Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 24/10/2006 |
Numero: | 1673 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Organismi ammissibili al finanziamento comunitario |
Art. 3. Attività di normalizzazione ammissibili al finanziamento comunitario |
Art. 4. Finanziamento |
Art. 5. Modalità di finanziamento |
Art. 6. Gestione e sorveglianza |
Art. 7. Tutela degli interessi finanziari della Comunità |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 3.3.933 - Decisione 24 ottobre 2006, n. 1673.
Decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al finanziamento della normalizzazione europea
(G.U.U.E. 15 novembre 2006, n. L 315)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 e l’articolo 157, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) La normalizzazione europea è un’attività volontaria svolta dalle parti interessate e nel loro interesse al fine di istituire norme e altri prodotti di normalizzazione che soddisfino le loro esigenze. I suddetti prodotti di normalizzazione sono elaborati dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica e dall’Istituto europeo norme e telecomunicazioni, organismi elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione [3] (di seguito "organismi europei di normalizzazione").
(2) La direttiva 98/34/CE prevede che la Commissione, sentito il comitato istituito dalla direttiva stessa, possa trasmettere richieste di normalizzazione agli organismi europei di normalizzazione. Gli orientamenti generali per la cooperazione tra il CEN, il Cenelec e l’ETSI e la Commissione e l’Associazione europea di libero scambio, del 28 marzo 2003 [4], stabiliscono i rapporti di partenariato tra gli organismi europei di normalizzazione e la Comunità e l’Associazione europea di libero scambio che sostiene a sua volta la normalizzazione europea.
(3) La Comunità ritiene necessario contribuire al finanziamento della normalizzazione europea, vista l’utilità del suo ruolo come sostegno della legislazione e delle politiche comunitarie. La normalizzazione europea contribuisce al funzionamento e al consolidamento del mercato interno, in particolare grazie alle direttive cosiddette di "nuovo approccio" nei settori della salute, della sicurezza, e della tutela dell’ambiente e dei consumatori, o anche garantisce l’interoperabilità in settori come quello dei trasporti. Essa contribuisce inoltre a migliorare la competitività delle imprese agevolando la libera circolazione delle merci e dei servizi, l’interoperabilità delle reti, dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione in attività come quelle delle tecnologie dell’informazione. È quindi opportuno includere nella presente decisione il finanziamento delle attività di normalizzazione europea nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, disciplinato anche, più in particolare, dalla
(4) È opportuno fornire un fondamento giuridico esplicito, completo e dettagliato al finanziamento da parte della Comunità di tutte le attività di normalizzazione europea necessarie all’attuazione delle sue politiche e della sua legislazione.
(5) È necessario fare in modo che le piccole e medie imprese, in particolar modo le piccole imprese, le microimprese e le imprese artigiane, possano applicare le norme europee. Di conseguenza tali norme dovrebbero essere concepite e adattate in funzione delle caratteristiche di tali imprese e del contesto in cui esse operano.
(6) Il finanziamento comunitario dovrebbe essere volto a stabilire norme e altri prodotti di normalizzazione, ad agevolarne l’uso da parte delle imprese grazie alla traduzione nelle varie lingue ufficiali della Comunità, a rafforzare la coesione del sistema europeo di normalizzazione e a garantire un accesso equo e trasparente alle norme europee per tutti gli operatori del mercato nell’intera Unione europea. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui l’applicazione delle norme consente di conformarsi alla legislazione comunitaria.
(7) Gli stanziamenti destinati alle attività di normalizzazione europea dovrebbero essere fissati annualmente dall’autorità di bilancio nell’ambito di una dotazione finanziaria indicativa per un periodo del relativo quadro finanziario ed essere oggetto di una decisione annuale della Commissione che ne stabilisca gli importi e, se del caso, il tasso massimo di cofinanziamento per tipo di attività.
(8) È opportuno prevedere diverse modalità di finanziamento, tenuto conto dell’ampiezza dell’area d’intervento della normalizzazione europea a sostegno delle politiche e della legislazione comunitarie e dei diversi tipi di attività di normalizzazione. Si tratta principalmente di sovvenzioni senza invito a presentare proposte per gli organismi europei di normalizzazione, secondo il disposto dell’articolo 110, paragrafo 1, secondo comma, del
(9) Le stesse disposizioni dovrebbero inoltre applicarsi agli organismi che, pur non essendo riconosciuti come organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE, hanno ricevuto mandato in un atto di base e sono stati incaricati di svolgere lavori preliminari a sostegno della normalizzazione europea, in cooperazione con gli organismi europei di normalizzazione.
(10) Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire finanziamenti nazionali adeguati per i compiti di normalizzazione.
(11) Nella misura in cui gli organismi europei di normalizzazione forniscono un costante sostegno alle attività comunitarie, è inoltre opportuno che essi dispongano di segreterie centrali efficaci ed efficienti. La Commissione dovrebbe dunque poter concedere sovvenzioni a tali organismi che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo, senza applicare, nel caso delle sovvenzioni per il funzionamento, il principio della riduzione annuale di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Il funzionamento efficace degli organismi europei di normalizzazione presuppone inoltre che i membri nazionali di tali organismi rispettino i loro obblighi in termini di contribuzione finanziaria al sistema europeo di normalizzazione.
(12) Il finanziamento delle attività di normalizzazione dovrebbe poter coprire anche attività preparatorie o accessorie all’istituzione di norme o di altri prodotti di normalizzazione. Si tratta in particolare di attività di ricerca, elaborazione dei documenti preparatori alla legislazione, dello svolgimento di prove eseguite in laboratori collegati, della convalida o della valutazione di norme. Inoltre, la promozione della normalizzazione a livello europeo ed internazionale dovrebbe poter includere la realizzazione di programmi di cooperazione e di assistenza tecnica con paesi terzi. Per migliorare l’accesso ai mercati ed il rafforzamento della competitività delle imprese dell’Unione europea è quindi opportuno prevedere la possibilità di concedere sovvenzioni ad altri organismi tramite inviti a presentare proposte o, se del caso, bandi di gara.
(13) Tra la Commissione e gli organismi europei di normalizzazione vengono stipulati regolarmente accordi di partenariato per stabilire le regole amministrative e finanziarie relative al finanziamento delle attività di normalizzazione secondo il regolamento finanziario. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati del contenuto di tali accordi.
(14) Per la specificità dei lavori di normalizzazione e considerata, in particolare, la partecipazione al processo di normalizzazione dei vari soggetti interessati, sarebbe necessario ammettere che il cofinanziamento delle attività di elaborazione di norme europee o di altri prodotti di normalizzazione oggetto di una sovvenzione comunitaria possa essere fornito tramite contributi in natura, ad esempio tramite la messa a disposizione di esperti.
(15) Per garantire l’attuazione efficace della presente decisione sarebbe opportuno poter ricorrere alla perizia necessaria, in particolare in materia di revisione e gestione finanziaria, nonché ai mezzi di sostegno amministrativo atti ad agevolarne l’esecuzione, e valutare a scadenza regolare la pertinenza delle attività oggetto del finanziamento comunitario per assicurare l’utilità e l’impatto di tali attività.
(16) Sarebbe altresì opportuno adottare i provvedimenti adeguati per evitare le frodi e le irregolarità e per recuperare i fondi versati indebitamente, a norma del
DECIDONO:
Art. 1. Oggetto
La presente decisione reca norme sul contributo della Comunità al finanziamento della normalizzazione europea al fine di sostenere l’attuazione di politiche, misure e azioni specifiche e della legislazione comunitaria.
Art. 2. Organismi ammissibili al finanziamento comunitario
Il finanziamento comunitario può essere concesso agli organismi europei di normalizzazione riconosciuti, elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 della presente decisione.
Il finanziamento comunitario può tuttavia essere concesso anche ad altri organismi per l’attuazione dei lavori preparatori o accessori alla normalizzazione europea descritti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché per i programmi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f).
Art. 3. Attività di normalizzazione ammissibili al finanziamento comunitario
1. La Comunità può finanziare le seguenti attività di normalizzazione europea:
a) elaborazione e revisione di norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normalizzazione necessario e adeguato all’attuazione delle politiche e della legislazione comunitaria;
b) realizzazione di lavori preparatori o accessori alla normalizzazione europea quali studi, programmi, valutazioni, analisi comparative, attività di ricerca, di laboratorio, prove eseguite in laboratori collegati e lavori di valutazione della conformità;
c) attività delle segreterie centrali degli organismi europei di normalizzazione, come lo sviluppo delle politiche, il coordinamento delle attività di normalizzazione, la realizzazione di lavori tecnici e la fornitura di informazione alle parti interessate;
d) verifica della qualità e della conformità alla legislazione comunitaria e alle politiche comunitarie pertinenti delle norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normalizzazione;
e) traduzione, se necessario, di norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normalizzazione europeo impiegati a sostegno delle politiche e della legislazione della Comunità nelle lingue ufficiali della Comunità che non sono lingue di lavoro degli organismi europei di normalizzazione, elaborazione di documenti volti a spiegare, interpretare e semplificare le norme e messa a punto di manuali e prassi di eccellenza;
f) attività finalizzate alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica e cooperazione con paesi terzi, promozione e valorizzazione del sistema europeo di normalizzazione e delle norme europee presso le parti interessate nella Comunità e a livello internazionale.
2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), sono ammissibili al finanziamento comunitario solo previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE sulle richieste da trasmettere agli organismi europei di normalizzazione.
Art. 4. Finanziamento
Gli stanziamenti destinati alle attività di cui alla presente decisione vengono stabiliti annualmente dall’autorità di bilancio, entro i limiti di cui al quadro finanziario.
Art. 5. Modalità di finanziamento
1. I finanziamenti comunitari sono effettuati:
a) sotto forma di sovvenzioni, senza invito a presentare proposte, agli organismi europei di normalizzazione, per realizzare le attività di cui all’articolo 3, e agli organismi cui è stato conferito mandato in un atto di base a norma dell’articolo 49 del regolamento finanziario, per realizzare, in collaborazione con gli organismi europei di normalizzazione, i lavori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione;
b) sotto forma di sovvenzioni, previo invito a presentare proposte o con procedura d’appalto pubblico, ad altri organismi, per realizzare, in collaborazione con gli organismi europei di normalizzazione, i lavori di normalizzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o i programmi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f).
2. Il finanziamento delle attività delle segreterie centrali degli organismi europei di normalizzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), può essere eseguito sia sulla base di sovvenzioni per le azioni, sia di sovvenzioni di funzionamento. Le sovvenzioni di funzionamento non vengono diminuite automaticamente in caso di rinnovo.
3. La Commissione stabilisce le modalità di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché gli importi e, se del caso, le percentuali massime di finanziamento per tipo di attività. Le decisioni della Commissione al riguardo sono rese pubbliche.
4. Gli accordi relativi alle sovvenzioni possono autorizzare una copertura forfettaria delle spese fisse del beneficiario fino a un massimo del 30 % del totale dei costi diretti ammissibili per le azioni, tranne nei casi in cui i costi indiretti del beneficiario siano coperti da una sovvenzione di funzionamento finanziata a titolo del bilancio generale dell’Unione europea.
5. È ammesso il cofinanziamento sotto forma di contributi in natura. La stima dei contributi in natura viene effettuata secondo le modalità previste dal
6. Gli obiettivi comuni di cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie relative alle sovvenzioni destinate agli organismi europei di normalizzazione sono definiti negli accordi-quadro di partenariato sottoscritti dalla Commissione e dagli organismi europei di normalizzazione, conformemente al regolamento finanziario e al
Art. 6. Gestione e sorveglianza
1. Gli stanziamenti stabiliti dall’autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di normalizzazione possono coprire le spese amministrative riguardanti la preparazione, il monitoraggio, il controllo, la revisione e la valutazione direttamente necessari alla realizzazione degli obiettivi della presente decisione, in particolare di studi, riunioni, azioni d’informazione e pubblicazione, spese connesse alle reti informatiche per lo scambio d’informazioni nonché qualsiasi altra spesa per l’assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per le attività di normalizzazione.
2. La Commissione valuta la pertinenza delle attività di normalizzazione oggetto di un finanziamento comunitario rispetto alle esigenze delle politiche e della legislazione comunitarie e informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa i risultati di tale valutazione almeno ogni cinque anni.
Art. 7. Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. La Commissione provvede affinché, in sede di esecuzione delle attività finanziate nell’ambito della presente decisione, vengano tutelati gli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, tramite controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, qualora venissero riscontrate delle irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.
2. Per le attività comunitarie finanziate nell’ambito della presente decisione la nozione di irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o l’inadempimento di un obbligo contrattuale, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.
3. Gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione contemplano la sorveglianza ed il controllo finanziario della Commissione, o di qualsiasi suo rappresentante autorizzato, nonché la revisione finanziaria della Corte dei conti, se del caso in loco.
Art. 8. Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[1] GU C 110 del 9.5.2006, pag. 14.
[2] Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 settembre 2006.
[3] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[4] GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.
[5] GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata dal
[6] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
[7] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal
[8] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
[9] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
[10] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.