Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.1 principi generali |
Data: | 29/12/2003 |
Numero: | 2316 |
Sommario |
Art. 1. La tabella riportata nell'allegato V, parte 11, del regolamento (CE) n. 98/2003 è sostituita dalla seguente: |
Art. 2. |
§ 4.1.69 – Regolamento 29 dicembre 2003, n. 2316.
Regolamento (CE) n. 2316/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 98/2003 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore delle preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse.
(G.U.U.E. 30 dicembre 2003, n. L 342).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Allo stadio attuale dell'esecuzione del bilancio annuo di approvvigionamento delle isole Canarie relativamente alle preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse, risulta che i quantitativi fissati per l'approvvigionamento di tali prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.
(3) Occorre pertanto adeguare il quantitativo del suddetto prodotto in funzione dell'effettivo fabbisogno delle regioni ultraperiferiche interessate.
(4) Occorre modificare di conseguenza il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del pertinente comitato di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
La tabella riportata nell'allegato V, parte 11, del
«Descrizione |
Codice NC |
Quantitativo (in tonnellate) |
Aiuto (euro/tonnellata) |
||
I |
II |
III (1) |
|||
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2) |
0401 |
114 800 (3) |
41 |
59 |
(4) |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2) |
0402 |
28 000 (5) |
41 |
59 |
(4) |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % (6) |
0402 91 19 9310 |
28 000 (5) |
— |
97 |
— |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2) |
0405 |
4 000 |
72 |
90 |
(4) |
Formaggi (2) |
0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 |
15 000 |
72 |
— |
(4) |
|
0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 |
1 900 |
72 |
— |
(4) |
Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse |
1901 90 99 |
800 |
— |
59 |
(7) |
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc. |
2106 90 92 |
45 |
— |
59 |
(7) |
(1) In euro/100 kg di peso netto, salvo se diversamente specificato.
(2) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del
(3) Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.
(4) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del
(5) Da ripartire come segue:
— 7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate al consumo diretto,
— 4 750 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento,
— 16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento.
(6) Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.
(7) L'importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I, concessa a norma del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.