§ 6.3.1 - Direttiva 15 luglio 1975, n. 442.
Direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:15/07/1975
Numero:442


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 


§ 6.3.1 - Direttiva 15 luglio 1975, n. 442. [1]

Direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti.

(G.U.C.E. 25 luglio 1975, n. L 194).

 

Art. 1. [2]

     Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

     a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, preparerà, entro il 1o aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura;

     b) "produttore": la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

     c) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

     d) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

     e) "smaltimento": tutte le operazioni previste nell'allegato II A;

     f) "ricupero": tutte le operazioni previste nell'allegato II B;

     g) "raccolta": l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

 

     Art. 2. [3]

     1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

     a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

     b) qualora già contemplati da altra normativa:

     i) i rifiuti radioattivi;

     ii) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

     iii) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

     iv) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

     v) i materiali esplosivi in disuso.

     2. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

 

     Art. 3. [4]

     1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:

     a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

     - lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali;

     - la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

     - lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

     b) in secondo luogo:

     i) il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie o

     ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.

     2. Salvo nei casi in cui si applicano le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. La Commissione informa di tali misure gli altri Stati membri e il comitato di cui all'articolo 18.

 

     Art. 4. [5]

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

     - senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

     - senza causare inconvenienti da rumori od odori;

     - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

 

     Art. 5. [6]

     1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

     2. Tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

 

     Art. 6. [7]

     Gli Stati membri stabiliscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della presente direttiva.

 

     Art. 7. [8]

     1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro:

     - tipo, quantità e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire;

     - requisiti tecnici generali;

     - tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

     - i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.

Tali piani potranno riguardare ad esempio:

     - le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti,

     - la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento,

     - le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

     2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione.

     3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri.

 

     Art. 8. [9]

     Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:

     - li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B, oppure

     - provveda egli stesso al ricupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva.

 

     Art. 9. [10]

     1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 6.

Tale autorizzazione riguarda in particolare:

     - i tipi ed i quantitativi di rifiuti,

     - i requisiti tecnici,

     - le precauzioni da prendere in materia di sicurezza,

     - il luogo di smaltimento,

     - il metodo di trattamento.

     2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente.

 

     Art. 10. [11]

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B devono ottenere un'autorizzazione a tal fine.

 

     Art. 11. [12]

     1. Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi , modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10:

     a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione e

     b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti: Tale dispensa si può concedere solo:

     - qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione e

     - qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4.

     2. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a iscrizione presso le competenti autorità.

     3. Gli Stati membri informano la Commissione delle norme generali adottate in virtù del paragrafo 1.

 

     Art. 12. [13]

     Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso. La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

 

     Art. 13. [14]

     Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli articoli 9-12 sono sottoposti a adeguati controlli

periodici da parte delle autorità competenti.

 

     Art. 14. [15]

     Ogni stabilimento o impresa di cui agli articoli 9 e 10 deve:

     - tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti, per i rifiuti di cui all'allegato I e per le operazioni

previste nell'allegato II A o II B;

     - fornire, dietro richiesta, tali informazioni alle autorità competenti di cui all'articolo 6.

Gli Stati membri possono esigere che anche i produttori adempiano le disposizioni di questo articolo.

 

     Art. 15. [16]

     Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto:

     - dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'articolo 9 e/o

     - dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.

 

     Art. 16. [17]

     1. Ogni tre anni, e per la prima volta il 1 aprile 1995, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Tale relazione viene preparata in base a un questionario, redatto secondo la procedura di cui all'articolo 18, che la Commissione invia agli Stati membri sei mesi prima della data suddetta.

     2. In base alle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica ogni tre anni, e per la prima volta il 1 aprile 1996, una relazione di sintesi.

 

     Art. 17. [18]

     Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 18.

 

     Art. 18. [19]

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 19. [20]

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Art. 20. [21]

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 21. [22]

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [23]

CATEGORIE DI RIFIUTI

 

     Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati

     Q2 Prodotti fuori norma

     Q3 Prodotti scaduti

     Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione

     Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)

     Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, ecc.)

     Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.)

     Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)

     Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)

     Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)

     Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)

     Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)

     Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata

     Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dall'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)

     Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni

     Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

 

 

ALLEGATO II A [24]

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

 

     NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

 

     D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

     D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

     D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

     D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

     D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

     D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

     D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

     D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12

     D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno die procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

     D 10 Incenerimento a terra

     D 11 Incenerimento in mare

     D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

     D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12

     D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13

     D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da

     D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

 

 

ALLEGATO II B [25]

OPERAZIONI DI RECUPERO

 

     NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

 

     R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

     R 2 Rigenerazione/recupero di solventi

     R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

     R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

     R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

     R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

     R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

     R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

     R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

     R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

     R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

     R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 a R 11

     R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

 


[1] Direttiva abrogata dall’art. 20 della direttiva n. 2006/12/CE.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[7] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[8] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[9] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[10] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[11] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[12] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[13] Articolo già modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della direttiva n. 91/692/CEE.

[14] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[15] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[16] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[17] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[18] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[19] Articolo modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE e così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[20] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[21] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[22] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 91/156/CEE.

[23] Allegato aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 96/350/CE.

[24] Allegato aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 96/350/CE e così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 96/59/CE.

[25] Allegato aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 96/350/CE e così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 96/59/CE.