§ 6.2.85 - Decisione 22 giugno 2000, n. 1753.
Decisione (CE) n. 1753/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:22/06/2000
Numero:1753


Sommario
Art. 1.      La presente decisione istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove immatricolate nella Comunità. Detto sistema si applica [...]
Art. 2.      Ai fini della presente decisione si intende per:
Art. 3.      1. Ai fini dell'istituzione del sistema di controllo di cui all'articolo 1, gli Stati membri rilevano le informazioni descritte nell'allegato I per ogni autovettura di cui al predetto articolo, [...]
Art. 4.      1. Ogni anno civile gli Stati membri, applicando i metodi descritti nell'allegato III, calcolano, per ciascun costruttore e per la loro totalità:
Art. 5.      Gli Stati membri designano l'autorità competente per la raccolta e la comunicazione delle informazioni nell'ambito del controllo e ne informano la Commissione entro sei mesi dall'entrata in [...]
Art. 6.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle modalità con le quali intendono dare applicazione alle [...]
Art. 7.      La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo istituito dalla presente decisione entro il 31 dicembre 2002.
Art. 8.      I dati raccolti con il sistema di controllo a partire dall'anno 2003 fungono da base per la verifica degli impegni assunti volontariamente dall'industria automobilistica nei confronti della [...]
Art. 9.      La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale basata sui dati del controllo comunicati dagli Stati membri.
Art. 10.      Nelle relazioni per gli anni degli obiettivi intermedi e per gli anni dell'obiettivo finale è indicato se le riduzioni sono dovute a misure tecniche adottate dai costruttori o ad altri fattori, [...]
Art. 11.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 6.2.85 - Decisione 22 giugno 2000, n. 1753. [1]

Decisione (CE) n. 1753/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove.

(G.U.C.E. 10 agosto 2000, n. L 202).

 

Art. 1.

     La presente decisione istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove immatricolate nella Comunità. Detto sistema si applica soltanto alle autovetture che vengono immatricolate per la prima volta nella Comunità e che non sono mai state precedentemente immatricolate altrove.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente decisione si intende per:

     1) "autovettura", un veicolo a motore della categoria M1, come definito nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 80/1268/CEE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/61/CEE ed i veicoli speciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE;

     2) "autovettura di nuova immatricolazione", un'autovettura immatricolata per la prima volta nella Comunità. Sono espressamente esclusi i veicoli immatricolati una seconda volta in un altro Stato membro o che sono stati immatricolati precedentemente fuori della Comunità;

     3) "certificato di conformità", il certificato di cui all'articolo 6 della direttiva 70/156/CEE;

     4) "emissioni specifiche di CO2", le emissioni di una determinata autovettura misurate ai sensi della direttiva 80/1268/CEE e di cui all'allegato VIII della direttiva 70/156/CEE e accluse ai documenti di omologazione;

     5) "costruttore", la persona o l'ente responsabile, nei confronti dell'autorità che provvede all'omologazione, di tutti gli aspetti relativi alla procedura di omologazione nonché della conformità della produzione. Non è indispensabile che la persona o l'ente siano direttamente implicati in tutte le fasi della costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'unità tecnica separata oggetto della procedura di omologazione;

     6) "marca", la denominazione commerciale del costruttore indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;

     7) "potenza netta massima di un'autovettura nuova", la potenza massima del motore dichiarata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione e misurata ai sensi della direttiva 80/1269/CEE;

     8) "massa", la massa dell'autovettura carrozzata in ordine di marcia indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione e definita nel punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;

     9) "cilindrata del motore", la cilindrata dichiarata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;

     10) "tipo di carburante", il carburante per il quale la vettura è stata inizialmente omologata e che figura nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;

     11) "scheda di immatricolazione", la scheda elettronica contenente i dati relativi all'immatricolazione di un'autovettura;

     12) "tipo", "variante" e "versione", i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dall'allegato II B della direttiva 70/156/CEE e identificati esclusivamente in base ai caratteri alfa numerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione;

     13) "veicolo a propulsione alternativa", un veicolo a motore della categoria M1, come definito nell'allegato II B della direttiva 70/156/CEE, che non rientra nell'ambito d'applicazione della direttiva 80/1268/CEE;

     14) "documenti di omologazione", il fascicolo di omologazione contenente la documentazione informativa, la scheda di omologazione e i risultati delle prove, trasmessi alle varie autorità nazionali di omologazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, della direttiva 70/156/CEE.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini dell'istituzione del sistema di controllo di cui all'articolo 1, gli Stati membri rilevano le informazioni descritte nell'allegato I per ogni autovettura di cui al predetto articolo, immatricolata nel loro territorio.

     2. Gli Stati membri possono trarre le informazioni di cui al paragrafo 1 dai documenti di omologazione comunitari o dal certificato di conformità.

     3. Gli Stati membri sono responsabili della convalida e della qualità dei dati da essi rilevati. Essi prendono in considerazione le fonti potenziali di errore descritte nell'allegato II, adottano le disposizioni necessarie per ridurre al minimo tali errori e comunicano alla Commissione una valutazione mediante analisi statistica o altro metodo della percentuale di dati inesatti unitamente alla relazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

     4. Gli Stati membri adottano disposizioni per migliorare la qualità dei dati da essi rilevati e, su richiesta della Commissione, ne informano quest'ultima. Sulla scorta di tali informazioni la Commissione può, sentito lo Stato membro interessato, proporre al suo esame misure volte a migliorare ulteriormente la qualità dei dati. Su tale base, lo Stato membro comunica alla Commissione le ulteriori disposizioni che intende eventualmente adottare per migliorare la qualità dei dati.

 

     Art. 4.

     1. Ogni anno civile gli Stati membri, applicando i metodi descritti nell'allegato III, calcolano, per ciascun costruttore e per la loro totalità:

     a) per ciascun tipo di carburante:

     i) il numero totale delle autovetture di nuova immatricolazione, come indicato nell'allegato III, punto 1;

     ii) la media delle emissioni specifiche di CO2 per le autovetture di nuova immatricolazione, come indicato nell'allegato III, punto 2;

     b) per ciascun tipo di carburante e per ciascuna categoria di emissioni di CO2 specificata nell'allegato III, punto 3:

     i) il numero delle autovetture di nuova immatricolazione;

     ii) la media delle emissioni specifiche di CO2 come indicato nell'allegato III, punto 3, secondo comma;

     c) per ciascun tipo di carburante e per ciascuna categoria di massa definita nell'allegato III, punto 4:

     i) il numero di autovetture di nuova immatricolazione;

     ii) la media delle emissioni specifiche di CO2, come indicato nell'allegato III, punto 4, terzo comma;

     iii) la massa media, come indicato nell'allegato III, punto 4, secondo comma;

     d) per ciascun tipo di carburante e per ciascuna categoria di potenza netta del motore definita nell'allegato III, punto 5:

     i) il numero delle autovetture di nuova immatricolazione;

     ii) la media delle emissioni specifiche di CO2, come indicato nell'allegato III, punto 5, terzo comma;

     iii) la potenza netta massima media, come indicato nell'allegato III, punto 5, secondo comma;

     e) per ciascun tipo di carburante e per ciascuna categoria di cilindrata definita nell'allegato III, punto 6:

     i) il numero delle autovetture di nuova immatricolazione;

     ii) le emissioni medie specifiche di CO2, come indicato nell'allegato III, punto 6, terzo

comma;

     iii) la cilindrata media del motore, come indicato nell'allegato III, punto 6, secondo comma.

     2. Inoltre, per quanto riguarda i veicoli a propulsione alternativa, gli Stati membri determinano il numero di quelli immatricolati nel loro territorio.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali variazioni intervenute nelle modalità di calcolo della massa dei veicoli immatricolati nel loro territorio.

     4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, procedendovi per la prima volta entro il 1o luglio 2001. Essi trasmettono successivamente ogni anno, entro il 1o aprile, i dati del controllo relativi all'anno civile precedente. I dati sono trasmessi nel formato specificato nell'allegato IV.

     5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono altresì tutti i dati rilevati ai sensi dell'articolo 3.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri designano l'autorità competente per la raccolta e la comunicazione delle informazioni nell'ambito del controllo e ne informano la Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

 

     Art. 6.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle modalità con le quali intendono dare applicazione alle disposizioni della medesima. Sulla base di tali relazioni la Commissione può sollecitare ulteriori informazioni o chiedere, sentiti gli Stati membri, che siano apportate modifiche alle modalità di applicazione proposte.

 

     Art. 7.

     La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo istituito dalla presente decisione entro il 31 dicembre 2002.

 

     Art. 8.

     I dati raccolti con il sistema di controllo a partire dall'anno 2003 fungono da base per la verifica degli impegni assunti volontariamente dall'industria automobilistica nei confronti della Commissione per la riduzione delle emissioni di CO2 da veicoli a motore e per la loro eventuale revisione.

 

     Art. 9.

     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale basata sui dati del controllo comunicati dagli Stati membri.

 

     Art. 10.

     Nelle relazioni per gli anni degli obiettivi intermedi e per gli anni dell'obiettivo finale è indicato se le riduzioni sono dovute a misure tecniche adottate dai costruttori o ad altri fattori, quali i cambiamenti nel comportamento dei consumatori.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

ALLEGATO I

Informazioni che gli Stati membri devono raccogliere e

trasmettere ai fini del sistema di controllo delle

emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove

 

     Per quanto riguarda l'attuazione di un sistema comunitario di controllo delle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove, gli Stati membri rilevano un minimo di informazioni per ciascuna autovettura nuova immatricolata per la prima volta nella Comunità. Vengono considerati soltanto i carburanti e i sistemi di propulsione contemplati dalla normativa comunitaria in materia di omologazione.

Gli Stati membri rilevano e registrano i seguenti dati per ogni autovettura nuova immatricolata per la prima volta nella Comunità:

     - emissioni specifiche di CO2 (g/km),

     - tipo di carburante (ad es. benzina, diesel),

     - costruttore,

     - massa (kg),

     - potenza massima netta (kW),

     - cilindrata del motore (cm3).

 

ALLEGATO II

Qualità e precisione dei dati

1. Introduzione

     I costruttori possono differenziare i propri tipi di autovetture in varianti e queste ultime in versioni. I dati più precisi sulle emissioni di CO2 di un determinato tipo di vettura sono quelli relativi alla versione particolare cui appartiene il veicolo. Pertanto, ai fini del sistema di controllo, gli Stati membri rilevano soltanto i dati "specifici" di ciascuna versione.

2. Uso dei documenti di omologazione come

fonte dei dati di controllo

     a) Le informazioni da utilizzare ai fini del controllo delle emissioni di CO2/autovetture (o da includere in una banca dati elettronica da utilizzare successivamente allo stesso scopo) devono essere estratte dal "fascicolo di omologazione" ufficiale che accompagna la notifica dell'omologazione, comunicato dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, ai sensi della direttiva 70/156/CEE.

     b) Il fascicolo di omologazione comunicato dalle autorità nazionali competenti può contenere dati specifici relativi a più versioni diverse. + importante, perciò, individuare correttamente, nel fascicolo di omologazione, i dati pertinenti relativi ad una autovettura nuova cui si applicano le disposizioni della presente decisione. Pertanto, i dati relativi ad una versione specifica devono essere selezionati sulla base dei numeri del "tipo", della "variante" e della "versione" che figurano nel certificato di conformità, il quale deve obbligatoriamente contenere i dati relativi alla versione specifica di un determinato tipo di autovettura.

3. Fonti potenziali di errore

     a) Estrazione dei dati specifici di una versione dai documenti di omologazione

L'uso dei documenti di omologazione quale fonte di dati ai fini della presente decisione può dar luogo a due importanti tipi di errore. Il primo può risultare dalla conversione elettronica dei dati contenuti nella documentazione informativa su carta per introdurli in una base informatica di omologazione, conversione che può dar luogo ad errore umano. Il secondo riguarda l'estrazione corretta dei dati dalle basi informatiche di omologazione. In queste basi i dati relativi a ciascuna versione dovrebbero essere identificati mediante una combinazione unica dei numeri di tipo, variante e versione che figurano nel certificato di conformità.

     b) Trasferimento dei dati dal certificato di conformità in una scheda elettronica di immatricolazione

Quando i dati che figurano nel certificato di conformità (su carta) sono introdotti in una scheda elettronica di immatricolazione in occasione dell'immatricolazione di una autovettura nuova, vi è il rischio che non vengano inseriti correttamente. La fonte più probabile è l'errore umano.

     c) Trasferimento automatico dei dati dai costruttori alle autorità di immatricolazione

In alcuni Stati membri il costruttore è tenuto a trasferire elettronicamente i dati che figurano nel certificato di conformità alle autorità di immatricolazione (o direttamente nelle schede di immatricolazione). Evidentemente vi è la possibilità che i dati trasferiti non siano corretti, per cui i sistemi dovrebbero essere convalidati.

 

ALLEGATO III

Metodi per accertare i dati di controllo delle

emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove

     Il presente allegato descrive i dati di controllo che devono essere comunicati alla Commissione. Queste informazioni sono tratte dai dati greggi (elencati nell'allegato I) rilevati all'atto della prima immatricolazione di un'autovettura nuova, in base ai metodi descritti in prosieguo. Il formato esatto da utilizzare per comunicare i dati alla Commissione è descritto nell'allegato IV.

In questa fase devono essere considerati soltanto i carburanti e i sistemi di propulsione contemplati nella normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli. Ai fini del sistema di controllo devono essere considerate soltanto le informazioni relative alle autovetture nuove che non siano già state immatricolate precedentemente nella Comunità. Le disposizioni della presente decisione non si applicano alle autovetture che siano già state immatricolate nella Comunità o altrove.

1. Numero di autovetture di nuova immatricolazione

distinte per tipo di carburante (Nf)

     Per ciascun tipo di carburante (benzina e diesel), gli Stati membri accertano il numero totale delle autovetture nuove che sono state immatricolate per la prima volta nel loro territorio. Per ciascun tipo di carburante, f, il numero delle autovetture nuove immatricolate per la prima volta è indicato come Nf.

2. Media delle emissioni specifiche di CO2 delle

autovetture di nuova immatricolazione alimentate

con un determinato tipo di carburante (Sf,ave)

     La media delle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di carburante (indicato come Sf,ave) sono calcolate sommando le emissioni specifiche di CO2 di ogni autovettura di nuova immatricolazione alimentata con un determinato tipo di combustibile, Sf, e dividendo la somma per il numero di autovetture di nuova immatricolazione alimentate con lo stesso tipo di combustibile, Nf.

(Omissis)

3. Ripartizione delle autovetture nuove in

base alle emissioni di CO2

     Per ciascuna delle seguenti categorie di emissioni di CO2: < 60, 60- 80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-450, > 450 g/km, deve essere registrato il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di carburante.

Se il numero delle autovetture nuove per una determinata categoria di emissioni di CO2, c, e alimentate con uno stesso tipo di carburante, f, è dato da Nf,c, la media delle emissioni di CO2 di questi veicoli Cf,c,ave sono calcolate sommando le emissioni di CO2, Cf,c,, di ciascuna autovettura nuova e dividendo la somma per Nf,c.

(Omissis)

4. Ripartizione delle autovetture

nuove in base alla massa

     Per ciascuna delle seguenti categorie di massa: < 650, 650-750, 751- 850, 851-950, 951-1050, 1051-1150, 1151-1250, 1251-1350, 1351-1550, 1551- 1750 e 1751-2000, 2001, 2250, 2251-2500, 2501-2800 e > 2800 kg, devono essere registrati il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di carburante, la massa media dei veicoli, nonché la media delle loro emissioni specifiche di CO2. Se il numero delle autovetture nuove per una determinata categoria di massa, m, e alimentate con uno stesso tipo di carburante, f, è dato da Nf,m, la massa media di questi veicoli Mf,m,ave, è calcolata sommando le masse Mf,m di ciascuna vettura nuova e dividendo la somma per Nf,m.

(Omissis)

Se Sf,m sono le emissioni specifiche di CO2 di ciascuna autovettura

appartenente ad una particolare categoria di massa e alimentata da uno

stesso tipo di combustibile, per analogia la media delle emissioni medie

specifiche di CO2 sono date dalla formula seguente:

(Omissis)

5. Ripartizione delle autovetture di nuova

immatricolazione in base alla potenza netta massima

     Per ciascuna delle seguenti categorie di potenza netta massima: < 30, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121- 130, 131-140, 141-150, 151-160, 161-170, 171-180, 181-200, 201-250, 251- 300, > 300 kW, devono essere registrati il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di carburante, la potenza massima netta media di tali veicoli, nonché la media delle loro emissioni specifiche di CO2.

Se il numero di autovetture nuove appartenenti ad una determinata categoria di potenza, p, e alimentate con uno stesso tipo di carburante, f, è dato da Nf,p, la potenza netta massima media di veicoli Pf,p,ave, è calcolata sommando i valori della potenza netta massima Pf,p di ciascuna autovettura nuova e dividendo la somma per Nf,p.

(Omissis)

     Se Sf,p sono le emissioni specifiche di CO2 di ciascuna autovettura appartenente ad una particolare categoria di potenza netta massima e alimentata con un determinato tipo di carburante, per analogia la media delle emissioni specifiche di CO2 di questi veicoli è data dalla seguente formula:

(Omissis)

6. Ripartizione delle autovetture di nuova

immatricolazione in base alla cilindrata dei veicoli

     Per ciascuna delle seguenti categorie di cilindrata del motore: < 700, 700-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001- 2100, 2101-2200, 2201-2400, 2401-2600, 2601-2800, 2801-3000, 3001-3500, 3501-4000, > 4500 cm3, devono essere registrati il numero di autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di carburante, la cilindrata media di questi veicoli e la media delle loro emissioni specifiche di CO2.

Se il numero di autovetture nuove appartenenti ad una stessa categoria di cilindrata, c, e alimentate con uno stesso tipo di combustibile, f, è dato da Nf,c, la cilindrata media di questi veicoli Cf,c,ave, è calcolata sommando le cilindrate, Cf,c di ciascuna autovettura nuova e dividendo la somma per Nf,c.

(Omissis)

     Se Sf,c sono le emissioni specifiche di CO2 di ciascuna autovettura appartenente a una particolare categoria di cilindrata e alimentata con un determinato tipo di carburante, per analogia la media delle emissioni specifiche di CO2 è data dalla seguente formula:

(Omissis)

ALLEGATO IV

Formato dei dati di controllo da

trasmettere alla Commissione

     Per comunicare alla Commissione i dati di controllo, calcolati in base ai metodi descritti nell'allegato III, gli Stati membri devono utilizzare il formato seguente.

1. Media delle emissioni specifiche di CO2 di tutte le

autovetture di nuova immatricolazione alimentate

con un determinato tipo di carburante

     Per ciascun tipo di carburante gli Stati membri devono comunicare il numero delle autovetture di nuova immatricolazione e la media delle loro emissioni specifiche di CO2. I dati devono essere presentati in forma di tabella, come indicato in prosieguo, e i valori delle emissioni di CO2 devono essere arrotondati al numero intero più vicino.

(Omissis)

2. Media delle emissioni specifiche di CO2 delle

autovetture prodotte dallo stesso costruttore

e alimentate da un determinato tipo di carburante

     I dati relativi a tutte le autovetture di nuova immatricolazione devono essere raggruppati per costruttore e poi suddivisi per tipo di carburante (ad esempio benzina o diesel). Per ciascun sottogruppo gli Stati membri comunicano tutte le medie delle emissioni specifiche di CO2 e il numero delle autovetture utilizzate per eseguire i calcoli. Le informazioni devono essere trasmesse in forma di tabella, come indicato in prosieguo, e i valori delle emissioni di CO2 devono essere arrotondati al numero intero più vicino.

(Omissis)

3. Ripartizione delle autovetture nuove in

base alle emissioni di CO2

     Per ciascun tipo di carburante gli Stati membri comunicano il numero delle autovetture di nuova immatricolazione, per ciascuna categoria di emissioni di CO2, per costruttore e per la totalità dei costruttori, in base al formato seguente.

(Omissis)

4. Ripartizione delle autovetture nuove in base

alla massa, alla potenza e alla cilindrata

     Si devono comunicare i dati aggregati per intervallo di classe in cui sono state suddivise le caratteristiche del veicolo relative a massa, potenza e cilindrata. Per le autovetture di ciascuna classe, i dati richiesti sono per costruttore e per la totalità dei costruttori le caratteristiche medie (massa, potenza, cilindrata) e la media delle emissioni specifiche di CO2. I valori relativi alla massa, alla potenza e alla cilindrata e le emissioni di CO2 devono essere arrotondati al numero intero più vicino.

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 15 del Regolamento (CE) n. 443/2009, con la decorrenza ivi prevista.