§ 5.2.45 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 873.
Regolamento (CE) N. 873/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.2 diritto della proprietà industriale
Data:29/04/2004
Numero:873


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 5.2.45 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 873.

Regolamento (CE) N. 873/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 162).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 2100/94, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, istituisce un regime comunitario per le varietà vegetali, coesistente con i regimi nazionali, che consente la concessione di diritti di proprietà industriale validi in tutta la Comunità («privativa comunitaria per ritrovati vegetali»).

      (2) Tale regime è attuato e applicato da un ufficio comunitario con personalità giuridica, denominato Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «l'Ufficio»).

      (3) I termini «compulsory licence» (licenza obbligatoria) dovrebbero avere lo stesso significato e contenuto dei termini «compulsory exploitation right» attualmente in uso.

      (4) Soltanto l'Ufficio ha la facoltà di concedere una licenza obbligatoria per una varietà vegetale protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

      (5) Il quadro giuridico comunitario per la protezione delle invenzioni biotecnologiche, istituito dalla direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, stabilisce all'articolo 12 disposizioni per la concessione di licenze obbligatorie non esclusive nel caso in cui varietà vegetali protette, comprese le varietà vegetali comunitarie, incorporano invenzioni brevettate e viceversa.

      (6) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2100/94, pur prevedendo in linea di massima la concessione di licenze obbligatorie concernenti le varietà vegetali comunitarie per motivi di pubblico interesse, non si riferisce espressamente alle licenze da rilasciare ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 98/44/CE.

      (7) Tenuto conto della necessità di garantire la trasparenza e la coerenza del regime delle licenze obbligatorie dipendenti è opportuno modificare le norme previste dal regolamento (CE) n. 2100/94 facendo un esplicito riferimento e specificando le condizioni relative alle licenze previste dalla direttiva 98/44/CE.

      (8) Occorre tener presente l'ambito nazionale della protezione delle invenzioni biotecnologiche a norma della direttiva 98/44/CE e l'esigenza di poter accordare al titolare di un brevetto nazionale una licenza dipendente per una privativa per ritrovati vegetali soltanto nello Stato membro o negli Stati membri in cui egli può chiedere un brevetto per un'invenzione biotecnologica.

      (9) Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2100/94 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 29. Licenza obbligatoria

     1. L'Ufficio accorda una licenza obbligatoria a una o più persone, a richiesta, unicamente per motivi di interesse pubblico, e previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 36.

     2. A richiesta di uno Stato membro, della Commissione o di un organismo istituito a livello comunitario e riconosciuto dalla Commissione, può essere concessa una licenza obbligatoria a una categoria di persone rispondenti a specifici requisiti o a qualsiasi persona per uno o più Stati membri o l'intera Comunità. Tale licenza può essere concessa solo per motivi di interesse pubblico e previa approvazione del consiglio di amministrazione.

     3. All'atto della concessione della licenza obbligatoria di cui ai paragrafi 1, 2, 5 o 5 bis l'Ufficio stabilisce il tipo di atti contemplati e specifica le condizioni eque da rispettare e i requisiti specifici di cui al paragrafo 2. Le condizioni eque tengono conto degli interessi di eventuali titolari di una privativa per ritrovati vegetali cui la concessione della licenza obbligatoria possa recare pregiudizio. Le condizioni eque possono altresì riguardare eventuali limiti di tempo e l'importo dell'indennità da versare al titolare, e possono imporre a quest'ultimo taluni obblighi il cui adempimento sia necessario per conferire validità alla licenza obbligatoria.

     4. Alla scadenza di ogni periodo annuale a decorrere dalla concessione della licenza obbligatoria di cui ai paragrafi 1, 2, 5 o 5 bis ed entro l'eventuale limite di tempo di cui al paragrafo 3, ciascuna delle parti della procedura può chiedere che la decisione relativa alla concessione della licenza obbligatoria sia annullata o modificata. Tale richiesta può essere motivata esclusivamente dal fatto che le circostanze determinanti la decisione precedente abbiano subito nel frattempo modifiche.

     5. A richiesta, la licenza obbligatoria è concessa al titolare di diritti per una varietà essenzialmente derivata qualora siano rispettati i criteri di cui al paragrafo 1. Le condizioni eque di cui al paragrafo 3 comprendono il versamento al titolare di una congrua indennità per la varietà iniziale.

     5a. A richiesta, al titolare di un brevetto di un'invenzione biotecnologica è concessa una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo di una varietà vegetale protetta ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/44/CE, subordinandola al pagamento di un canone adeguato a titolo di equa remunerazione, purché il titolare del brevetto dimostri che:

     i) ha chiesto invano al titolare della privativa di concedergli una licenza contrattuale; e

     ii) l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà vegetale protetta.

     Qualora sia stata concessa a un titolare, per consentirgli di acquisire o di utilizzare la sua privativa comunitaria per ritrovati vegetali, una licenza obbligatoria ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche per lo sfruttamento non esclusivo di un'invenzione brevettata, al titolare del brevetto per tale invenzione è concessa, dietro sua richiesta, una licenza dipendente non esclusiva a condizioni ragionevoli per utilizzare la varietà protetta.

     Il campo d'applicazione territoriale della licenza o della licenza dipendente di cui al presente paragrafo è limitato alla parte o alle parti del territorio comunitario per le quali vale il brevetto.

     6. Il regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 114 può specificare alcuni altri casi quali esempi di pubblico interesse di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 bis e stabilire inoltre le modalità di attuazione dei paragrafi da 1 a 5 bis.

     7. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può essere oggetto di licenze obbligatorie concesse dagli Stati membri.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.