Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 27/07/2001 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. La direttiva 91/155/CEE viene modificata come segue: |
Art. 2. 1. Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva al più tardi entro il 30 luglio 2002. Essi ne informano [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
Art. 4. La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri. |
§ 3.3.721 - Direttiva 27 luglio 2001, n. 58.
Direttiva n. 2001/58/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza).
(G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212).
La
1) L'articolo 1, paragrafo 1, viene sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) L'allegato di cui all'articolo 3 è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.
1. Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva al più tardi entro il 30 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di cui al paragrafo 1:
a) ai preparati che non rientrano nel campo di applicazione della
b) e ai preparati di cui alla
3. Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un tale riferimento in occasione della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri determinano la forma di tale riferimento.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri.
Allegato
(Omissis).