§ 6.5.100 - Direttiva 2 aprile 1979, n. 409.
Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:02/04/1979
Numero:409


Sommario
Art. 1.      1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il [...]
Art. 2.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle [...]
Art. 3.      1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo [...]
Art. 4.      1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella [...]
Art. 5.      Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo [...]
Art. 6.      1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per [...]
Art. 7.      1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti [...]
Art. 8.      1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o [...]
Art. 9.      1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni
Art. 10.      1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1
Art. 11.      Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo Stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la [...]
Art. 12.      1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni [...]
Art. 13.      L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di [...]
Art. 14.      Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva
Art. 15.      Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I a V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente [...]
Art. 16.      1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato « comitato », [...]
Art. 17. 
Art. 18.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica
Art. 19.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 6.5.100 - Direttiva 2 aprile 1979, n. 409. [1]

Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103).

 

Art. 1.

     1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

     2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

     3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

 

     Art. 3.

     1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie di habitat.

     2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

     a) istituzione di zone di protezione;

     b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;

     c) ripristino dei biotopi distrutti;

     d) creazione di biotopi.

 

     Art. 4.

     1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

     a) delle specie minacciate di sparizione;

     b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

     c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

     d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

     2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

     3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

     4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

 

     Art. 5.

     Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

     a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

     b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

     c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

     d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

     e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

 

     Art. 6.

     1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

     2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

     3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati. Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

     4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

 

     Art. 7.

     1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

     2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

     3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

     4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della produzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

 

     Art. 8.

     1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

     2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b).

 

     Art. 9.

     1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni;

     a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,

     - nell'interesse della sicurezza aerea,

     - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

     - per la protezione della flora e della fauna;

     b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

     c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

     2. Le deroghe dovranno menzionate:

     - le specie che formano oggetto delle medesime,

     - i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,

     - le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,

     - l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

     - i controllo che saranno effettuati.

     3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

     4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

 

     Art. 10.

     1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

     2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente art..

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo Stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

     2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

 

     Art. 13.

     L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

 

     Art. 14.

     Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

 

     Art. 15.

     Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I a V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

 

     Art. 16.

     1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

     2. [2].

 

     Art. 17. [3]

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 18.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 19.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [4]

 

     GAVIIFORMES

     Gaviidae

     Gavia stellata

     Gavia arctica

     Gavia immer

     PODICIPEDIFORMES

     Podicipedidae

     Podiceps auritus

     PROCELLARIIFORMES

     Procellariidae

     Pterodroma madeira

     Pterodroma feae

     Bulweria bulwerii

     Calonectris diomedea

     Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

     Puffinus yelkouan

     Puffinus assimilis

     Hydrobatidae

     Pelagodroma marina

     Hydrobates pelagicus

     Oceanodroma leucorhoa

     Oceanodroma castro

     PELECANIFORMES

     Pelecanidae

     Pelecanus onocrotalus

     Pelecanus crispus

     Phalacrocoracidae

     Phalacrocorax aristotelis desmarestii

     Phalacrocorax pygmeus

     CICONIIFORMES

     Ardeidae

     Botaurus stellaris

     Ixobrychus minutus

     Nycticorax nycticorax

     Ardeola ralloides

     Egretta garzetta

     Egretta alba (Ardea alba)

     Ardea purpurea

     Ciconiidae

     Ciconia nigra

     Ciconia ciconia

     Threskiornithidae

     Plegadis falcinellus

     Platalea leucorodia

     PHOENICOPTERIFORMES

     Phoenicopteridae

     Phoenicopterus ruber

     ANSERIFORMES

     Anatidae

     Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

     Cygnus cygnus

     Anser albifrons flavirostris

     Anser erythropus

     Branta leucopsis

     Branta ruficollis

     Tadorna ferruginea

     Marmaronetta angustirostris

     Aythya nyroca

     Polysticta stelleri

     Mergus albellus (Mergellus albellus)

     Oxyura leucocephala

     FALCONIFORMES

     Pandionidae

     Pandion haliaetus

     Accipitridae

     Pernis apivorus

     Elanus caeruleus

     Milvus migrans

     Milvus milvus

     Haliaeetus albicilla

     Gypaetus barbatus

     Neophron percnopterus

     Gyps fulvus

     Aegypius monachus

     Circaetus gallicus

     Circus aeruginosus

     Circus cyaneus

     Circus macrourus

     Circus pygargus

     Accipiter gentilis arrigonii

     Accipiter nisus granti

     Accipiter brevipes

     Buteo rufinus

     Aquila pomarina

     Aquila clanga

     Aquila heliaca

     Aquila adalberti

     Aquila chrysaetos

     Hieraaetus pennatus

     Hieraaetus fasciatus

     Falconidae

     Falco naumanni

     Falco vespertinus

     Falco columbarius

     Falco eleonorae

     Falco biarmicus

     Falco cherrug

     Falco rusticolus

     Falco peregrinus

     GALLIFORMES

     Tetraonidae

     Bonasa bonasia

     Lagopus mutus pyrenaicus

     Lagopus mutus helveticus

     Tetrao tetrix tetrix

     Tetrao urogallus

     Phasianidae

     Alectoris graeca saxatilis

     Alectoris graeca whitakeri

     Alectoris barbara

     Perdix perdix italica

     Perdix perdix hispaniensis

     GRUIFORMES

     Turnicidae

     Turnix sylvatica

     Gruidae

     Grus grus

     Rallidae

     Porzana porzana

     Porzana parva

     Porzana pusilla

     Crex crex

     Porphyrio porphyrio

     Fulica cristata

     Otididae

     Tetrax tetrax

     Chlamydotis undulata

     Otis tarda

     CHARADRIIFORMES

     Recurvirostridae

     Himantopus himantopus

     Recurvirostra avosetta

     Burhinidae

     Burhinus oedicnemus

     Glareolidae

     Cursorius cursor

     Glareola pratincola

     Charadriidae

     Charadrius alexandrinus

     Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

     Pluvialis apricaria

     Hoplopterus spinosus

     Scolopacidae

     Calidris alpina schinzii

     Philomachus pugnax

     Gallinago media

     Limosa lapponica

     Numenius tenuirostris

     Tringa glareola

     Xenus cinereus (Tringa cinerea)

     Phalaropus lobatus

     Laridae

     Larus melanocephalus

     Larus genei

     Larus audouinii

     Larus minutus

     Sternidae

     Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

     Sterna caspia

     Sterna sandvicensis

     Sterna dougallii

     Sterna hirundo

     Sterna paradisaea

     Sterna albifrons

     Chlidonias hybridus

     Chlidonias niger

     Alcidae

     Uria aalge ibericus

     PTEROCLIFORMES

     Pteroclididae

     Pterocles orientalis

     Pterocles alchata

     COLUMBIFORMES

     Columbidae

     Columba palumbus azorica

     Columba trocaz

     Columba bollii

     Columba junoniae

     STRIGIFORMES

     Strigidae

     Bubo bubo

     Nyctea scandiaca

     Surnia ulula

     Glaucidium passerinum

     Strix nebulosa

     Strix uralensis

     Asio flammeus

     Aegolius funereus

     CAPRIMULGIFORMES

     Caprimulgidae

     Caprimulgus europaeus

     APODIFORMES

     Apodidae

     Apus caffer

     CORACIIFORMES

     Alcedinidae

     Alcedo atthis

     Coraciidae

     Coracias garrulus

     PICIFORMES

     Picidae

     Picus canus

     Dryocopus martius

     Dendrocopos major canariensis

     Dendrocopos major thanneri

     Dendrocopos syriacus

     Dendrocopos medius

     Dendrocopos leucotos

     Picoides tridactylus

     PASSERIFORMES

     Alaudidae

     Chersophilus duponti

     Melanocorypha calandra

     Calandrella brachydactyla

     Galerida theklae

     Lullula arborea

     Motacillidae

     Anthus campestris

     Troglodytidae

     Troglodytes troglodytes fridariensis

     Muscicapidae (Turdinae)

     Luscinia svecica

     Saxicola dacotiae

     Oenanthe leucura

     Oenanthe cypriaca

     Oenanthe pleschanka

     Muscicapidae (Sylviinae)

     Acrocephalus melanopogon

     Acrocephalus paludicola

     Hippolais olivetorum

     Sylvia sarda

     Sylvia undata

     Sylvia melanothorax

     Sylvia rueppelli

     Sylvia nisoria

     Muscicapidae (Muscicapinae)

     Ficedula parva

     Ficedula semitorquata

     Ficedula albicollis

     Paridae

     Parus ater cypriotes

     Sittidae

     Sitta krueperi

     Sitta whiteheadi

     Certhiidae

     Certhia brachydactyla dorotheae

     Laniidae

     Lanius collurio

     Lanius minor

     Lanius nubicus

     Corvidae

     Pyrrhocorax pyrrhocorax

     Fringillidae (Fringillinae)

     Fringilla coelebs ombriosa

     Fringilla teydea

     Fringillidae (Carduelinae)

     Loxia scotica

     Bucanetes githagineus

     Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

     Emberizidae (Emberizinae)

     Emberiza cineracea

     Emberiza hortulana

     Emberiza caesia

 

 

ALLEGATO II/1 [5]

 

     ANSERIFORMES

     Anatidae

     Anser fabalis

     Anser anser

     Branta canadensis

     Anas penelope

     Anas strepera

     Anas crecca

     Anas platyrhynchos

     Anas acuta

     Anas querquedula

     Anas clypeata

     Aythya ferina

     Aythya fuligula

     GALLIFORMES

     Tetraonidae

     Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

     Lagopus mutus

     Phasianidae

     Alectoris graeca

     Alectoris rufa

     Perdix perdix

     Phasianus colchicus

     GRUIFORMES

     Rallidae

     Fulica atra

     CHARADRIIFORMES

     Scolopacidae

     Lymnocryptes minimus

     Gallinago gallinago

     Scolopax rusticola

     COLUMBIFORMES

     Columbidae

     Columba livia

     Columba palumbus

 

 

ALLEGATO II/2 [6]

 

     ANSERIFORMES

     Anatidae

     Cygnus olor

     Anser brachyrhynchus

     Anser albifrons

     Branta bernicla

     Netta rufina

     Aythya marila

     Somateria mollissima

     Clangula hyemalis

     Melanitta nigra

     Melanita fusca

     Bucephala clangula

     Mergus serrator

     Mergus merganser

     GALLIFORMES

     Meleagridae

     Meleagris gallopavo

     Tetraonidae

     Bonasa bonasia

     Lagopus lagopus lagopus

     Tetrao tetrix

     Tetrao urogallus

     Phasianidae

     Francolinus francolinus

     Alectoris barbara

     Alectoris chukar

     Coturnix coturnix

     GRUIFORMES

     Rallidae

     Rallus aquaticus

     Gallinula chloropus

     CHARADRIIFORMES

     Haematopodidae

     Haematopus ostralegus

     Charadriidae

     Pluvialis apricaria

     Pluvialis squatarola

     Vanellus vanellus

     Scolopacidae

     Calidris canutus

     Philomachus pugnax

     Limosa limosa

     Limosa lapponica

     Numenius phaeopus

     Numenius arquata

     Tringa erythropus

     Tringa totanus

     Tringa nebularia

     Laridae

     Larus ridibundus

     Larus canus

     Larus fuscus

     Larus argentatus

     Larus cachinnans

     Larus marinus

     COLUMBIFORMES

     Columbidae

     Columba oenas

     Streptopelia decaocto

     Streptopelia turtur

     PASSERIFORMES

     Alaudidae

     Alauda arvensis

     Muscicapidae

     Turdus merula

     Turdus pilaris

     Turdus philomelos

     Turdus iliacus

     Turdus viscivorus

     Sturnidae

     Sturnus vulgaris

     Corvidae

     Garrulus glandarius

     Pica pica

     Corvus monedula

     Corvus frugilegus

     Corvus corone

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III/1 [7]

 

     ANSERIFORMES

     Anatidae

     Anas platyrhynchos

     GALLIFORMES

     Tetraonidae

     Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

     Phasianidae

     Alectoris rufa

     Alectoris barbara

     Perdix perdix

     Phasianus colchicus

     COLUMBIFORMES

     Columbidae

     Columba palumbus

 

 

ALLEGATO III/2 [8]

 

     ANSERIFORMES

     Anatidae

     Anser albifrons albifrons

     Anser anser

     Anas penelope

     Anas crecca

     Anas acuta

     Anas clypeata

     Aythya ferina

     Aythya fuligula

     Aythya marila

     Somateria mollissima

     Melanitta nigra

     GALLIFORMES

     Tetraonidae

     Lagopus mutus

     Tetrao tetrix britannicus

     Tetrao urogallus

     GRUIFORMES

     Rallidae

     Fulica atra

     CHARADRIIFORMES

     Charadriidae

     Pluvialis apricaria

     Scolopacidae

     Lymnocryptes minimus

     Gallinago gallinago

     Scolopax rusticola

 

 

ALLEGATO IV [9]

 

     a) — Lacci (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutusa nord della latitudine 58 ºN), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.

     — Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.

     — Esplosivi.

     — Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.

     — Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

     b) — Aerei, autoveicoli.

     — Battelli spinti a velocita superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

 


[1] Abrogata dall'art. 18 della Direttiva n. 2009/147/CE, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Paragrafo abrogato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 807/2003.

[3] Articolo modificato dall'Allegato I al Trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, dall'Allegato I al Trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica di Portogallo alle Comunità europee e dall'Allegato I al Trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea e così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 807/2003.

[4] Allegato così da ultimo sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[5] Allegato così da ultimo sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[6] Allegato così da ultimo sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[7] Allegato così da ultimo sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[8] Allegato così da ultimo sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[9] Allegato così modificato dall’atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, nel testo adattato dalla decisione n. 95/1/CE, Euratom, CECA.