Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.6 appalti pubblici |
Data: | 30/11/2009 |
Numero: | 1177 |
Sommario |
Art. 1. La direttiva n. 2004/17/CE è modificata come segue |
Art. 2. La direttiva n. 2004/18/CE è modificata come segue |
Art. 3. Il testo dell’articolo 8 della direttiva n. 2009/81/CE è così modificato |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010 |
§ 3.6.39 - Regolamento 30 novembre 2009, n. 1177.
Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
(G.U.U.E. 1 dicembre 2009, n. L 314)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) Con
(2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.
(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della
(4) Le direttive 2004/17/CEE, 2004/18/CEE e 2009/81/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
La
1) il testo dell’articolo 16 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo "412000 EUR" è sostituito da "387000 EUR";
b) alla lettera b), l’importo "5150000 EUR" è sostituito da "4845000 EUR";
2) il testo dell’articolo 61 è così modificato:
a) al paragrafo 1, l’importo "412000 EUR" è sostituito da "387000 EUR";
b) al paragrafo 2, l’importo "412000 EUR" è sostituito da "387000 EUR".
La
1) il testo dell’articolo 7 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo "133000 EUR" è sostituito da "125000 EUR";
b) alla lettera b), l’importo "206000 EUR" è sostituito da "193000 EUR";
c) alla lettera c), l’importo "5150000 EUR" è sostituito da "4845000 EUR";
2) all’articolo 8, il primo comma è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo "5150000 EUR" è sostituito da "4845000 EUR";
b) alla lettera b), l’importo "206000 EUR" è sostituito da "193000 EUR";
3) all’articolo 56, l’importo "5150000 EUR" è sostituito da "4845000 EUR";
4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo "5150000 EUR" è sostituito da "4845000 EUR";
5) l’articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo "133000 EUR" è sostituito da "125000 EUR";
b) alla lettera b), l’importo "206000 EUR" è sostituito da "193000 EUR";
c) alla lettera c), l’importo "206000 EUR" è sostituito da "193000 EUR".
Il testo dell’articolo 8 della
1) alla lettera a), l’importo "412000 EUR" è sostituito da "387000 EUR";
2) alla lettera b), l’importo "5150000 EUR" è sostituito da "4845000 EUR".
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
[2] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
[3] GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.
[4] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.