§ 4.1.69 – Regolamento 29 dicembre 2003, n. 2316.
Regolamento (CE) n. 2316/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 98/2003 per quanto riguarda il bilancio previsionale di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:29/12/2003
Numero:2316


Sommario
Art. 1. La tabella riportata nell'allegato V, parte 11, del regolamento (CE) n. 98/2003 è sostituita dalla seguente:
Art. 2.     


§ 4.1.69 – Regolamento 29 dicembre 2003, n. 2316.

Regolamento (CE) n. 2316/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 98/2003 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore delle preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse.

(G.U.U.E. 30 dicembre 2003, n. L 342).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione, del 20 gennaio 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio (2), definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per i prodotti che beneficiano dei regimi di approvvigionamento specifici per le Azzorre, Madera e le isole Canarie.

     (2) Allo stadio attuale dell'esecuzione del bilancio annuo di approvvigionamento delle isole Canarie relativamente alle preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse, risulta che i quantitativi fissati per l'approvvigionamento di tali prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

     (3) Occorre pertanto adeguare il quantitativo del suddetto prodotto in funzione dell'effettivo fabbisogno delle regioni ultraperiferiche interessate.

     (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 98/2003.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del pertinente comitato di gestione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

La tabella riportata nell'allegato V, parte 11, del regolamento (CE) n. 98/2003 è sostituita dalla seguente:

 

 

«Descrizione

 

Codice NC

 

Quantitativo (in tonnellate)

 

Aiuto (euro/tonnellata)

 

I

 

II

 

III (1)

 

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)

 

0401

 

114 800 (3)

 

41

 

59

 

(4)

 

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)

 

0402

 

28 000 (5)

 

41

 

59

 

(4)

 

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % (6)

 

0402 91 19

9310

 

28 000 (5)

 

 

97

 

 

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2)

 

0405

 

4 000

 

72

 

90

 

(4)

 

Formaggi (2)

 

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25     0406 90 27

0406 90 76    0406 90 78    0406 90 79   0406 90 81

 

15 000

 

72

 

 

(4)

 

 

0406 90 86    0406 90 87      0406 90 88

 

1 900

 

72

 

 

(4)

 

Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse

 

1901 90 99

 

800

 

 

59

 

(7)

Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.

 

2106 90 92

 

45

 

 

59

 

(7)

 

(1) In euro/100 kg di peso netto, salvo se diversamente specificato.

(2) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

(3) Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(4) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

(5) Da ripartire come segue:

— 7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate al consumo diretto,

— 4 750 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento,

— 16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento.

(6) Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

(7) L'importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.