Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 27/09/2004 |
Numero: | 96 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 7.3.208 – Direttiva 27 settembre 2004, n. 96.
Direttiva n. 2004/96/CE della Commissione recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in tema di commercializzazione e uso di nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate ai fini dell’adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 28 settembre 2004, n. L 301).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma della
(2) Il rischio di sensibilizzazione dell’organismo umano al nickel contenuto in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate è stato nuovamente analizzato nel contesto di una valutazione mirata dei rischi, in base alla quale si è concluso che per i metalli usati nelle parti perforate sarebbe più appropriato un limite di migrazione rispetto a un tenore limite.
(3) Il nuovo tasso di cessione di nickel (limite di migrazione) va adeguato mediante il fattore di moltiplicazione indicato nella norma EN 1811, al fine di compensare le variazioni tra diversi laboratori e le inesattezze nelle misurazioni. Il comitato europeo di normalizzazione (CEN) è invitato a riesaminare la norma EN 1811, in particolare per quanto concerne il fattore di aggiustamento, e a preparare una norma riveduta senza tale fattore o, se del caso, con un fattore di aggiustamento ridotto.
(4) Ai fini di una revisione tra pari, la valutazione dei rischi è stata trasmessa al comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEA), il quale ha confermato che un limite di migrazione per il nickel può ridurre maggiormente i rischi di sensibilizzazione rispetto ad un tenore limite di nickel.
(5) Le disposizioni stabilite dalla presente direttiva tengono conto dello stato attuale delle conoscenze, della scienza e della tecnica.
(6) La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria che stabilisce i requisiti minimi per la sicurezza dei lavoratori, segnatamente la
(7) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato I della
1. Gli Stati membri adottano e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 agosto 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri attuano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2005.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Nell’allegato I della
«1. in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 ìg/cm2 per settimana (limite di migrazione);».