§ 41.7.115 - D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:26/03/1977
Numero:234


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti le banche di cui al precedente art. 2 ed aventi in particolare per oggetto:
Art. 4.      La giunta regionale può istituire un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale in conformità alle norme di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, [...]
Art. 5.      Con legge della regione può essere disposto, a carico delle banche di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'obbligo della trasmissione [...]
Art. 6.      In relazione a quanto disposto all'art. 1, le attribuzioni che la legge 13 marzo 1953, n. 208, e successive modificazioni, demanda all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito [...]


§ 41.7.115 - D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale.

(G.U. 31 maggio 1977, n. 146)

 

     Art. 1. [1]

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, n. 3), dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale nei confronti delle banche a carattere regionale, come definite nell'articolo 2, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del medesimo statuto speciale, in conformità alle norme di cui al presente decreto.

     2. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, anche nei riguardi delle banche a carattere regionale, le valutazioni e le attività di vigilanza.

 

          Art. 2. [2]

     1. Sono banche a carattere regionale le banche aventi sede legale nel territorio della regione che:

     a) hanno un solo sportello sito in province limitrofe, oppure fino a due sportelli, sempre in province limitrofe, qualora dispongano nella regione di almeno tre sportelli;

     b) pur superando i limiti numerici di cui alla lettera a) hanno un numero di sportelli che, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non facciano venir meno la caratteristica di banca a carattere regionale.

 

          Art. 3.

     Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti le banche di cui al precedente art. 2 ed aventi in particolare per oggetto: [3]

     a) la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione;

     b) l'autorizzazione all'inizio delle operazioni;

     c) l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane ad operare fuori dei limiti territoriali purchè nell'ambito regionale;

     d) l'approvazione delle modifiche statutarie;

     e) la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi per trattare questioni attinenti alla materia di competenza regionale;

     f) l'amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

     g) l'assunzione dei servizi previsti dal terzo e quinto comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933;

     h) la nomina di amministratori e di sindaci nei casi in cui la nomina è demandata per legge agli organi di vigilanza bancaria all'infuori dei casi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché i "benestare" che la legge demanda agli organi di vigilanza per la nomina di funzionari (regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204).

     I provvedimenti di cui alla lettera a) del presente articolo vanno adottati dalla regione, sentito il Ministero del tesoro.

     I provvedimenti di cui alle lettere d) e g) del presente articolo vanno adottati dalla regione sentiti rispettivamente il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

     La regione adotta i provvedimenti di cui alla lettera f) del primo comma del presente articolo:

     su motivata proposta vincolante della Banca d'Italia ove i motivi si riferiscono alla competenza di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, tale proposta non è vincolante per la scelta delle persone cui affidare le funzioni di organi straordinari;

     sentito il Ministero del tesoro ove i motivi si riferiscono alla competenza regionale di cui al primo comma del citato art. 1.

     I provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, l'autorizzazione alla fusione tra aziende di credito una delle quali non abbia carattere regionale, nonché l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane non aventi carattere regionale ad operare nel territorio della regione sono di competenza degli organi dello Stato, sentita la giunta regionale.

     Può prescindersi dai pareri previsti dal presente articolo, quando non siano pervenuti nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerli nei successivi trenta giorni.

     Copie dei provvedimenti sono trasmesse alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla loro adozione.

 

          Art. 4.

     La giunta regionale può istituire un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale in conformità alle norme di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nel quale l'iscrizione è obbligatoria.

     La giunta regionale deve dare comunicazione alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'elenco fornendo tutte le indicazioni previste per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 29 del citato regio decreto-legge n. 375, per la conseguente iscrizione.

 

          Art. 5.

     Con legge della regione può essere disposto, a carico delle banche di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'obbligo della trasmissione alla giunta regionale delle situazioni periodiche, dei bilanci nonché dei verbali delle assemblee. [4]

     Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della giunta regionale circa dette banche devono essere tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. [5]

     La regione fornisce alle province autonome di Trento e di Bolzano su loro richiesta, i dati ritenuti necessari per la programmazione delle attività di loro competenza fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio.

     Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti che le banche di cui all'art. 5, punto 3, dello statuto speciale, sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate. [6]

 

          Art. 6.

     In relazione a quanto disposto all'art. 1, le attribuzioni che la legge 13 marzo 1953, n. 208, e successive modificazioni, demanda all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito Trentino-Alto Adige sono esercitate dalla regione, la quale subentra nella titolarità delle quote di partecipazione statali previo il loro riscatto al valore nominale.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

[3]  Alinea così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

[4]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

[5]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

[6]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.