§ 3.3.884 - Direttiva 14 dicembre 2005, n. 88.
Direttiva n. 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:14/12/2005
Numero:88


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 31 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.884 - Direttiva 14 dicembre 2005, n. 88.

Direttiva n. 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 27 dicembre 2005, n. L 344).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è stata oggetto di un esame da parte del gruppo di lavoro sulle macchine destinate a funzionare all’aperto istituito dalla Commissione.

      (2) Nella relazione dell’8 luglio 2004, tale gruppo di lavoro ha concluso che non era tecnicamente possibile soddisfare alcuni dei valori limite fissati per la fase II e da applicare obbligatoriamente dal 3 gennaio 2006. D’altra parte, non vi è mai stata l’intenzione di limitare la commercializzazione o la messa in servizio di tali macchine per meri motivi di attuabilità tecnica.

      (3) Occorre pertanto fare in modo che sia possibile la commercializzazione e/o la messa in servizio a decorrere dal 3 gennaio 2006 di certi tipi di macchine e attrezzature che sono elencati nell’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE e che, per motivi meramente tecnici, non possono essere resi conformi ai valori limite della fase II da tale data.

      (4) L’esperienza acquisita durante i primi cinque anni di applicazione della direttiva 2000/14/CE ha dimostrato che occorre più tempo del previsto per adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 16 e dall’articolo 20 e per la necessità di riesaminare la direttiva al fine di un’eventuale modifica, in particolare per quanto riguarda i valori limite della fase II. È pertanto necessario prorogare di due anni il termine entro il quale deve essere presentata, secondo quanto previsto dall’articolo 20, paragrafo 1, la relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull’esperienza maturata dalla Commissione in sede di applicazione e amministrazione di detta direttiva.

      (5) L’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2000/14/CE prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione relativa al se e fino a che punto il progresso tecnico consenta di ridurre i valori limite per i tosaerba e per i tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici. Dato che l’articolo 20, paragrafo 1, di tale direttiva è più prescrittivo dell’articolo 20, paragrafo 3, e al fine di evitare duplicazioni, è opportuno inserire tali tipi di macchine e attrezzature nella relazione generale di cui all’articolo 20, paragrafo 1 di detta direttiva. Conseguentemente, l’obbligo di presentare una relazione distinta di cui all’articolo 20, paragrafo 3, andrebbe soppresso.

      (6) Poiché l’obiettivo della presente direttiva vale a dire, far sì che il mercato interno continui a funzionare esigendo che le macchine e attrezzature usate all’aperto siano conformi alle disposizioni armonizzate in materia di rumore ambientale non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto, a causa della portata e degli effetti dell’azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità, stabilito dallo stesso articolo giacchè essa riguarda soltanto quei tipi di macchine e attrezzature per i quali il rispetto dei valori limite della fase II è attualmente impossibile per ragioni tecniche.

      (7) In conformità del punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

      (8) La direttiva 2000/14/CE dovrebbe dunque essere modificata di conseguenza,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva n. 2000/14/CE è modificata come segue:

     1) La tabella di cui all’articolo 12 è sostituita dalla seguente: [1]

 

«Tipo di macchina e attrezzatura

Potenza netta installata P in kW Potenza elettrica Pel in kW (1) Massa dell’apparecchio m in kg Ampiezza di taglio L in cm

Livello ammesso di potenza sonora in dB/1 pW

 

 

Fase I A partire dal 3 gennaio 2002

Fase II A partire dal 3 gennaio 2006

Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori)

P 8

108

105 (2)

 

8 < P 70

109

106 (2)

 

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P (2)

Apripista, pale caricatrici e terne cingolati

P 55

106

103 (2)

 

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P (2)

Apripista, pale caricatrici e terne gommati; dumper; compattatori di rifiuti con pala caricatrice; carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; gru mobili; mezzi di compattazione (rulli statici); vibrofinitrici; compressori idraulici

P 55

104

101 (2) (3)

 

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P (2) (3)

Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe

P 15

96

93

 

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Martelli demolitori tenuti a mano

m 15

107

105

 

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m (2)

 

m 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Gru a torre

 

98 + lg P

96 + lg P

Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura

Pel 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

 

2 < Pel 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

 

Pel > 10

97 + lg Pel

95 + lg Pel

Motocompressori

P 15

99

97

 

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici

L 50

96

94 (2)

 

50 < L 70

100

98

 

70 < L 120

100

98 (2)

 

L > 120

105

103 (2)

 

(1) Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.

Pel per gruppi elettrogeni: potenza principale conformemente a ISO 8528-1:1993, punto 13.3.2.

(2) I valori della fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:

rulli vibranti con operatore a piedi;

piastre vibranti (> 3 kW);

vibrocostipatori;

apripista (muniti di cingoli d’acciaio);

pale caricatrici (munite di cingoli d’acciaio > 55 kW);

carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;

vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;

martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 < m < 30)

tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici.

I valori definitivi dipenderanno dall’eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II.

(3) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.

Nel verificare il rispetto del livello di potenza sonora ammesso, il livello di potenza sonora misurato deve essere approssimato al numero intero (se la differenza è inferiore a 0,5, arrotondare per difetto; se la differenza è superiore o uguale a 0,5, arrotondare per eccesso).»

 

     2) L’articolo 20 è modificato nel modo seguente:

     a) al paragrafo 1, prima frase le parole «Entro il 3 gennaio 2005» sono sostituite da «Entro il 3 gennaio 2007»;

     b) il paragrafo 3 è soppresso.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 31 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano tali disposizioni dal 3 gennaio 2006.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 


[1] Tabella così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 17 giugno 2006, n. L 165.