§ 6.5.86 - Decisione 29 aprile 1999, n. 1296.
Decisione (CE) n. 1296/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria sulle malattie connesse con [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:29/04/1999
Numero:1296


Sommario
Art. 1.  Durata e obiettivo generale del programma.
Art. 2.  Attuazione.
Art. 3.  Coerenza e complementarità.
Art. 4.  Bilancio.
Art. 5.  Misure di esecuzione.
Art. 5 bis.  Comitato.
Art. 6.  Cooperazione internazionale.
Art. 7.  Controllo e valutazione permanente.


§ 6.5.86 - Decisione 29 aprile 1999, n. 1296.

Decisione (CE) n. 1296/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica [1999-2001]. [1]

(G.U.C.E. 22 giugno 1999, n. L 155).

 

Art. 1. Durata e obiettivo generale del programma.

     1. E' adottato un programma di azione comunitaria contro le malattie causate, provocate o aggravate dall'inquinamento ambientale, in prosieguo denominato "il programma", per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002, nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica [2].

     2. L'obiettivo generale di questo programma è di contribuire, nel settore della sanità e dell'ambiente, a elaborare strategie e politiche imperniate sulla prevenzione delle malattie connesse con l'inquinamento, nonché una migliore conoscenza e comprensione dei relativi rischi per la salute:

     a) migliorando l'informazione sulle malattie connesse con l'inquinamento, e

     b) migliorando la conoscenza e la comprensione circa la valutazione e la gestione di tali malattie e l'efficacia delle azioni di prevenzione.

     3. Le azioni da attuare nell'ambito del programma ed i loro obiettivi specifici figurano nell'allegato.

 

     Art. 2. Attuazione.

     1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, assicura l'attuazione delle azioni indicate nell'allegato, secondo l'articolo 5 bis, paragrafo 2 [3].

     2. La Commissione coopera con le istituzioni e le organizzazioni attive nel settore delle malattie connesse con l'inquinamento.

 

     Art. 3. Coerenza e complementarità.

     La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni da attuare nel quadro del presente programma e quelle realizzate nell'ambito di altri programmi e azioni comunitari pertinenti, in particolare il programma di azione comunitaria in materia di controllo sanitario nel quadro di azione nel settore della sanità pubblica [1997- 2001] adottato con la decisione n. 1400/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché le azioni nei settori dell'ambiente e della ricerca.

 

     Art. 4. Bilancio.

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, ammonta a 3,9 milioni di EUR e per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 a 1,3 milioni di EUR [4].

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 5. Misure di esecuzione. [5]

     Le misure di esecuzione della presente decisione riguardanti le questioni elencate in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2:

     a) il programma di lavoro;

     b) i criteri e le procedure per selezionare e finanziare progetti nel quadro del presente programma;

     c) la procedura di controllo e valutazione permanente di cui all'articolo 7.

 

          Art. 5 bis. Comitato. [6]

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 6. Cooperazione internazionale.

     1. Fatto salvo l'articolo 228 del trattato, durante l'attuazione del presente programma la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica è incoraggiata e realizzata, per quanto riguarda le azioni previste dal programma, secondo l'articolo 5 bis, paragrafo 2 [7].

     2. Il presente programma è aperto alla partecipazione:

     a) dei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

     b) dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli addizionali a tali accordi e nelle decisioni dei relativi consigli di associazione;

     c) di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari, secondo procedure da convenire con questo paese;

     d) di Malta e della Turchia sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le disposizioni del trattato [8].

 

     Art. 7. Controllo e valutazione permanente.

     1. In sede di attuazione della presente decisione, la Commissione adotta le misure necessarie a garantire il controllo e la valutazione permanente del programma, tenendo conto degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 1 e all'allegato.

     2. Nell'ultimo anno di attuazione del presente programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di valutazione corredata dalle sue conclusioni sulla necessità di azione futura. La relazione è inviata anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

     3. La Commissione inserisce nella relazione di cui al paragrafo 2 le informazioni relative al finanziamento comunitario nei diversi settori di azione e alla complementarità con le altre azioni di cui all'articolo 3, nonché i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale relazione dovrebbe inoltre tener conto degli sviluppi intervenuti nel quadro dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica relativamente al settore di attività oggetto del programma.

 

 

ALLEGATO

 

AZIONI E OBIETTIVI SPECIFICI

 

     I. AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'INFORMAZIONE SULLE MALATTIE CONNESSE CON L'INQUINAMENTO

 

     Obiettivo:

     contribuire ad una migliore comprensione del ruolo degli agenti inquinanti nell'eziologia e nell'aggravamento delle malattie nella Comunità

     1. Individuare priorità per identificare le malattie in cui si ritiene che specifici agenti inquinanti svolgano un ruolo, tra l'altro confrontando la prevalenza e/o l'incidenza di tali malattie con i dati sui fattori ambientali nelle varie zone della Comunità, al fine di determinare le eventuali relazioni tra gli stessi e informare il pubblico.

     2. Esaminare la qualità dei dati epidemiologici di tali malattie e individuare le eventuali carenze per contribuire a migliorare la base esistente per l'ulteriore sviluppo della cooperazione europea nel settore epidemiologico e per incoraggiare il proseguimento della ricerca comunitaria, tenendo conto dei lavori svolti a livello internazionale, compresi quelli eventualmente esistenti in seno all'OMS.

     3. Riesaminare i dati attualmente disponibili sulla tossicologia degli agenti inquinanti che intervengono in tali malattie e individuare le lacune nelle conoscenze che sarebbe importante colmare, tenendo presenti gli effetti a lungo termine e le possibili sinergie tra agenti inquinanti.

 

     II. AZIONI VOLTE A MIGLIORARE LA CONOSCENZA E LA COMPRENSIONE CIRCA LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DELLE MALATTIE CONNESSE CON L'INQUINAMENTO

 

     Obiettivo:

     aumentare il livello di conoscenza e di comprensione circa la valutazione e la gestione dei rischi sanitari connessi con l'inquinamento

     1. Contribuire a migliorare la comparabilità dei dati utilizzati nelle azioni di prevenzione contro le malattie connesse con l'inquinamento tramite scambi di informazione.

     2. Sostenere lo scambio di informazione destinata a migliorare la comprensione da parte della popolazione dei rischi per la salute legati all'inquinamento.

     3. Promuovere le azioni e gli scambi di informazioni sui metodi per aumentare il livello di conoscenza della popolazione e di coloro che concorrono a formarne l'opinione sui rischi per la salute connessi con l'inquinamento e sulla loro valutazione e la loro gestione. Promuovere le attività relative alla percezione di tali rischi da parte della popolazione nell'ambito della Comunità e dell'impatto sull'inquinamento e sulla salute delle varie politiche; promuovere, innanzitutto per il tramite dei professionisti della sanità, la conoscenza dei comportamenti, degli stili di vita e delle abitudini alimentari che possono ridurre i rischi per la salute dovuti ai diversi tipi di inquinamento.

 

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo,

del Consiglio e della Commissione

 

     Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che, tra le questioni prioritarie da trattare nel quadro del futuro programma di sanità pubblica, essi rivolgeranno un'attenzione particolare alle malattie rare e alle malattie connesse all'inquinamento e terranno debitamente conto delle implicazioni di bilancio.

 

Dichiarazione della Commissione

 

     Nella realizzazione degli aspetti concernenti l'informazione sul programma sulle malattie connesse all'inquinamento, la Commissione si sforzerà per sostenere prioritariamente le iniziative che coinvolgano le autorità competenti degli Stati membri e i professionisti interessati.

 

Dichiarazione della Commissione

 

     La Commissione si impegna ad informare annualmente il Parlamento europeo in merito alle decisioni prese per attuare il presente programma.

 

 

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 13 della decisione n. 1786/2002/CE, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2002.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della Decisione n. 521/2001/CE.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della Decisione n. 521/2001/CE.

[4] Comma così sostituito dall'art. 6 della Decisione n. 521/2001/CE.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 6 della Decisione n. 521/2001/CE.

[6] Articolo inserito dall'art. 6 della Decisione n. 521/2001/CE.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della Decisione n. 521/2001/CE.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 della Decisione n. 521/2001/CE.