§ 6.2.151 - Decisione 27 giugno 2002, n. 525.
Decisione n. 2002/525/CE della Commissione che modifica l’allegato II della direttiva n. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:27/06/2002
Numero:525

§ 6.2.151 - Decisione 27 giugno 2002, n. 525.

Decisione n. 2002/525/CE della Commissione che modifica l’allegato II della direttiva n. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.

(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della direttiva 2000/53/CE la Commissione è tenuta a valutare, in base al progresso tecnico e scientifico, talune sostanze pericolose vietate dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva.

     (2) In esito alle consultazioni scientifiche e tecniche svolte, la Commissione è giunta a precise conclusioni.

     (3) Determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente devono beneficiare o continuare a beneficiare di un’esenzione dal divieto d’impiego, poiché per essi l’uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile.

     (4) Talune esenzioni dal divieto d’impiego, riguardanti determinati materiali o componenti, devono essere limitate sia nell’ambito di applicazione sia nella durata, di guisa che le sostanze pericolose siano eliminate nei veicoli non appena il loro uso potrà essere evitato.

     (5) Il cadmio presente negli accumulatori dei veicoli elettrici deve beneficiare di un’esenzione fino al 31 dicembre 2005, in quanto entro questa data, secondo gli attuali dati tecnici e scientifici e la valutazione ambientale complessiva, saranno disponibili sostanze sostitutive e sarà garantita la disponibilità dei veicoli elettrici. L’analisi della progressiva sostituzione del cadmio deve comunque essere proseguita, tenendo conto della disponibilità di veicoli elettrici. La Commissione, pubblicherà i risultati raggiunti e, qualora i risultati lo giustifichino, potrà proporre una proroga del termine previsto per l’eliminazione del cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici.

     (6) L’esenzione relativa all’impiego del piombo nel rivestimento interno dei serbatoi di carburante deve essere soppressa, in quanto è già possibile evitare l’uso di tale sostanza in questi componenti.

     (7) Poiché è manifestamente impossibile raggiungere l’assenza completa di metalli pesanti, certi valori di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente in determinati materiali e componenti devono essere tollerati, purché le sostanze pericolose non siano state introdotte intenzionalmente.

     (8) La direttiva 2000/53/CE deve essere modificata in conformità.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato, istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.

 

Art. 2.

     Gli Stati membri provvedono affinché il cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici non venga immesso sul mercato dopo il 31 dicembre 2005.

     Nel quadro della valutazione ambientale complessiva già avviata, la Commissione continua ad analizzare la progressiva sostituzione del cadmio, tenendo conto della necessità di assicurare la disponibilità di veicoli elettrici. Essa porta a termine l’analisi e ne pubblica i risultati entro il 31 dicembre 2004; se i risultati ne dimostrano la necessità, essa può proporre una proroga dei termini ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/CE.

 

Art. 3.

     La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2003.

 

Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).