Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.4 tutela degli interessi economici |
Data: | 27/12/2001 |
Numero: | 2589 |
Sommario |
Art. 1. La parte dell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 relativa alla Repubblica ceca è sostituita dal testo allegato al presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 7.4.48 – Regolamento 27 dicembre 2001, n. 2589.
Regolamento (CE) n. 2589/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.
(G.U.C.E. 29 dicembre 2001, n. L 345).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli per potere essere commercializzati all'interno della Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) La Repubblica ceca ha chiesto alla Commissione di estendere le categorie di prodotti incluse nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, allo scopo di includervi gli animali e i prodotti di origine animale ed ha presentato le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.
(3) Dall'esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità della Repubblica ceca risulta che in detto paese le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione degli animali e dei prodotti di origine animale sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.
(4) Tuttavia, dall'esame è risultato anche che le norme della Repubblica ceca relative a prodotti recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica non sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91 per quanto riguarda i prodotti che contengono più di un ingrediente di origine agricola. Pertanto, tali prodotti non sono contemplati dal presente regolamento.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
ha adottato il presente regolamento:
La parte dell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 relativa alla Repubblica ceca è sostituita dal testo allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
(Omissis)