Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali |
Data: | 19/11/2008 |
Numero: | 103 |
Sommario |
Art. 1. Modifica della direttiva 2006/66/CE |
Art. 2. Recepimento |
Art. 3. Entrata in vigore |
Art. 4. Destinatari |
§ 6.2.262 - Direttiva 19 novembre 2008, n. 103.
Direttiva n. 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato
(G.U.U.E. 5 dicembre 2008, n. L 327)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) È opportuno chiarire l'articolo 6, paragrafo 2, della
(2) La
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Modifica della
L'articolo 6, paragrafo 2 della
"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2008.
Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e che dopo questa data sono immessi sul mercato devono essere ritirati dal mercato."
Art. 2. Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 gennaio 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Parere espresso il 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.
[3] GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.