§ 6.6.20 - Regolamento 17 dicembre 2001, n. 2476.
Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.6 protezione degli animali
Data:17/12/2001
Numero:2476


Sommario
Art. 1.      L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come indicato nell'allegato del presente documento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 6.6.20 - Regolamento 17 dicembre 2001, n. 2476.

Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

(G.U.C.E. 18 dicembre 2001, n. L 334).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Tali modifiche devono essere inserite nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.

     (2) Il regolamento (CE) n. 338/97 deve pertanto essere opportunamente modificato.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio di specie della fauna e della flora selvatiche istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come indicato nell'allegato del presente documento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

 

     L'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

     1) Le "note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D" sono modificate come segue:

     a) Il punto 12 viene sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     b) Al punto 15 l'annotazione "+219 Popolazione del Perù" viene sostituita da:

     (Omissis).

     2) L'allegato C è modificato come segue:

     a) Nell'ordine "LAMNIFORMES" elencato nella sezione "FAUNA", "PISCES" è aggiunta la seguente voce:

     (Omissis).

     b) Nella famiglia "MELIACEALE" elencata nella sezione "FLORA":

     i) la voce "Cedrela odorata (III PE) +219 #5 Cedrela americana" viene sostituita da:

     (Omissis).

     ii) la voce "Swietenia macrophylla (III BO, BR, CR, MX, PE) +218 #5 Mogano americano" viene sostituita da:

     (Omissis).