§ 6.2.211 – Decisione 24 gennaio 2005, n. 63.
Decisione n. 2005/63/CE della Commissione che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:24/01/2005
Numero:63


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.2.211 – Decisione 24 gennaio 2005, n. 63. [1]

Decisione n. 2005/63/CE della Commissione che modifica lallegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 gennaio 2005, n. L 25).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a),

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE proibisce, tranne nei casi di cui all'allegato II e alle condizioni ivi specificate, l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003.

     (2) Dal momento che il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti sono fattori positivi, dovrebbero essere disponibili pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli già immessi sul mercato alla data del 1° luglio 2003. Dovrebbe pertanto essere tollerato l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 per la riparazione dei veicoli in questione.

     (3) Occorre pertanto modificare la direttiva 2000/53/CE.

     (4) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All'allegato II della direttiva 2000/53/CE, il testo del quinto trattino delle «Note» è sostituito dal testo seguente:

     «— ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*).

     (*) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perché tali componenti sono espressamente trattati in voci specifiche.»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


[1] Decisione abrogata dall’art. 1 della decisione n. 2005/437/CE.