Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 14/12/2005 |
Numero: | 88 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 31 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 3.3.884 - Direttiva 14 dicembre 2005, n. 88.
Direttiva n. 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 27 dicembre 2005, n. L 344).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Nella relazione dell’8 luglio 2004, tale gruppo di lavoro ha concluso che non era tecnicamente possibile soddisfare alcuni dei valori limite fissati per la fase II e da applicare obbligatoriamente dal 3 gennaio 2006. D’altra parte, non vi è mai stata l’intenzione di limitare la commercializzazione o la messa in servizio di tali macchine per meri motivi di attuabilità tecnica.
(3) Occorre pertanto fare in modo che sia possibile la commercializzazione e/o la messa in servizio a decorrere dal 3 gennaio 2006 di certi tipi di macchine e attrezzature che sono elencati nell’articolo 12 della
(4) L’esperienza acquisita durante i primi cinque anni di applicazione della
(5) L’articolo 20, paragrafo 3, della
(6) Poiché l’obiettivo della presente direttiva – vale a dire, far sì che il mercato interno continui a funzionare esigendo che le macchine e attrezzature usate all’aperto siano conformi alle disposizioni armonizzate in materia di rumore ambientale – non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto, a causa della portata e degli effetti dell’azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità, stabilito dallo stesso articolo giacchè essa riguarda soltanto quei tipi di macchine e attrezzature per i quali il rispetto dei valori limite della fase II è attualmente impossibile per ragioni tecniche.
(7) In conformità del punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(8) La
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La
1) La tabella di cui all’articolo 12 è sostituita dalla seguente: [1]
«Tipo di macchina e attrezzatura |
Potenza netta installata P in kW Potenza elettrica Pel in kW (1) Massa dell’apparecchio m in kg Ampiezza di taglio L in cm |
Livello ammesso di potenza sonora in dB/1 pW |
|
|
|
Fase I A partire dal 3 gennaio 2002 |
Fase II A partire dal 3 gennaio 2006 |
Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori) |
P ≤ 8 |
108 |
105 (2) |
|
8 < P ≤ 70 |
109 |
106 (2) |
|
P > 70 |
89 + 11 lg P |
86 + 11 lg P (2) |
Apripista, pale caricatrici e terne cingolati |
P ≤ 55 |
106 |
103 (2) |
|
P > 55 |
87 + 11 lg P |
84 + 11 lg P (2) |
Apripista, pale caricatrici e terne gommati; dumper; compattatori di rifiuti con pala caricatrice; carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; gru mobili; mezzi di compattazione (rulli statici); vibrofinitrici; compressori idraulici |
P ≤ 55 |
104 |
101 (2) (3) |
|
P > 55 |
85 + 11 lg P |
82 + 11 lg P (2) (3) |
Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe |
P ≤ 15 |
96 |
93 |
|
P > 15 |
83 + 11 lg P |
80 + 11 lg P |
Martelli demolitori tenuti a mano |
m ≤ 15 |
107 |
105 |
|
15 < m < 30 |
94 + 11 lg m |
92 + 11 lg m (2) |
|
m ≥ 30 |
96 + 11 lg m |
94 + 11 lg m |
Gru a torre |
|
98 + lg P |
96 + lg P |
Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura |
Pel ≤ 2 |
97 + lg Pel |
95 + lg Pel |
|
2 < Pel ≤ 10 |
98 + lg Pel |
96 + lg Pel |
|
Pel > 10 |
97 + lg Pel |
95 + lg Pel |
Motocompressori |
P ≤ 15 |
99 |
97 |
|
P > 15 |
97 + 2 lg P |
95 + 2 lg P |
Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici |
L ≤50 |
96 |
94 (2) |
|
50 < L ≤ 70 |
100 |
98 |
|
70 < L ≤ 120 |
100 |
98 (2) |
|
L > 120 |
105 |
103 (2) |
(1) Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.
Pel per gruppi elettrogeni: potenza principale conformemente a ISO 8528-1:1993, punto 13.3.2.
(2) I valori della fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:
— rulli vibranti con operatore a piedi;
— piastre vibranti (> 3 kW);
— vibrocostipatori;
— apripista (muniti di cingoli d’acciaio);
— pale caricatrici (munite di cingoli d’acciaio > 55 kW);
— carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;
— vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;
— martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 < m < 30)
— tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici.
I valori definitivi dipenderanno dall’eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II.
(3) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.
Nel verificare il rispetto del livello di potenza sonora ammesso, il livello di potenza sonora misurato deve essere approssimato al numero intero (se la differenza è inferiore a 0,5, arrotondare per difetto; se la differenza è superiore o uguale a 0,5, arrotondare per eccesso).»
2) L’articolo 20 è modificato nel modo seguente:
a) al paragrafo 1, prima frase le parole «Entro il 3 gennaio 2005» sono sostituite da «Entro il 3 gennaio 2007»;
b) il paragrafo 3 è soppresso.
1. Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 31 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni dal 3 gennaio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Tabella così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 17 giugno 2006, n. L 165.