§ 6.2.292 - Decisione 5 agosto 2009, n. 603.
Decisione n. 2009/603/CE della Commissione, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:05/08/2009
Numero:603


Sommario
Art. 1.  Obblighi di registrazione
Art. 2.  Informazioni fornite dai produttori
Art. 3.  Tasse di registrazione
Art. 4.  Modifica dei dati di registrazione
Art. 5.  Annullamento della registrazione
Art. 6.  Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 6.2.292 - Decisione 5 agosto 2009, n. 603.

Decisione n. 2009/603/CE della Commissione, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(G.U.U.E. 8 agosto 2009, n. L 206)

 

[notificata con il numero C(2009) 6054]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva n. 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE [1], in particolare l'articolo 17,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2006/66/CE prevede la registrazione dei produttori di pile e accumulatori. Per evitare oneri amministrativi inutili a carico di detti produttori è necessario stabilire obblighi procedurali applicabili in tutta la Comunità.

 

(2) È opportuno specificare le informazioni che i produttori di pile e accumulatori devono fornire nella domanda di registrazione, evitando nel contempo la sovrapposizione con obblighi inerenti ad altre procedure di registrazione.

 

(3) È necessario che le tasse di registrazione siano proporzionate e basate sui costi al fine di evitare costi amministrativi inutili ai produttori interessati.

 

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2],

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Obblighi di registrazione

La registrazione dei produttori di pile e accumulatori si effettua, su carta o con mezzi elettronici, presso le autorità nazionali o le organizzazioni nazionali competenti in materia di responsabilità dei produttori autorizzate dagli Stati membri, di seguito "organismi di registrazione".

 

La procedura di registrazione può essere parte di un'altra procedura di registrazione dei produttori.

 

I produttori di pile e accumulatori si registrano soltanto una volta nello Stato membro in cui commercializzano per la prima volta pile e accumulatori nell'ambito di un'attività professionale e all'atto della registrazione ricevono un numero di registrazione.

 

     Art. 2. Informazioni fornite dai produttori

I produttori di pile e accumulatori forniscono agli organismi di registrazione le informazioni indicate nell'allegato.

 

Ai fini della registrazione di cui all'articolo 1, secondo comma, i produttori di pile e accumulatori non sono tenuti a fornire altre informazioni rispetto a quelle indicate nell'allegato.

 

     Art. 3. Tasse di registrazione

Gli organismi di registrazione possono applicare tasse di registrazione solo a condizione che queste siano basate sui costi e proporzionate.

 

Gli organismi di registrazione che applicano tasse di registrazione informano le autorità nazionali competenti del metodo di calcolo delle tasse.

 

     Art. 4. Modifica dei dati di registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i dati forniti dai produttori conformemente all'allegato della presente decisione siano modificati, i produttori ne informino l'organismo di registrazione competente entro un mese dalla data della modifica.

 

     Art. 5. Annullamento della registrazione

I produttori che cessano la loro attività in uno Stato membro procedono all'annullamento della registrazione informando l'organismo di registrazione competente.

 

     Art. 6. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

 

[2] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

 

 

ALLEGATO

 

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LA REGISTRAZIONE

 

1. Nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro.

 

2. Indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili.

 

3. Indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli.

 

4. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un sistema collettivo.

 

5. Data della domanda di registrazione.

 

6. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore (facoltativo).

 

7. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.