§ 3.3.953 - Direttiva 23 aprile 2009, n. 34.
Direttiva n. 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:23/04/2009
Numero:34


Sommario
Art. 1. 1. La presente direttiva si applica
Art. 2. 1. Gli Stati membri procedono all’approvazione CE del modello a norma delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari
Art. 3. Quando venga concessa per dispositivi complementari, l’approvazione CE del modello deve precisare
Art. 4. Se uno strumento ha superato l’esame di approvazione CE del modello di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari che riguardano tale strumento, lo Stato membro che ha effettuato tale [...]
Art. 5. 1. La durata di validità dell’approvazione CE del modello è di dieci anni. Essa può essere successivamente prorogata per periodi di dieci anni; il numero degli strumenti che si possono fabbricare [...]
Art. 6. Quando per una categoria di strumenti rispondenti alle prescrizioni di una direttiva particolare non è richiesta l’approvazione CE del modello, il fabbricante può apporre sui medesimi, sotto la sua [...]
Art. 7. 1. Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello può revocarla
Art. 8. 1. La verifica prima CE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e/o con le disposizioni della presente direttiva e delle [...]
Art. 9. 1. Se uno strumento viene presentato alla verifica prima CE, lo Stato membro che procede a detta verifica controlla
Art. 10. Se uno strumento ha superato la verifica prima CE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari, i marchi di verifica parziale o definitiva CE descritti [...]
Art. 11. Quando per una categoria di strumenti rispondenti alle prescrizioni di una direttiva particolare non è richiesta la verifica prima CE, il fabbricante appone su di essi, sotto la sua responsabilità, [...]
Art. 12. Gli Stati membri emanano tutte le disposizioni atte ad impedire che per gli strumenti vengano usati marchi o iscrizioni che possano dar luogo a confusione con i contrassegni o marchi CE
Art. 13. Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri ed alla Commissione i servizi, gli organismi e gli istituti debitamente abilitati ad effettuare gli esami previsti dalla presente direttiva e [...]
Art. 14. Gli Stati membri possono esigere che le iscrizioni regolamentari siano redatte nella (nelle) loro lingua (lingue) ufficiale (ufficiali)
Art. 15. Le direttive particolari prescrivono i requisiti dei controlli di strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CE, in particolare gli errori massimi tollerati in servizio. Se le disposizioni [...]
Art. 16. Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari di cui all’articolo 1 sono adottate dalla [...]
Art. 17. 1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive di cui all’articolo 16
Art. 18. Ogni decisione di rifiuto dell’approvazione CE del modello, di rifiuto della proroga o di revoca dell’approvazione CE del modello, di rifiuto di procedere alla verifica prima CE o di divieto di [...]
Art. 19. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva
Art. 20. La direttiva n. 71/316/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale [...]
Art. 21. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 22. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.953 - Direttiva 23 aprile 2009, n. 34.

Direttiva n. 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione)

(G.U.U.E. 28 aprile 2009, n. L 106)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico [3] ha subito diverse e sostanziali modificazioni [4]. In occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione di tale direttiva.

 

(2) In ciascuno Stato membro disposizioni cogenti fissano le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura, nonché i metodi di controllo metrologico; tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro all’altro. A causa della loro disparità esse ostacolano gli scambi e possono creare condizioni disuguali di concorrenza all’interno della Comunità.

 

(3) I controlli esistenti in ciascuno Stato membro sono tra l’altro volti a garantire agli acquirenti che i quantitativi forniti corrispondano al prezzo pagato. Pertanto la presente direttiva non dovrebbe avere lo scopo di sopprimere tali controlli, bensì di eliminare le differenze tra le regolamentazioni, laddove esse costituiscano un ostacolo agli scambi.

 

(4) Tali ostacoli all’istituzione e al funzionamento del mercato interno possono essere ridotti o eliminati se le stesse disposizioni vengono applicate in tutti gli Stati membri, inizialmente a complemento delle disposizioni nazionali vigenti, e, successivamente, quando sussisteranno le condizioni necessarie, in sostituzione di tali disposizioni nazionali.

 

(5) Anche nel periodo in cui esse coesistono con le disposizioni nazionali, le prescrizioni comunitarie offrono alle imprese la possibilità di avere una produzione con caratteristiche tecniche uniformi, che può pertanto essere immessa nel commercio e utilizzata all’interno di tutta la Comunità dopo essere stata sottoposta ai controlli CE.

 

(6) Le prescrizioni comunitarie in materia di costruzione e di funzionamento dovrebbero garantire che gli strumenti diano in maniera continuativa misurazioni sufficientemente esatte in funzione dell’uso cui sono destinati.

 

(7) Un controllo dell’osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri anteriormente all’immissione in commercio o alla prima utilizzazione e, se del caso, durante l’utilizzazione degli strumenti di misura, in particolare con le procedure di approvazione del modello e di verifica. Per attuare la libera circolazione di tali strumenti all’interno della Comunità è altresì necessario prevedere tra gli Stati membri un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo e istituire all’uopo adeguate procedure di approvazione CE del modello e di verifica prima CE nonché metodi di controllo metrologico CE in conformità della presente direttiva e alle direttive particolari.

 

(8) Qualora uno strumento di misura o un prodotto rechi i contrassegni o i marchi corrispondenti ai controlli per essi prescritti, si potrà presumere che questo strumento o prodotto sia conforme alle relative prescrizioni tecniche comunitarie, il che renderà pertanto inutile, al momento dell’importazione e della sua messa in uso, la ripetizione dei controlli già effettuati.

 

(9) Le normative metriche nazionali hanno come oggetto numerose categorie di strumenti di misura e di prodotti. La presente direttiva dovrebbe stabilire le norme generali relative in particolar modo alle procedure di approvazione CE del modello e di verifica prima CE, nonché i metodi di controllo metrologico CE; direttive di applicazione, particolari per ciascuna categoria di strumenti e di prodotti, stabiliranno le prescrizioni per la realizzazione tecnica, il funzionamento e la precisione, le modalità di controllo, nonché, se del caso, le condizioni per la sostituzione delle disposizioni nazionali esistenti con prescrizioni tecniche comunitarie

 

(10) Le misure necessarie all’attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5].

 

(11) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati I e II della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(12) I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato. Essi non devono quindi essere recepiti nella legislazione degli Stati membri.

 

(13) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati nell’allegato III, parte B,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

 

PRINCIPI DI BASE

 

Art. 1.

1. La presente direttiva si applica:

 

a) agli strumenti come definiti al paragrafo 2;

 

b) alle unità di misura, all’armonizzazione dei metodi di misurazione e di controllo metrologico e, se del caso, dei mezzi necessari alla loro applicazione;

 

c) alla fissazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico, nonché alla marcatura dei quantitativi precondizionati.

 

2. Ai fini della presente direttiva, per "strumenti" si intendono le parti di strumenti di misura, i dispositivi complementari nonché gli impianti di misurazione.

 

3. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per i motivi contemplati nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano, l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di uno strumento di misura o di un prodotto descritto nel paragrafo 1, munito dei marchi e/o dei contrassegni CE alle condizioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari che riguardano lo strumento o il prodotto in questione.

 

4. Gli Stati membri attribuiscono all’approvazione CE del modello e alla verifica prima CE effetti identici a quelli dei corrispondenti atti nazionali.

 

5. Le direttive particolari concernenti le materie di cui all’articolo 1, precisano:

 

- in particolare, le procedure e le caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento, avuto riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera a),

 

- le prescrizioni relative al paragrafo 1, lettere b) e c).

 

6. Le direttive particolari possono fissare la data alla quale dette disposizioni comunitarie si sostituiscono alle vigenti disposizioni nazionali.

 

CAPO II

 

APPROVAZIONE CE DEL MODELLO

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri procedono all’approvazione CE del modello a norma delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.

 

2. L’approvazione CE del modello costituisce l’ammissione di strumenti alla verifica prima CE e, qualora non sia richiesta una verifica prima CE, l’autorizzazione di immissione sul mercato e/o di messa in servizio. Se la direttiva particolare o le direttive particolari applicabili esonerano una categoria di strumenti dall’approvazione CE del modello, gli strumenti di questa categoria sono ammessi direttamente alla verifica prima CE.

 

3. Se le attrezzature di controllo di cui dispongono lo permettono, gli Stati membri concedono l’approvazione CE del modello a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano.

 

4. Una domanda di approvazione CE del modello può essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Per un medesimo strumento la domanda può essere fatta in un solo Stato membro.

 

5. Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello adotta le misure necessarie per essere informato di qualunque modifica o aggiunta apportata al modello approvato. Esso ne informa gli altri Stati membri.

 

Le modifiche o aggiunte ad un modello approvato devono formare oggetto di un’approvazione CE complementare del modello da parte dello Stato membro che ha concesso l’approvazione CE, qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato della misurazione o le condizioni regolamentari di impiego dello strumento.

 

Per il modello modificato, tuttavia, viene concessa una nuova approvazione CE del modello anziché un complemento al certificato di approvazione CE del modello originale, se la modifica del modello è effettuata dopo una modifica oppure un adattamento della presente direttiva o della relativa direttiva particolare, tale che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l’applicazione delle nuove disposizioni.

 

     Art. 3.

Quando venga concessa per dispositivi complementari, l’approvazione CE del modello deve precisare:

 

a) i modelli di strumenti cui detti dispositivi possono essere aggiunti o nei quali possono essere inclusi;

 

b) le condizioni generali di funzionamento complessivo degli strumenti per i quali essi sono ammessi.

 

     Art. 4.

Se uno strumento ha superato l’esame di approvazione CE del modello di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari che riguardano tale strumento, lo Stato membro che ha effettuato tale esame redige un certificato di approvazione CE del modello.

 

Lo Stato membro notifica tale certificato al richiedente.

 

Nei casi previsti all’articolo 11 della presente direttiva o da una direttiva particolare, il richiedente deve, e negli altri casi può, apporre o fare apporre su ciascuno strumento conforme al modello approvato il contrassegno di approvazione CE indicato in detto certificato.

 

     Art. 5.

1. La durata di validità dell’approvazione CE del modello è di dieci anni. Essa può essere successivamente prorogata per periodi di dieci anni; il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato.

 

Le approvazioni CE del modello rilasciate sulla base delle prescrizioni della presente direttiva e di una direttiva particolare non possono essere prorogate oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento di tali prescrizioni comunitarie, ove non sia stato possibile rilasciare le approvazioni CE del modello in base alle nuove prescrizioni.

 

Se l’approvazione CE del modello non è prorogata, essa resta comunque d’applicazione per gli strumenti in servizio.

 

2. Ove siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare, può essere concessa un’approvazione CE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri.

 

Essa può comportare le seguenti restrizioni:

 

a) una limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell’approvazione;

 

b) un obbligo di notificare alle autorità competenti i luoghi di installazione;

 

c) limitazioni dell’utilizzazione;

 

d) disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.

 

Essa può tuttavia venire concessa soltanto se:

 

a) la direttiva particolare per tale categoria di strumenti è già entrata in vigore;

 

b) non vi è deroga agli errori massimi tollerati fissati nelle direttive particolari.

 

La validità di tale approvazione è limitata a due anni e può essere prorogata di tre anni.

 

3. Lo Stato membro che ha concesso l’approvazione CE del modello di effetto limitato, di cui al paragrafo 2, presenta una domanda volta ad adattare al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva, se del caso, e le direttive particolari conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, non appena esso ritenga che una nuova tecnica abbia dato esito soddisfacente.

 

     Art. 6.

Quando per una categoria di strumenti rispondenti alle prescrizioni di una direttiva particolare non è richiesta l’approvazione CE del modello, il fabbricante può apporre sui medesimi, sotto la sua responsabilità, il contrassegno speciale di cui all’allegato I, punto 3.3.

 

     Art. 7.

1. Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello può revocarla:

 

a) se gli strumenti il cui modello è stato oggetto dell’approvazione non sono conformi al modello approvato o alle disposizioni della direttiva particolare che li riguarda;

 

b) se le esigenze metrologiche prescritte nel certificato d’approvazione o le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, non sono rispettate;

 

c) se constata che essa è stata concessa indebitamente.

 

2. Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello deve revocarla se gli strumenti il cui modello è stato oggetto d’approvazione presentano nell’uso un difetto di carattere generale che li renda inadatti al loro scopo.

 

3. Se lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello è informato da un altro Stato membro dell’esistenza di uno dei casi contemplati ai paragrafi 1 e 2, esso applica anche le disposizioni previste in tali paragrafi, previa consultazione dell’altro Stato membro.

 

4. Lo Stato membro che ha constatato l’esistenza del caso previsto al paragrafo 2 può sospendere l’immissione sul mercato e in servizio degli strumenti in questione, fino a nuovo ordine.

 

Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

 

Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1, per gli strumenti dispensati dalla verifica prima CE, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o alle prescrizioni della direttiva particolare che li concerne.

 

5. Qualora lo Stato membro che ha concesso l’approvazione CE del modello contesti l’esistenza del caso previsto al paragrafo 2 di cui è stato informato ovvero la fondatezza dei provvedimenti adottati in conformità delle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati membri interessati fanno in modo di comporre la controversia.

 

La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni con lo scopo di pervenire ad un accordo.

 

CAPO III

 

VERIFICA PRIMA CE

 

     Art. 8.

1. La verifica prima CE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e/o con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano. Essa si materializza nel marchio di verifica prima CE.

 

2. La verifica prima CE degli strumenti può essere effettuata diversamente che con una verifica all’unità nei casi previsti dalle direttive particolari ed in base alle modalità considerate.

 

3. Se la loro attrezzatura lo consente, gli Stati membri procedono alla verifica prima CE degli strumenti presentati aventi le qualità metrologiche e soddisfacenti alle prescrizioni tecniche di fabbricazione e di funzionamento fissate dalle direttive particolari relative a questa categoria di strumenti.

 

4. Per gli strumenti muniti del marchio di verifica prima CE, l’obbligo degli Stati membri previsto all’articolo 1, paragrafo 3, è valido sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stato apposto il marchio di verifica prima CE, a meno che le direttive particolari non prevedano durate superiori.

 

     Art. 9.

1. Se uno strumento viene presentato alla verifica prima CE, lo Stato membro che procede a detta verifica controlla:

 

a) se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall’approvazione CE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nelle direttive particolari relative a detto strumento;

 

b) se lo strumento è stato oggetto di un’approvazione CE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme al modello approvato ed alle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CE del modello.

 

2. L’esame effettuato durante la verifica prima CE riguarda in particolare, in conformità delle direttive particolari, quanto segue:

 

a) le qualità metrologiche;

 

b) gli errori massimi tollerati;

 

c) la costruzione, per appurare se quest’ultima possa garantire che le proprietà metrologiche non si deteriorino notevolmente nell’uso normale dello strumento;

 

d) l’esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o spazio che consenta l’apposizione dei marchi di verifica prima CE.

 

     Art. 10.

Se uno strumento ha superato la verifica prima CE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari, i marchi di verifica parziale o definitiva CE descritti all’allegato II, punto 3, vengono apposti su tale strumento sotto la responsabilità dello Stato membro interessato secondo le modalità previste da detto punto.

 

     Art. 11.

Quando per una categoria di strumenti rispondenti alle prescrizioni di una direttiva particolare non è richiesta la verifica prima CE, il fabbricante appone su di essi, sotto la sua responsabilità, il contrassegno speciale d’approvazione CE del modello descritto nell’allegato I, punto 3.4.

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI COMUNI ALL’APPROVAZIONE CE DEL MODELLO ED ALLA VERIFICA PRIMA CE

 

     Art. 12.

Gli Stati membri emanano tutte le disposizioni atte ad impedire che per gli strumenti vengano usati marchi o iscrizioni che possano dar luogo a confusione con i contrassegni o marchi CE.

 

     Art. 13.

Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri ed alla Commissione i servizi, gli organismi e gli istituti debitamente abilitati ad effettuare gli esami previsti dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e a rilasciare i certificati di approvazione CE del modello nonché ad apporre il marchio di verifica prima CE.

 

     Art. 14.

Gli Stati membri possono esigere che le iscrizioni regolamentari siano redatte nella (nelle) loro lingua (lingue) ufficiale (ufficiali).

 

CAPO V

 

CONTROLLI DEGLI STRUMENTI IN SERVIZIO

 

     Art. 15.

Le direttive particolari prescrivono i requisiti dei controlli di strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CE, in particolare gli errori massimi tollerati in servizio. Se le disposizioni nazionali relative agli strumenti non muniti di marchi e contrassegni CE prevedono requisiti inferiori, essi possono servire come criteri per i controlli.

 

CAPO VI

 

ADATTAMENTO DELLE DIRETTIVE AL PROGRESSO TECNICO

 

     Art. 16.

Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari di cui all’articolo 1 sono adottate dalla Commissione. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e delle direttive particolari, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

 

Tuttavia, questa procedura non si applica né al capo relativo alle unità di misura del sistema imperiale dell’allegato alla direttiva concernente le unità di misura, né agli allegati relativi alle gamme di qualità dei prodotti in imballaggi preconfezionati, figuranti nelle direttive relative ai prodotti in imballaggi preconfezionati.

 

     Art. 17.

1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive di cui all’articolo 16.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 18.

Ogni decisione di rifiuto dell’approvazione CE del modello, di rifiuto della proroga o di revoca dell’approvazione CE del modello, di rifiuto di procedere alla verifica prima CE o di divieto di immissione sul mercato o in servizio, adottata in considerazione delle disposizioni per l’attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari relative agli strumenti in questione, deve motivare le ragioni su cui si basa. Tali rifiuti, revoche o divieti sono notificati alla parte interessata, la quale deve essere altresì informata dei possibili mezzi di ricorso vigenti nelle legislazioni degli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

 

     Art. 19.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 20.

La direttiva n. 71/316/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati all’allegato III, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato IV.

 

     Art. 21.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 22.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] Parere di 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

 

[3] GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1.

 

[4] Cfr. allegato III, parte A.

 

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

 

ALLEGATO I

 

APPROVAZIONE CE DEL MODELLO

 

1. Domanda di approvazione CE

 

1.1. La domanda e la relativa corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale, conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda viene presentata. Questo Stato membro è in diritto di esigere che anche i documenti allegati siano redatti nella lingua ufficiale di cui sopra.

 

Il richiedente trasmette simultaneamente ad ogni Stato membro un esemplare della domanda.

 

1.2. Nella domanda di approvazione CE viene indicato quanto segue:

 

a) nome e domicilio del fabbricante o della ditta, del suo mandatario e del richiedente;

 

b) categoria dello strumento;

 

c) utilizzazione prevista;

 

d) caratteristiche metrologiche;

 

e) eventuale denominazione commerciale o tipo dello strumento.

 

1.3. La domanda è corredata dai documenti in duplice copia necessari al suo esame, ed in particolare di:

 

1.3.1. una descrizione concernente in particolare:

 

a) la costruzione e il funzionamento dello strumento;

 

b) i dispositivi di sicurezza atti a garantirne il buon funzionamento;

 

c) i dispositivi di registrazione e di aggiustaggio;

 

d) i luoghi previsti per apporvi;

 

- i marchi di verifica,

 

- i sigilli (se del caso);

 

1.3.2. i disegni di montaggio dell’insieme ed eventualmente i disegni costruttivi dei particolari di maggiore interesse;

 

1.3.3. uno schema di massima ed eventualmente una fotografia.

 

1.4. La domanda deve essere accompagnata dai documenti attestanti le approvazioni nazionali eventualmente già ottenute.

 

2. Esame per l’approvazione CE

 

2.1. L’esame consiste in quanto segue:

 

2.1.1. studio dei documenti ed esame delle caratteristiche metrologiche del modello, effettuati nei laboratori del servizio metrico o nei laboratori autorizzati o sul luogo di fabbricazione, di consegna o di installazione;

 

2.1.2. qualora si conoscano dettagliatamente le caratteristiche metrologiche del modello, semplice studio dei documenti presentati.

 

2.2. L’esame riguarda anche il comportamento d’insieme dello strumento nelle normali condizioni d’impiego. In tali condizioni lo strumento deve poter conservare le qualità metrologiche richieste.

 

2.3. La natura e la portata dell’esame di cui al punto 2.1 possono essere fissate nelle direttive particolari.

 

2.4. Il servizio metrico può esigere che il richiedente metta a sua disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in termini di materiale e di personale ausiliario necessari per l’esecuzione delle prove relative all’approvazione.

 

3. Certificato e contrassegno d’approvazione CE

 

3.1. Il certificato riproduce i risultati dell’esame del modello e fissa le altre esigenze da rispettare. Esso è accompagnato dalle descrizioni, piani e schemi necessari per identificare il modello e per spiegarne il funzionamento. Il contrassegno d’approvazione di cui all’articolo 4 è costituito da una ε stilizzata contenente:

 

- nella parte superiore, la lettera maiuscola distintiva (o le lettere maiuscole distintive) dello Stato membro che ha concesso l’approvazione (B per il Belgio, BG per la Bulgaria, CZ per la Repubblica ceca, DK per la Danimarca, D per la Germania, EST per l’Estonia, IRL per l’Irlanda, EL per la Grecia, E per la Spagna, F per la Francia, I per l’Italia, CY per Cipro, LV per la Lettonia, LT per la Lituania, L per il Lussemburgo, H per l’Ungheria, M per Malta, NL per i Paesi Bassi, A per l’Austria, PL per la Polonia, P per il Portogallo, RO per la Romania, SI per la Slovenia, SK per la Slovacchia, FI per la Finlandia, S per la Svezia, UK per il Regno Unito) e il millesimo dell’anno di approvazione,

 

- nella parte inferiore, una sigla che sarà stabilita dal servizio metrico che ha concesso l’approvazione (numero caratteristico).

 

Un modello di contrassegno d’approvazione figura al punto 6.1.

 

3.2. In caso di approvazione CE con effetto limitato, il contrassegno è completato da una lettera "P" che ha dimensioni identiche a quelle della ε stilizzata e viene situata dinanzi a quest’ultima.

 

Un modello del contrassegno di approvazione con effetto limitato figura al punto 6.2.

 

3.3. Il contrassegno di cui all’articolo 6 è analogo al contrassegno di approvazione CE nel quale la lettera ε stilizzata è sostituita da un’immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra indicazione salvo deroga nelle direttive particolari.

 

Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3.

 

3.4. Il contrassegno di cui all’articolo 11 è analogo al contrassegno di approvazione CE ma iscritto in un esagono.

 

Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.4.

 

3.5. I contrassegni contemplati ai punti da 3.1 a 3.4 e apposti dai fabbricanti conformemente alle disposizioni della presente direttiva devono risultare ben visibili ed essere realizzati con caratteri chiaramente leggibili ed indelebili su ogni strumento e dispositivo complementare presentati alla verifica. Se l’apposizione del contrassegno presenta difficoltà tecniche, eventuali eccezioni possono essere previste nelle direttive particolari oppure essere ammesse previo accordo fra i servizi metrici degli Stati membri.

 

4. Deposito di modello

 

Nei casi previsti dalle direttive particolari, il servizio che ha concesso l’approvazione può esigere, se lo ritiene necessario, il deposito di un modello dello strumento approvato. In luogo di tale modello campione il servizio può autorizzare il deposito di parti dello strumento, di modellini o disegni; in tal caso ne farà menzione sul certificato di approvazione CE.

 

5. Pubblicità dell’approvazione

 

5.1. Al momento della notifica all’interessato, vengono inviate alla Commissione ed agli altri Stati membri le copie del certificato di approvazione CE nonché, se lo desiderano, copie dei processi verbali degli esami metrologici.

 

5.2. La revoca di un’approvazione CE del modello e gli altri elementi che riguardano la portata e la validità dell’approvazione CE del modello formano parimenti oggetto della procedura di pubblicità di cui al punto 5.1.

 

5.3. Lo Stato membro che rifiuta un’approvazione CE del modello ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

 

6. Contrassegni relativi all’approvazione CE del modello

 

6.1. Contrassegno dell’approvazione CE del modello

(Omissis)

 

 

6.2. Contrassegno dell’approvazione CE del modello con effetto limitato (cfr. punto 3.2)

(Omissis)

 

 

6.3. Contrassegno dell’esonero dall’approvazione CE del modello (cfr. punto 3.3)

(Omissis)

 

 

6.4. Contrassegno dell’approvazione CE del modello in caso di esonero dalla verifica prima CE (cfr. punto 3.4)

(Omissis)

 

 

 

ALLEGATO II

 

VERIFICA PRIMA CE

 

1. Condizioni generali

 

1.1. La verifica prima CE può essere effettuata in un solo tempo oppure in più tempi (generalmente due).

 

1.2. Fermo restando quanto disposto nelle direttive particolari:

 

1.2.1. la verifica prima CE viene effettuata in un sol tempo sugli strumenti che rappresentano un tutto unico all’uscita dall’officina, cioè su quegli strumenti che possono, in linea di massima, essere trasferiti al luogo di installazione senza bisogno di smontaggio preventivo;

 

1.2.2. la verifica prima CE viene effettuata in due o più tempi per gli strumenti il cui corretto funzionamento dipende dalle condizioni d’installazione o di utilizzazione;

 

1.2.3. il primo stadio di verifica deve consentire di accertare in particolare la conformità dello strumento al modello approvato oppure, per gli strumenti esonerati dall’approvazione CE del modello, la conformità alle norme ad essi applicabili.

 

2. Luogo della verifica prima CE

 

2.1. Nell’ipotesi di verifica effettuata in un sol tempo e qualora le direttive particolari non fissino il luogo di verifica, gli strumenti sono verificati in luogo scelto dal competente servizio metrico.

 

2.2. Nell’ipotesi di verifica in due o più tempi, gli strumenti sono verificati a cura del servizio metrico competente per territorio.

 

2.2.1. L’ultimo stadio della verifica viene tassativamente effettuato sul luogo di installazione.

 

2.2.2. Gli altri stadi della verifica si effettuano come stabilito al punto 2.1.

 

2.3. Segnatamente quando la verifica non viene effettuata nell’apposito ufficio, il servizio metrico che effettua la verifica può esigere dal richiedente:

 

- di mettere a sua disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in termini di materiale e di personale ausiliario necessari per la verifica,

 

- di fornire una copia del certificato di approvazione CE.

 

3. Marchi di verifica prima CE

 

3.1. Definizione dei marchi di verifica prima CE

 

3.1.1. Fermo restando quanto disposto nelle direttive particolari, i marchi di verifica prima CE che vengono apposti conformemente al punto 3.3 sono i seguenti:

 

3.1.1.1. il marchio di verifica finale CE, composto da due impronte:

 

a) la prima impronta è costituita dalla lettera minuscola "e" contenente:

 

- nella metà superiore, la lettera maiuscola distintiva (o le lettere maiuscole distintive) dello Stato membro in cui ha avuto luogo la verifica prima (B per il Belgio, BG per la Bulgaria, CZ per la Repubblica ceca, DK per la Danimarca, D per la Germania, EST per l’Estonia, IRL per l’Irlanda, EL per la Grecia, E per la Spagna, F per la Francia, I per l’Italia, CY per Cipro, LV per la Lettonia, LT per la Lituania, L per il Lussemburgo, H per l’Ungheria, M per Malta, NL per i Paesi Bassi, A per l’Austria, PL per la Polonia, P per il Portogallo, RO per la Romania, SI per la Slovenia, SK per la Slovacchia, FI per la Finlandia, S per la Svezia, UK per il Regno Unito) accompagnata, se necessario, da una o due cifre che precisano una ripartizione territoriale o funzionale,

 

- nella metà inferiore, il numero distintivo dell’agente verificatore dell’ufficio di verifica;

 

b) la seconda impronta è costituita dal millesimo dell’anno di verifica iscritto in un esagono.

 

3.1.1.2. il marchio di verifica parziale CE, costituito unicamente dalla prima impronta. Esso serve anche come marchio di punzonatura.

 

3.2. Forma e dimensioni dei marchi

 

3.2.1. La forma, le dimensioni ed i contorni delle lettere e delle cifre previste per i marchi di verifica prima CE al punto 3.1 sono fissati nei disegni allegati; i primi due disegni rappresentano gli elementi costitutivi del punzone e il terzo è un esempio di punzone. Le dimensioni indicate nei disegni sono in rapporto all’unità che rappresenta il diametro del cerchio circoscritto alla lettera "e" minuscola e al campo esagonale.

 

I diametri reali dei cerchi circoscritti dei marchi sono 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

 

3.2.2. I servizi metrici degli Stati membri procedono allo scambio dei disegni originali dei marchi di verifica prima CE eseguiti in base ai modelli dei disegni allegati.

 

3.3. Apposizione dei marchi

 

3.3.1. Il marchio di verifica finale CE è apposto sullo strumento totalmente verificato e riconosciuto conforme alle norme CE, nel luogo previsto a tale scopo.

 

3.3.2. Il marchio di verifica parziale CE è apposto:

 

3.3.2.1. nel caso di verifica in più tempi, sullo strumento o sulla parte dello strumento che soddisfa alle condizioni previste per le operazioni diverse da quelle effettuate sul luogo di installazione, a protezione delle viti che fissano la piastrina di punzonatura o in qualsiasi altro luogo previsto dalle direttive particolari;

 

3.3.2.2. come marchio di punzonatura in tutti i casi e nei luoghi prescritti dalle direttive particolari.

(Omissis)

 

 

 

ALLEGATO III

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

 

(di cui all’articolo 20)

 

Direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1). | |

 

Atto di adesione del 1972, allegato I, punto X.12 (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 118). | |

 

Direttiva 72/427/CEE del Consiglio (GU L 291 del 28.12.1972, pag. 156). | |

 

Atto di adesione del 1979, allegato I, punto X.A (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 108). | |

 

Direttiva 83/575/CEE del Consiglio (GU L 332 del 28.11.1983, pag. 43). | |

 

Atto di adesione del 1985, allegato I, punto IX.A.7 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 212). | |

 

Direttiva 87/354/CEE del Consiglio (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43). | limitatamente ai riferimenti alla direttiva 71/316/CEE fatti nell’articolo 1 e nell’allegato, punto 4 |

 

Direttiva 87/355/CEE del Consiglio (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 46). | |

 

Direttiva 88/665/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 42). | limitatamente all’articolo 1, punto 1 |

 

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto XI.C.VII.1 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 211). | |

 

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). | limitatamente all’allegato III, punto 5 |

 

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto I.D.1 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 64). | |

 

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81). | limitatamente ai riferimenti alla direttiva 71/316/CEE fatti all’articolo 1 e all’allegato, punto B.1 |

 

Direttiva 2007/13/CE della Commissione (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 10) | |

 

PARTE B

 

Termini di recepimento nel diritto nazionale

 

(di cui all’articolo 20)

 

Direttive | Data di recepimento |

 

71/316/CEE | 30 gennaio 1973 |

 

83/575/CEE | 1 gennaio 1985 |

 

87/354/CEE | 31 dicembre 1987 |

 

87/355/CEE | 31 dicembre 1987 |

 

2006/96/CE | 1 gennaio 2007 |

 

2007/13/CE | 9 marzo 2008 |

 

 

ALLEGATO IV

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva 71/316/CEE

Presente direttiva |

 

 

Art. 1, paragrafo 1, lettera a)

Art. 1, paragrafo 1, lettera a), e articolo 1, paragrafo 2 |

 

 

Art. 1, paragrafo 1, lettera b)

Art. 1, paragrafo 1, lettera b) |

 

 

Art. 1, paragrafo 1, lettera c)

Art. 1, paragrafo 1, lettera c) |

 

 

Art. 1, paragrafo 2

Art. 1, paragrafo 3 |

 

 

Art. 1, paragrafo 3

Art. 1, paragrafo 4 |

 

 

Art. 1, paragrafo 4, primo comma

Art. 1, paragrafo 5 |

 

 

Art. 1, paragrafo 4, secondo comma

Art. 1, paragrafo 6 |

 

 

Art. 2, paragrafo 1

Art. 2, paragrafo 2 |

 

 

Art. 2, paragrafo 2

Art. 2, paragrafo 3 |

 

 

Art. 2, paragrafo 3

Art. 2, paragrafo 4 |

 

 

Art. 2, paragrafo 4

Art. 2, paragrafo 5 |

 

 

Art. 2, paragrafo 5

Art. 2, paragrafo 1 |

 

 

Art. 3, frase introduttiva

Art. 3, frase introduttiva |

 

 

Art. 3, primo trattino

Art. 3, lettera a) |

 

 

Art. 3, secondo trattino

Art. 3, lettera b) |

 

 

Art. 4, prima frase

Art. 4, primo e secondo comma |

 

 

Art. 4, seconda frase

Art. 4, terzo comma |

 

 

Art. 5, paragrafo 1

Art. 5, paragrafo 1 |

 

 

Art. 5, paragrafo 2, primo comma

Art. 5, paragrafo 2, primo comma |

 

 

Art. 5, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

Art. 5, paragrafo 2, seconda comma, frase introduttiva |

 

 

Art. 5, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Art. 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) |

 

 

Art. 5, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Art. 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) |

 

 

Art. 5, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Art. 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) |

 

 

Art. 5, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino

Art. 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera d) |

 

 

Art. 5, paragrafo 2, terzo comma, frase introduttiva

Art. 5, paragrafo 2, terzo comma, frase introduttiva |

 

 

Art. 5, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino

Art. 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera a) |

 

 

Art. 5, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino

Art. 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera b) |

 

 

Art. 5, paragrafo 2, quarto comma

Art. 5, paragrafo 2, quarto comma |

 

 

Art. 5, paragrafo 3

Art. 5, paragrafo 3 |

 

 

Art. 6

Art. 6 |

 

 

Art. 7, paragrafi 1, 2 e 3

Art. 7, paragrafi 1, 2 e 3 |

 

 

Art. 7, paragrafo 4, prima frase

Art. 7, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 7, paragrafo 4, seconda frase

Art. 7, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 7, paragrafo 4, terza frase

Art. 7, paragrafo 4, terzo comma |

 

 

Art. 7, paragrafo 5

Art. 7, paragrafo 5 |

 

 

Art. 8, paragrafo 1, lettera a)

Art. 8, paragrafo 1 |

 

 

Art. 8, paragrafo 1, lettera b)

Art. 8, paragrafo 2 |

 

 

Art. 8, paragrafo 2

Art. 8, paragrafo 3 |

 

 

Art. 8, paragrafo 3

Art. 8, paragrafo 4 |

 

 

Art. 9, paragrafo 1

Art. 9, paragrafo 1 |

 

 

Art. 9, paragrafo 2, frase introduttiva

Art. 9, paragrafo 2, frase introduttiva |

 

 

Art. 9, paragrafo 2, primo trattino

Art. 9, paragrafo 2, lettera a) |

 

 

Art. 9, paragrafo 2, secondo trattino

Art. 9, paragrafo 2, lettera b) |

 

 

Art. 9, paragrafo 2, terzo trattino

Art. 9, paragrafo 2, lettera c) |

 

 

Art. 9, paragrafo 2, quarto trattino

Art. 9, paragrafo 2, lettera d) |

 

 

Articoli 10 e 11

Articoli 10 e 11 |

 

 

Articoli 12, 13 e 14

Articoli 12, 13 e 14 |

 

 

Art. 15

Art. 15 |

 

 

Art. 16, prima frase

Art. 16, primo comma |

 

 

Art. 16, seconda frase

Art. 16, secondo comma |

 

 

Art. 17

— |

 

 

Art. 18, paragrafo 1

Art. 17, paragrafo 1 |

 

 

Art. 18, paragrafo 2, primo comma

Art. 17, paragrafo 2 |

 

 

Art. 18, paragrafo 2, secondo comma

— |

 

 

Art. 18, paragrafo 3

— |

 

 

Art. 19

Art. 18 |

 

 

Art. 20, paragrafo 1

— |

 

 

Art. 20, paragrafo 2

Art. 19 |

 

 

Articoli 20 e 21 |

 

 

Art. 21

Art. 22 |

 

 

Allegato I

Allegato I |

 

 

Punti 1 e 1.1

Punti 1 e 1.1 |

 

 

Punto 1.2, frase introduttiva

Punto 1.2, frase introduttiva |

 

 

Punto 1.2, primo trattino

Punto 1.2, lettera a) |

 

 

Punto 1.2, secondo trattino

Punto 1.2, lettera b) |

 

 

Punto 1.2, terzo trattino

Punto 1.2, lettera c) |

 

 

Punto 1.2, quarto trattino

Punto 1.2, lettera d) |

 

 

Punto 1.2, quinto trattino

Punto 1.2, lettera e) |

 

 

Punto 1.3

Punto 1.3 |

 

 

Punto 1.3.1, frase introduttiva

Punto 1.3.1, frase introduttiva |

 

 

Punto 1.3.1, primo trattino

Punto 1.3.1, lettera a) |

 

 

Punto 1.3.1, secondo trattino

Punto 1.3.1, lettera b) |

 

 

Punto 1.3.1, terzo trattino

Punto 1.3.1, lettera c) |

 

 

Punto 1.3.1, quarto trattino

Punto 1.3.1, lettera d) |

 

 

Punti da 1.3.2 a 5

Punti da 1.3.2 a 5 |

 

 

Punto 5.2

Punto 5.1 |

 

 

Punto 5.3

Punto 5.2 |

 

 

Punto 5.4

Punto 5.3 |

 

 

Punti da 6 a 6.4

Punti da 6 a 6.4 |

 

 

Allegato II

Allegato II |

 

 

Allegato III |

 

 

Allegato IV |