§ 6.2.124 - Decisione 28 febbraio 2000, n. 646.
Decisione (CE) n. 646/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:28/02/2000
Numero:646


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia, la Comunità attua, per il periodo 1998-2002, un programma specifico per promuovere le fonti energetiche [...]
Art. 2.      Il programma ALTENER finanzia le seguenti azioni e misure in materia di fonti energetiche rinnovabili:
Art. 3.      1. Tutti i costi relativi alle azioni e misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e) sono a carico della Comunità. Nel caso di misure di cui all'articolo 2, lettera c) proposte da un [...]
Art. 4.      1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma ALTENER.
Art. 5.      Ai fini dell'attuazione del programma ALTENER la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 4 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.
Art. 6.      L'esame e la valutazione, sia interna che esterna, dell'attuazione del programma ALTENER sono effettuati in base alle disposizioni dell'articolo 5 della decisione 1999/21/CE, Euratom del [...]
Art. 7.      Il programma ALTENER è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, in base alle condizioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali [...]
Art. 8.      La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 9.      La decisione 98/352/CE del Consiglio è abrogata.
Art. 10.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 6.2.124 - Decisione 28 febbraio 2000, n. 646.

Decisione (CE) n. 646/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER) (1998-2002).

(G.U.C.E. 30 marzo 2000, n. L 079).

 

 

Art. 1.

     1. Nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia, la Comunità attua, per il periodo 1998-2002, un programma specifico per promuovere le fonti energetiche rinnovabili e per sostenere la realizzazione, entro il 2010, di una strategia comunitaria e un piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo denominato "il programma ALTENER").

Oltre agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione del Consiglio 1999/21/CE, Euratom, il programma ALTENER ha i seguenti obiettivi:

     a) contribuire a creare le condizioni necessarie per attuare il piano d'azione comunitario per le fonti energetiche rinnovabili, in particolare le condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative, inclusi i nuovi strumenti e meccanismi di mercato, particolarmente quelli menzionati nel Libro bianco della Commissione del 26 novembre 1997, compresa la campagna di lancio;

     b) promuovere gli investimenti privati e pubblici nei settori della produzione e dello sfruttamento delle energie ottenute da fonti rinnovabili.

Questi due obiettivi specifici concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi generali - complementari a quelli degli Stati membri - e priorità generali della Comunità: limitazione delle emissioni di CO2, aumento della quota delle fonti energetiche rinnovabili per realizzare l'obiettivo indicativo del 12% del consumo energetico lordo della Comunità nel 2010, riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia, sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promozione dell'occupazione, sviluppo economico, coesione economica e sociale e sviluppo locale e regionale, compreso il rafforzamento del potenziale economico delle regioni remote e periferiche.

     2 Nell'ambito del programma ALTENER è attribuito un finanziamento comunitario per azioni e misure rispondenti agli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

     3. La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del programma ALTENER per il periodo di cui al paragrafo 1 è di 77 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 2.

     Il programma ALTENER finanzia le seguenti azioni e misure in materia di fonti energetiche rinnovabili:

     a) studi ed altre azioni, destinati ad attuare e completare altre misure comunitarie e degli Stati membri adottate per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili. Tali studi ed azioni riguardano in particolare: la messa a punto di strategie settoriali e di mercato, l'elaborazione di norme e certificazioni, l'agevolazione di gare d'appalto riunite, le analisi comparative, fondate sul progetto, relative all'incidenza sull'ambiente e all'evoluzione dei costi e dei benefici a lungo termine tra l'utilizzo delle fonti energetiche tradizionali e di quelle rinnovabili, l'analisi delle condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative, inclusa l'analisi di un eventuale ricorso a misure economiche e/o di incentivi fiscali atti a favorire la diffusione sul mercato delle energie rinnovabili, la predisposizione di una normativa appropriata per promuovere un clima favorevole agli investimenti e migliori metodi che consentano di valutare i costi e i benefici che non si riflettono nei prezzi di mercato;

     b) azioni pilota d'interesse comunitario volte a creare o ampliare le strutture e gli strumenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'ambito:

     - della pianificazione locale e regionale,

     - degli strumenti di pianificazione, progettazione e valutazione,

     - dei nuovi prodotti finanziari e di strumenti di mercato;

     c) misure volte a sviluppare le strutture dell'informazione, dell'insegnamento e della formazione; misure per promuovere lo scambio di esperienze e di know-how allo scopo di migliorare il coordinamento tra le attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali; istituzione di un sistema centralizzato di raccolta, d'attribuzione di priorità e di diffusione delle informazioni e di know-how relativi alle fonti energetiche rinnovabili;

     d) azioni mirate per favorire la diffusione sul mercato delle fonti energetiche rinnovabili nonché del relativo know-how, al fine di facilitare la transizione tra la dimostrazione e la commercializzazione e di promuovere gli investimenti, mediante un'attività di consulenza in materia di preparazione e presentazione di progetti esecutivi e per l'attuazione degli stessi;

     e) azioni di monitoraggio e valutazione volte a:

     - controllare l'attuazione della strategia e del piano d'azione della Comunità per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;

     - sostenere iniziative intraprese nell'ambito del piano di azione, in particolare per promuovere un miglior coordinamento e una maggiore sinergia tra le azioni, comprese tutte le attività finanziate dalla Comunità, nonché quelle finanziate da altri organismi, quali la Banca europea per gli investimenti;

     - valutare i progressi conseguiti dalla Comunità e formulare osservazioni su quelli realizzati dagli Stati membri in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;

     - valutare gli effetti e il rapporto costi-efficacia delle azioni nonché delle misure adottate nell'ambito del programma ALTENER. Nella valutazione si terrà anche conto degli aspetti ambientali e sociali, compresi gli effetti sull'occupazione.

 

     Art. 3.

     1. Tutti i costi relativi alle azioni e misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e) sono a carico della Comunità. Nel caso di misure di cui all'articolo 2, lettera c) proposte da un organismo diverso dalla Commissione, la quota di finanziamento della Comunità non può superare il 50% del costo totale della misura e l'importo rimanente può essere costituito di fondi pubblici o privati, oppure di una combinazione di entrambi.

     2. La quota di finanziamento nell'ambito del programma ALTENER per le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera b), non può superare il 50% del loro costo globale; l'importo rimanente può essere costituito da fondi pubblici o privati, oppure da una combinazione di entrambi.

     3. La quota di finanziamento nell'ambito del programma ALTENER per le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera d), è stabilita annualmente per ciascuna azione mirata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma ALTENER.

La Commissione assicura inoltre che le azioni di cui al programma ALTENER siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione finale al termine del progetto, per determinare l'impatto, il grado di attuazione e il conseguimento degli obiettivi originari. La Commissione assicura che i beneficiari selezionati le sottopongano una relazione almeno ogni sei mesi o per i progetti di durata inferiore ad un anno, alla metà e in tutti i casi al termine del progetto.

La Commissione tiene informato il comitato di cui all'articolo 5 dell'evoluzione dei progetti.

     2. Le condizioni e gli orientamenti per il finanziamento delle azioni e misure previste all'articolo 2 sono definiti annualmente tenendo conto:

     a) delle priorità indicate dalla Comunità e dagli Stati membri nei loro programmi di promozione delle fonti energetiche rinnovabili;

     b) del rapporto costi-efficacia, del potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili e dei loro effetti sull'occupazione e sull'ambiente, in particolare sulla riduzione delle emissioni di CO2;

     c) per le azioni di cui all'articolo 2, lettera d), dei costi relativi per l'assistenza, della validità commerciale a lungo termine, della nuova capacità di produzione prevista e dell'entità dei vantaggi transregionali e/o transnazionali;

     d) dei principi enunciati nell'articolo 87 del trattato e dei pertinenti orientamenti comunitari sugli aiuti statali per la protezione ambientale.

Il comitato di cui all'articolo 5 assiste la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti.

 

     Art. 5.

     Ai fini dell'attuazione del programma ALTENER la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 4 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.

Quando è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento di procedura.

 

     Art. 6.

     L'esame e la valutazione, sia interna che esterna, dell'attuazione del programma ALTENER sono effettuati in base alle disposizioni dell'articolo 5 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.

 

     Art. 7.

     Il programma ALTENER è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, in base alle condizioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione o negli stessi accordi di associazione in merito alla partecipazione a programmi comunitari.

Il programma ALTENER è aperto alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse norme applicate per i paesi EFTA/SEE, secondo le procedure da convenire con questo paese.

 

     Art. 8.

     La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 9.

     La decisione 98/352/CE del Consiglio è abrogata.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Dichiarazione congiunta

     Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che nell'ambito della prossima revisione del programma dovrebbe essere presa in esame l'apertura del programma ALTENER ai paesi mediterranei associati di cui al programma MEDA.