Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.1 questioni generali |
Data: | 01/03/2006 |
Numero: | 193 |
Sommario |
Art. 1. Le organizzazioni detentrici di una registrazione EMAS possono utilizzare le due versioni del logo EMAS, di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 761/2001, sui propri imballaggi per il [...] |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 6.1.109 - Decisione 1 marzo 2006, n. 193. [1]
Decisione n. 2006/193/CE della Commissione recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 9 marzo 2006, n. L 70).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il logo EMAS segnala al pubblico e alle altre parti interessate che un’organizzazione detentrice di una registrazione EMAS ha istituito un sistema di gestione ambientale in conformità con le disposizioni del
(2) Il logo EMAS non può essere apposto sui prodotti o i loro imballaggi e in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività o servizi. Tuttavia, nell’ambito dell’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del
(3) Alcune organizzazioni detentrici di una registrazione EMAS hanno manifestato il proprio interesse a apporre il logo EMAS sugli imballaggi per il trasporto e gli imballaggi terziari, in quanto modalità efficace per comunicare informazioni ambientali alle parti interessate.
(4) La valutazione in merito all’uso, al riconoscimento e all’interpretazione del logo, effettuata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del
(5) Inoltre, per evitare qualsiasi confusione con l’etichettatura ecologica dei prodotti e per segnalare chiaramente al pubblico e alle altre parti interessate che l’utilizzo del logo non si riferisce in alcun modo ai prodotti o alle caratteristiche dei prodotti contenuti nell’imballaggio per il trasporto o nell’imballaggio terziario, bensì al sistema di gestione ambientale utilizzato dall’organizzazione detentrice di una registrazione EMAS, al logo dovrebbero essere aggiunte informazioni complementari.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Le organizzazioni detentrici di una registrazione EMAS possono utilizzare le due versioni del logo EMAS, di cui all’allegato IV del
In tali casi, il logo EMAS deve essere corredato del seguente testo: "[Nome dell’organizzazione detentrice di una registrazione EMAS]" è un’organizzazione registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Abrogata dall'art. 51 del