Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.5 reti transeuropee |
Data: | 16/10/2009 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato VII, parte 1, della direttiva n. 2008/57/CE è sostituito dal testo che figura in allegato alla presente direttiva |
Art. 2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2010. Essi ne informano [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.5.43 - Direttiva 16 ottobre 2009, n. 131.
Direttiva n. 2009/131/CE della Commissione che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 17 ottobre 2009, n. L 273)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la raccomandazione dell'Agenzia n. ERA/REC/XA/01-2009 del 17 aprile 2009,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 9 ter, paragrafo 2, del
(2) L'attuale parte 1 dell'allegato VII della
(3) La parte 1 di detto allegato contiene inoltre parametri che si riferiscono essenzialmente e unicamente alla parte del sottosistema «materiale rotabile» di un veicolo. È necessario che tutti i parametri di un veicolo da sottoporre a controllo nel quadro dell'autorizzazione di messa in servizio e della classificazione delle norme nazionali figurino nell'elenco dei parametri. Vanno quindi inclusi anche i parametri di altri sottosistemi che fanno parte del veicolo.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato VII, parte 1, della
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
«1. Elenco dei parametri
1.1. Documentazione generale
Documentazione generale (comprendente la descrizione di veicolo nuovo, rinnovato o ristrutturato e l'uso che si prevede di farne, informazioni relative a progettazione, riparazione, esercizio e manutenzione, la documentazione tecnica, ecc.)
1.2. Struttura e parti meccaniche
Integrità meccanica e interfaccia tra veicoli (tra cui respingenti e organi di trazione, passerelle), forza della struttura e delle finiture del veicolo (come i sedili), capacità di carico, sicurezza passiva (compresa la resistenza alla collisione interna ed esterna)
1.3. Interazione ruota-rotaia e scartamento
Interfacce meccaniche all'infrastruttura (tra cui comportamento statico e dinamico, distanze funzionali, scartamento e organi di rotolamento, ecc.)
1.4. Impianto di frenatura
Elementi del dispositivo di frenatura (tra cui dispositivo contro lo slittamento delle ruote, comando della frenatura e prestazioni in situazione di esercizio, di emergenza e di parcheggio)
1.5. Elementi relativi ai passeggeri
Strutture e ambienti per i passeggeri (tra cui finestre e porte a loro disposizione, requisiti per le persone a mobilità ridotta, ecc.)
1.6. Condizioni ambientali ed effetti aerodinamici
Impatto dell'ambiente sul veicolo e del veicolo sull'ambiente (tra cui condizioni aerodinamiche e interfaccia del veicolo con la parte a terra del sistema ferroviario nonché con l'ambiente esterno)
1.7. Dispositivo di avviso esterno, segnaletica, requisiti per le funzioni e l'integrità del software
Dispositivi di avviso esterni, segnaletica, funzioni e integrità del software, come le funzioni in materia di sicurezza che incidono sul comportamento del treno, tra cui il sistema di trasmissione delle informazioni nel treno
1.8. Alimentazione elettrica a bordo e sistemi di controllo
Sistemi di propulsione, elettrici e di controllo a bordo, nonché interfaccia del veicolo con l'impianto di alimentazione elettrica e tutti gli aspetti della compatibilità elettromagnetica
1.9. Strutture per il personale, interfacce e ambiente
Strutture di bordo, interfacce, condizioni di lavoro e ambiente per il personale (incluse le cabine di guida, l'interfaccia macchina/macchinista)
1.10. Protezione antincendio ed evacuazione
1.11. Manutenzione
Strutture a bordo e interfacce per la manutenzione
1.12. Controllo, comando e segnalamento a bordo
Tutte le apparecchiature di bordo necessarie per garantire la sicurezza, il comando e il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete e loro effetti sulla parte a terra del sistema ferroviario
1.13. Requisiti operativi specifici
Requisiti operativi specifici per i veicoli (anche in condizioni di degrado, recupero del veicolo ecc.)
1.14. Elementi relativi alle merci
Requisiti e ambiente specifici per le merci (comprese le strutture specifiche necessarie per le merci pericolose)
Spiegazioni ed esempi in precedenza evidenziati in corsivo sono forniti a titolo puramente indicativo e non costituiscono definizioni dei parametri.»