, entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio contabile considerato, i conti annuali trasporti di cui all'articolo 3.

     2. Sei mesi dopo avere ricevuto le comunicazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ne presenta al Consiglio una sintesi.

 

     Art. 6.

     1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione medesima nell'applicazione del presente regolamento.

     2. Il comitato esprime il proprio parere su qualsiasi questione attinente ai problemi e alle soluzioni che si presenteranno per migliorare la comparabilità dei conti annuali trasporti e per progredire verso una maggiore armonizzazione delle contabilità delle aziende ferroviarie.

     3. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione ed è composto da due rappresentanti per ogni Stato membro, designati dai rispettivi Stati membri. I membri del comitato possono farsi assistere dagli esperti da essi designati. Il comitato è convocato dalla Commissione, che ne assume la segreteria.

     4. Dalla relazione che la Commissione invierà ogni due anni al Consiglio in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 75/327/CEE risulteranno le conclusioni dei lavori del comitato.

 

     Art. 7.

     Anteriormente al 1° gennaio 1983 la Commissione, in base all'esperienza acquisita e in relazione agli sviluppi del settore generale della contabilità, nonché tenendo conto del parere del comitato, presenterà eventuali proposte di modifica del presente regolamento e dei suoi allegati per migliorare la comparabilità dei conti annuali trasporti. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Articolo già modificato dall'allegato I al trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica di Portogallo alle Comunità europee, dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3572/90 e da ultimo così modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.