Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.1 questioni generali |
Data: | 05/09/2005 |
Numero: | 1446 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 6.1.102 - Regolamento 5 settembre 2005, n. 1446.
Regolamento (CE) n. 1446/2005 della Commissione recante adozione di provvedimenti di deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto attiene al Regno Unito e all’Austria. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 6 settembre 2005, n. L 229).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la richiesta presentata dal Regno Unito il 20 dicembre 2004,
vista la richiesta presentata dall'Austria il 16 novembre 2004,
considerando quanto segue:
(1) In forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del
(2) È opportuno accedere alle richieste del Regno Unito e dell’Austria e concedere a tali Stati le deroghe in questione.
(3) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del
a) al Regno Unito sono concesse deroghe per produzione di risultati relativi all’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (servizi) e di risultati relativi all’allegato II, sezione 8, punto 2;
b) all’Austria sono concesse deroghe per produzione di risultati relativi all’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 2 (pesca) e 16 (servizi) e di risultati relativi all’allegato II, sezione 8, punto 2.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.