§ 3.6.39 - Regolamento 30 novembre 2009, n. 1177.
Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:30/11/2009
Numero:1177


Sommario
Art. 1. La direttiva n. 2004/17/CE è modificata come segue
Art. 2. La direttiva n. 2004/18/CE è modificata come segue
Art. 3. Il testo dell’articolo 8 della direttiva n. 2009/81/CE è così modificato
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010


§ 3.6.39 - Regolamento 30 novembre 2009, n. 1177.

Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(G.U.U.E. 1 dicembre 2009, n. L 314)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [1], in particolare l’articolo 69,

 

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [2], in particolare l’articolo 78,

 

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE [3], in particolare l’articolo 68,

 

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) [4] il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato "accordo"). L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati "soglie") fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

 

(2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.

 

(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

 

(4) Le direttive 2004/17/CEE, 2004/18/CEE e 2009/81/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

La direttiva n. 2004/17/CE è modificata come segue:

 

1) il testo dell’articolo 16 è così modificato:

 

a) alla lettera a), l’importo "412000 EUR" è sostituito da "387000 EUR";

 

b) alla lettera b), l’importo "5150000 EUR" è sostituito da "4845000 EUR";

 

2) il testo dell’articolo 61 è così modificato:

 

a) al paragrafo 1, l’importo "412000 EUR" è sostituito da "387000 EUR";

 

b) al paragrafo 2, l’importo "412000 EUR" è sostituito da "387000 EUR".

 

     Art. 2.

La direttiva n. 2004/18/CE è modificata come segue:

 

1) il testo dell’articolo 7 è così modificato:

 

a) alla lettera a), l’importo "133000 EUR" è sostituito da "125000 EUR";

 

b) alla lettera b), l’importo "206000 EUR" è sostituito da "193000 EUR";

 

c) alla lettera c), l’importo "5150000 EUR" è sostituito da "4845000 EUR";

 

2) all’articolo 8, il primo comma è così modificato:

 

a) alla lettera a), l’importo "5150000 EUR" è sostituito da "4845000 EUR";

 

b) alla lettera b), l’importo "206000 EUR" è sostituito da "193000 EUR";

 

3) all’articolo 56, l’importo "5150000 EUR" è sostituito da "4845000 EUR";

 

4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo "5150000 EUR" è sostituito da "4845000 EUR";

 

5) l’articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:

 

a) alla lettera a), l’importo "133000 EUR" è sostituito da "125000 EUR";

 

b) alla lettera b), l’importo "206000 EUR" è sostituito da "193000 EUR";

 

c) alla lettera c), l’importo "206000 EUR" è sostituito da "193000 EUR".

 

     Art. 3.

Il testo dell’articolo 8 della direttiva n. 2009/81/CE è così modificato:

 

1) alla lettera a), l’importo "412000 EUR" è sostituito da "387000 EUR";

 

2) alla lettera b), l’importo "5150000 EUR" è sostituito da "4845000 EUR".

 

     Art. 4.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[2] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

 

[3] GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

 

[4] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.