§ 7.3.295 - Decisione 27 luglio 2009, n. 566.
Decisione n. 2009/566/CE della Commissione, che modifica la decisione 2008/721/CE per quanto riguarda le indennità corrisposte ai membri dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:27/07/2009
Numero:566


Sommario
Art. unico. L’allegato III della decisione n. 2008/721/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione


§ 7.3.295 - Decisione 27 luglio 2009, n. 566.

Decisione n. 2009/566/CE della Commissione, che modifica la decisione 2008/721/CE per quanto riguarda le indennità corrisposte ai membri dei comitati scientifici e agli esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente

(G.U.U.E. 28 luglio 2009, n. L 196)

 

[notificata con il numero C(2009) 5767]

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 152 e 153,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’articolo 19 della decisione n. 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE [1], stabilisce che i membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la partecipazione alle riunioni dei comitati, ai workshop tematici, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione e per i servizi prestati in qualità di relatori per una questione specifica.

 

(2) L’allegato III della decisione 2008/721/CE fissa a 300 EUR l’indennità per la partecipazione per un giorno intero, a 150 EUR l’indennità per la partecipazione per la sola mattinata o il solo pomeriggio a una riunione e a 300 EUR l’indennità per l’esercizio del mandato di relatore. Se pienamente giustificato e in funzione delle disponibilità di bilancio, quest’ultimo importo può essere aumentato a 600 EUR per questioni che comportano un carico di lavoro particolarmente oneroso.

 

(3) Detto allegato stabilisce inoltre che la Commissione valuterà regolarmente la necessità di un adeguamento di tali indennità alla luce degli indici dei prezzi, dell’importo delle indennità corrisposte agli esperti in altri organismi europei e dell’esperienza acquisita con riguardo al carico di lavoro dei membri, dei membri associati, degli altri consulenti scientifici e degli esperti esterni. La prima valutazione si tiene nel 2009.

 

(4) L’attuale livello delle indennità è stato stabilito nel 1997 per i membri e gli esperti dei predecessori dei comitati scientifici in questione e da quel momento non è più stato rivalutato. L’indennità giornaliera adattata in considerazione dell’aumento dei prezzi al consumo nel periodo 1997-2008 sulla base dei dati Eurostat relativi all’indice dei prezzi al consumo corrisponde alla somma di 381,50 EUR, da arrotondare a 385 EUR.

 

(5) La distinzione tra le riunioni di un giorno intero e quelle di mezza giornata deve essere abolita al fine di tenere conto del tempo di viaggio e trasporto.

 

(6) Alla luce dell’esperienza acquisita, il carico di lavoro dei relatori dipende sostanzialmente dalla complessità e dalla durata delle attività necessarie a completare il parere, considerando la complessità della questione, la disponibilità e l’accessibilità dei dati, la quantità di materiale bibliografico da esaminare, la necessità di collaborare con altri organismi nonché la portata e la complessità delle consultazioni delle parti interessate e delle consultazioni pubbliche necessarie. I due livelli attuali di indennità per i relatori non rispecchiano l’effettiva varietà di situazioni ed è dunque necessario introdurre una modulazione più ampia delle indennità dei relatori,

 

DECIDE:

 

Art. unico.

L’allegato III della decisione n. 2008/721/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

 

[1] GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO III

 

INDENNITÀ

 

I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la loro partecipazione alle attività dei comitati scientifici, secondo le seguenti modalità.

 

Per la partecipazione alle riunioni dei comitati, ai workshop, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione:

 

- 385 EUR per ogni giorno di riunione alla quale hanno partecipato.

 

Per l’esercizio del mandato di relatore:

 

- l’indennità è modulata, a seconda del carico di lavoro relativo alla complessità della questione, alla durata del periodo necessario a completare il parere, alla quantità e all’accessibilità dei dati, della bibliografia scientifica e delle informazioni da raccogliere e da trattare, nonché alla portata e alla complessità delle consultazioni delle parti interessate, delle consultazioni pubbliche e dei contatti con altri organismi, alla luce dei seguenti criteri indicativi:

 

Importo

Criteri indicativi |

 

 

385 EUR

Questione semplice e di routine

Parere fondato sull’esame di un fascicolo, con limitate ricerche documentarie e bibliografiche

Nessuna consultazione pubblica

Non oltre 5 mesi tra la prima e l’ultima riunione |

 

 

770 EUR

Questione complessa

Parere fondato su significative analisi e ricerche documentarie e bibliografiche

Consultazione delle parti interessate e/o consultazioni pubbliche con limitato carico di lavoro per l’esame del feedback

Da 5 a 9 mesi tra la prima e l’ultima riunione |

 

 

1155 EUR

Questione particolarmente complessa

Necessità di approfondite ricerche ed analisi documentarie e bibliografiche

Ampie e complesse consultazioni pubbliche, delle parti interessate e di altri organismi scientifici, con un importante carico di lavoro per l’esame del feedback

Oltre 9 mesi tra la prima e l’ultima riunione |

 

- in ognuno dei casi specifici, sulla base dei criteri sopra menzionati, la Commissione indica nella richiesta di parere qual è l’importo applicabile all’indennità del relatore. La Commissione può modificare la scelta dell’importo applicabile durante i lavori preparatori del parere richiesto, qualora ciò sia giustificato da cambiamenti imprevisti rispetto ai criteri pertinenti,

 

- la Commissione valuterà regolarmente la necessità di un adeguamento di tali indennità alla luce degli indici dei prezzi, dell’importo delle indennità corrisposte agli esperti in altri organismi europei e dell’esperienza acquisita con riguardo al carico di lavoro dei membri, dei membri associati, degli altri consulenti scientifici e degli esperti esterni."