§ 3.1.100 - Decisione 7 settembre 2001, n. 681.
Decisione n. 2001/681/CE della Commissione relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:07/09/2001
Numero:681


Sommario
Art. 1.      La registrazione come organizzazioni delle entità di cui all'articolo 2, lettera s), secondo comma, del regolamento (CE) n. 761/2001 dovrà effettuarsi secondo gli orientamenti enunciati [...]
Art. 2.      Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 761/2001, gli aggiornamenti alla dichiarazione ambientale presentati dalle organizzazioni dovranno essere [...]
Art. 3.      Il logo EMAS di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 761/2001 dovrà essere utilizzato secondo gli orientamenti enunciati nell'allegato III
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 3.1.100 - Decisione 7 settembre 2001, n. 681. [1]

Decisione n. 2001/681/CE della Commissione relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 17 settembre 2001, n. L 247).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo, e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), in particolare l'articolo 2, lettera s), secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 761/2001 stabilisce i requisiti che un'organizzazione deve soddisfare per aderire al sistema EMAS.

     (2) Si devono stabilire orientamenti per assicurare un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 761/2001 in tutti gli Stati membri.

     (3) E’ opportuno individuare casi specifici in cui la definizione esatta dell'entità da registrare come organizzazione EMAS possa rivelarsi difficoltosa e assicurare un approccio armonizzato a questo tipo di situazione, prevedendo altresì deroghe che consentano la registrazione di entità di un sito.

     (4) Andranno forniti orientamenti per l'istituzione dei programmi di verifica delle organizzazioni aderenti al sistema EMAS, per effettuare la convalida delle dichiarazioni ambientali e dei successivi aggiornamenti annuali, nonché per le deroghe al principio degli aggiornamenti annuali convalidati.

     (5) E’ opportuno armonizzare la prassi dell'utilizzo del logo EMAS assicurandosi che venga messa a punto una casistica chiara e completa delle deroghe previste per l'utilizzo del logo in determinate condizioni.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 761/2001,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La registrazione come organizzazioni delle entità di cui all'articolo 2, lettera s), secondo comma, del regolamento (CE) n. 761/2001 dovrà effettuarsi secondo gli orientamenti enunciati nell'allegato I.

 

     Art. 2.

     Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 761/2001, gli aggiornamenti alla dichiarazione ambientale presentati dalle organizzazioni dovranno essere convalidati secondo gli orientamenti enunciati nell'allegato II.

 

     Art. 3.

     Il logo EMAS di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 761/2001 dovrà essere utilizzato secondo gli orientamenti enunciati nell'allegato III.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

Orientamenti sulle entità che possono essere registrate a EMAS

     [Salvo indicazione contraria, gli allegati citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 761/2001]

     Obiettivo degli orientamenti

     L'estensione di EMAS a tutte le organizzazioni aventi un impatto ambientale, anche a quelle che non rientrano nei settori industriali/manifatturieri, significa la possibilità di registrazione a EMAS di entità dotate di strutture organizzative molto diverse. I presenti orientamenti sono stati elaborati in conformità all'articolo 2, lettera s), seconda e quarta frase, e lettera t), del regolamento (CE) n. 761/2001 per aiutare le organizzazioni, i verificatori ambientali e gli organismi competenti a stabilire se un'entità possa essere registrata come organizzazione nel quadro di EMAS.

     La scelta dell'entità da registrare sarà in funzione di due criteri: controllo di gestione e ubicazione geografica.

     L'entità da registrare come organizzazione nel quadro di EMAS non deve estendersi oltre i confini di uno Stato membro. Se l'organizzazione comprende uno o più siti, ciascun sito cui si applica EMAS dovrà essere conforme a tutti i requisiti del sistema compreso il miglioramento continuo dei risultati ambientali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 761/2001.

     Sono state individuate entità con le strutture organizzative seguenti (ulteriormente descritte più avanti):

     1. Organizzazioni che operano in un unico sito;

     2. Organizzazioni che, in circostanze eccezionali, potrebbero registrare un'entità più piccola di un sito;

     3. Organizzazioni che operano in più siti

     a) con prodotti o servizi identici o simili;

     b) con prodotti o servizi diversi;

     4. Organizzazioni per le quali non è possibile definire adeguatamente un sito specifico;

     5. Organizzazioni che controllano siti temporanei;

     6. Organizzazioni indipendenti da registrare come un'organizzazione comune;

     7. Piccole imprese che operano in un grande territorio determinato e producono prodotti o servizi identici o simili;

     8. Autorità locali e istituzioni governative.

     All'inizio i partecipanti a EMAS devono tener presente che i verificatori ambientali e, ove opportuno, gli organismi competenti possono esercitare un'influenza nell'accettare la registrazione dell'entità [cfr. articolo 2, lettere s) e t), del regolamento (CE) n. 761/2001.] Tutti i partecipanti devono inoltre fornire una dichiarazione ambientale che deve includere, inter alia, una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione EMAS e un sommario della sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con qualsiasi organizzazione madre [cfr. allegato III, punto 3.2, lettera a)]. Questi requisiti sono collegati ad altri concernenti il controllo di gestione e l'incidenza sugli aspetti ambientali dell'organizzazione (cfr. allegato IA, in particolare il punto 4.3.1, e allegato IB).

     Questi requisiti hanno l'obiettivo di garantire un controllo di gestione e un'influenza da parte dell'organizzazione sugli aspetti ambientali che hanno un impatto ambientale significativo in tutti i siti. Si consiglia pertanto ai partecipanti di fornire une giustificazione chiara e motivata della selezione dei siti o parti di siti dell'organizzazione che chiede la registrazione. Così facendo essi anticiperanno i requisiti della dichiarazione ambientale e potranno facilmente rispondere a eventuali domande poste non soltanto da verificatori e organismi competenti, ma anche da altre parti interessate. L'organismo competente rifiuta la registrazione se l'entità scelta per la registrazione non corrisponde alla definizioni di cui all'articolo 2, lettere s) et t), del regolamento (CE) n. 761/2001 riportate nel presente documento orientativo. In caso di dubbio, un'organizzazione deve quindi consultare l'organismo competente già nella fase iniziale dell'attuazione di un sistema di gestione ambientale (EMS).

     Principi

     - Trasparenza

     - Controllo di gestione

     - No alla scelta delle sole parti migliori

     - Responsabilità pubblica

     - Responsabilità locale

     Definizioni

     "Organizzazione": ai sensi dell'articolo 2, lettera s), del regolamento (CE) n. 761/2001: società, azienda, impresa, autorità o istituzione o parte o combinazione di esse, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, con amministrazione e funzioni proprie.

     "Sito": ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del regolamento (CE) n. 761/2001, tutto il terreno in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali.

     "Entità": sito o suddivisione, organizzazione, parte o gruppo di organizzazioni che intendono chiedere la registrazione sotto un unico numero di registrazione.

     1. ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO IN UN UNICO SITO

     Un'organizzazione che opera soltanto in un sito rappresenta il caso più semplice in quanto la copertura di gestione e la zona geografica coincidono. I siti registrati a EMAS I rientreranno in questa categoria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 761/2001.

     Esempi positivi

     - Un'azienda che opera in un sito dove produce sia tubi che radio potrà registrare soltanto uno dei due rami d'attività.

     - La mensa di un sito in cui si produce abbigliamento potrà essere registrata separatamente.

     Esempi negativi

     - Una ditta farmaceutica non potrà registrare soltanto la parte dello stabilimento che produce il prodotto finale destinato al consumatore, escludendo il processo produttivo industriale di base che tratta le sostanze intermedie nello stesso sito.

     2. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI PER LA REGISTRAZIONE DI UN'ENTITA' PIÙ PICCOLA DI UN SITO

     Se un'organizzazione intende registrare un'entità più piccola di un sito, alla base della sua decisione devono figurare i seguenti principi. Innanzitutto l'eccezione non può essere usata per selezionare il meglio ai fini dell'inserimento nel sistema EMAS (cherry picking). Non è pertanto consentito registrare parti di un unico processo di produzione con l'intento di escludere reparti che non potrebbero essere registrati a EMAS. Un'organizzazione deve poter dimostrare la sua capacità di monitorare e controllare tutti i suoi aspetti ambientali significativi e dimostrare che l'entità per la quale si chiede la registrazione non è stata specificamente separata da altri reparti all'interno dello stesso sito caratterizzati da prestazioni inferiori.

     In secondo luogo, si devono rispettare i principi di "responsabilità locale" e "responsabilità pubblica" di cui all'allegato III, punto 3.7 e all'allegato I, punti B.2 e B.3. La comunicazione con il pubblico è un elemento chiave di EMAS. Nel proprio interesse un'organizzazione deve informare il pubblico in maniera chiara e comprensibile sulle prestazioni ambientali di un sito specifico. Se una suddivisione ha un mercato proprio, può essere per lei importante poter usare il logo per le proprie comunicazioni. Tuttavia, se un'entità più piccola del sito rispettivo intende chiedere la registrazione a EMAS, bisogna comunicare chiaramente al pubblico che soltanto parti delle attività dell'organizzazione sul sito sono gestite nell'ambito di EMAS in quanto, normalmente, le attività di un sito sono percepite dal pubblico come un insieme unico. Un'organizzazione è responsabile della comunicazione chiara con l'ambiente circostante e deve prendere azioni adeguate per evitare equivoci nel pubblico.

     Sulla base di questi principi un'entità più piccola di un sito può essere registrata separatamente se:

     - la suddivisione ha chiaramente definito i prodotti, i servizi o le attività proprie e gli aspetti ambientali e l'effetto della suddivisione possono essere chiaramente individuati e distinti rispetto alle altre parti del sito non registrate,

     - la suddivisione ha funzioni amministrative e di gestione proprie, tali da garantire che essa è abilitata a organizzare e controllare il suo sistema di gestione ambientale (EMS), i suoi impatti ambientali e a intraprendere azioni correttive circa le proprie responsabilità. La prova di ciò può essere data dagli elementi seguenti: status giuridico, registrazione presso la camera di commercio, organigramma, rapporti presentati dall'organizzazione madre, carta intestata,

     - alla suddivisione incombono precise responsabilità di conformità ai requisiti in materia di autorizzazioni/licenze ambientali ad essa rilasciate.

     Il sito non può essere suddiviso se:

     - l'entità separata copre soltanto parti delle operazioni sul sito che non sono rappresentative degli aspetti e degli impatti ambientali di tutte le attività sul sito,

     - non è possibile capire dall'esterno quale parte delle attività sul sito è gestita dal sistema di gestione ambientale (EMS) e i motivi precisi per cui questa parte è stata separata delle attività sul sito.

     In questo caso è particolarmente importante definire chiaramente i limiti delle responsabilità relative ai flussi in entrata e in uscita dell'organizzazione. Nel suo sistema di gestione ambientale (EMS), l'organizzazione tiene anche conto delle interfacce con servizi e attività che non rientrano completamente nel campo di applicazioni dell'EMS. Ad esempio, essa valuta gli aspetti e gli impatti ambientali dell'infrastruttura comune sul sito, come gestione comune dei rifiuti o impianto di trattamento degli effluenti e li include nel programma ambientale e nel processo di continuo miglioramento.

     3. ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO IN PIÙ SITI

     Nell'ambito del regolamento (CE) n. 761/2001, i partecipanti possono continuare a registrare come "organizzazione" siti singoli [ai sensi della definizione dell'articolo 2, lettera s)] - o loro parti o combinazioni. In entrambi i casi, tutti i partecipanti devono dimostrare un continuo miglioramento delle prestazioni dei loro aspetti e impatti ambientali significativi, in sintonia con la loro politica, il loro programma e i loro target. I partecipanti che registrano più siti come organizzazione unica devono anche tener conto dei requisiti dell'articolo 2, lettera b), dell'allegato I, punto B.2, e dell'allegato III, punto 3.7, e devono essere in grado di giustificare eventualmente i motivi per cui il miglioramento delle prestazioni ambientali non risulti evidente in ognuno dei loro siti.

     Oltre a chiarire e giustificare la selezione di un sito o di una combinazione di siti, le organizzazioni che chiedono la registrazione a EMAS, nel settore pubblico o privato, devono anche essere pronte a precisare e giustificare ai loro azionisti le loro intenzioni circa i siti non ancora registrati.

     3.1. Con prodotti o servizi identici o simili

     Per ottenere un "numero di registrazione", l'organizzazione deve poter dimostrare al verificatore l'applicazione coerente delle sue procedure di gestione e della sua politica in materia ambientale su tutti i siti. Le organizzazioni che rientrano in questa categoria sono spesso caratterizzate da procedure comuni di gestione per le loro operazioni su siti diversi, ad esempio un manuale comune di gestione ambientale. A causa di ciò, può essere possibile ridurre la verifica approfondita su siti individuali se l'organizzazione può dimostrare di avere un pieno controllo gestionale di tutti i suoi siti.

     Se le attività sul sito presentano aspetti e impatti ambientali simili, sono soggette a un sistema di gestione ambientale simile e funzionano all'interno delle stesse strutture come succursali, uffici o officine, diventa possibile verificare alcuni dei vari siti su base selettiva. Gli esempi devono essere selezionati in modo da garantire che il verificatore abbia una comprensione rappresentativa e globale delle prestazioni ambientali dell'organizzazione e possa verificare l'affidabilità dei dati e la responsabilità locale.

     Occorre seguire le buone pratiche nella selezione delle tecniche di campionamento [1] e i verificatori devono tener conto dei fattori seguenti nella scelta dei siti da inserire nel programma di verifica:

     - politica e programma ambientali,

     - complessità del sistema di gestione ambientale (EMS), significato degli aspetti e degli impatti ambientali diretti e indiretti e potenziale interazione con ambienti sensibili,

     - maturità del sistema EMS sul sito,

     - opinioni delle parti interessate (denunce, interesse pubblico per un sito),

     - distribuzione del personale dell'organizzazione nei siti,

     - qualsiasi servizio a turni,

     - precedenti in materia di problemi ambientali,

     - risultati di verifiche e di audit interni precedenti.

     Nell'arco di un periodo di cicli di verifica si devono coprire tutti i siti. Nella prima verifica e in ciascun ciclo di verifica successivo, la sede deve essere inclusa nel programma di verifica.

     Le organizzazioni e i verificatori devono tener presente che se esistono impatti ambientali significativi associati a zone geografiche distinte, tutti i siti devono essere verificati individualmente e i relativi dati ambientali associati agli impatti ambientali significativi devono essere indicati nella dichiarazione ambientale, conformemente ai principi della "responsabilità locale".

     Un sito deve essere verificato individualmente se:

     - le dimensioni, la scala e la natura delle attività/operazioni sul sito sono state riconosciute come significative,

     - gli audit interni e le analisi di gestione hanno mostrato la necessità di azioni correttive,

     - sono intervenute, dopo l'ultima verifica, modifiche sostanziali nel sistema di gestione ambientale o nelle operazioni sul sito,

     - oppure se il sito è significativamente diverso dagli altri siti dell'organizzazione a livello di:

     - dimensioni e pratiche operative,

     - aspetti/impatti ambientali diretti e indiretti (tipo e importanza),

     - sensibilità dei suoi ambienti,

     - requisiti legali applicabili,

     - struttura dell'EMS locale e/o del sistema di gestione locale,

     - dimensione, scala e natura delle attività/operazioni sul sito.

     Le organizzazioni devono considerare il rischio di perdere la registrazione comune per tutti i siti in caso di violazione dei requisiti normativi unicamente su un sito. Tenendo presente questo rischio, le organizzazioni possono in aggiunta registrare queste ubicazioni specifiche a livello individuale. Diversamente dalla verifica, le tecniche di campionamento, come regola generale possono non essere applicate nell'audit interno secondo l'allegato II.

     Esempi

     - Banche

     - Agenzie di viaggio

     - Catene di vendita al dettaglio

     - Consulenti

[1] ISO/IEC 66

     - EA - 7/02

     - altre norme e documenti orientativi nazionali e internazionali.

     3.2. Con prodotti o servizi diversi

     In questi casi non è possibile per il verificatore usare tecniche di campionamento in quanto le procedure operative e gli impatti su ciascun sito sono diversi. Spetta all'organizzazione decidere se intende registrare ciascun sito separatamente oppure se vuole registrare i suoi siti sotto un numero di registrazione comune.

     A prescindere dal fatto che un'organizzazione intenda procedere a una o a più registrazioni separate per ciascun sito, si devono tenere presenti numerosi aspetti, tra cui:

     - la necessità di analizzare gli aspetti e gli impatti ambientali associati a tutte le diverse ubicazioni,

     - il rispettivo controllo di gestione, - l'esistenza di una politica e di programmi ambientali che tengano conto del principio della responsabilità locale. In questo caso tutti i siti devono essere verificati individualmente e i dati ambientali correlati devono essere riportati separatamente nella dichiarazione ambientale [cfr. allegato III, punto 3.7, e la guida alla dichiarazione ambientale (allegato II della presente decisione)].

     Anche in questo caso, un'organizzazione che intende registrare alcuni o tutti i suoi siti sotto un numero di registrazione comune deve tener presente il rischio di perdita della registrazione comune in caso di violazione su un unico sito (ubicazione).

     Una società può inizialmente registrare singoli siti e successivamente unificarli sotto un unico numero di registrazione come un'organizzazione.

     Esempi

     - Produzione di energia

     - Fabbricazione pezzi meccanici

     - Aziende chimiche

     - Smaltimento rifiuti

     INDICAZIONI

     - Compatibilità della politica ambientale dell'azienda e del sito

     - Impatti rilevanti a livello locale andranno riportati nella dichiarazione ambientale

     - Interazione degli aspetti ambientali dei vari siti

     - Controllo aziendale dell'EMS locale

     - Possibilità di registrazione separata di ciascun sito

     - Perdita della registrazione comune in caso di violazione su un unico sito.

     4. ORGANIZZAZIONE PER LA QUALE NON E’ POSSIBILE DEFINIRE ADEGUATAMENTE UN SITO SPECIFICO

     Per le organizzazioni per le quali è difficoltoso determinare un sito, è particolarmente importante in caso di dubbio che sia l'organizzazione che il verificatore consultino l'organismo competente circa l'idoneità o meno dell'entità scelta ad essere registrata conformemente ai principi di EMAS.

     In questo caso la sfera di funzionamento e l'infrastruttura devono essere chiaramente definite, pienamente integrate nel sistema di gestione e descritte accuratamente nella dichiarazione ambientale. In queste organizzazioni è particolarmente importante che le responsabilità per gli aspetti ambientali significativi siano chiaramente definite e che il verificatore abbia la prova che l'organizzazione dispone di un'adeguata procedura per controllare questi aspetti. Poiché queste organizzazioni operano in genere su vaste zone, comprese aree urbane o metropolitane, l'organizzazione deve dimostrare, come opportuno, di avere:

     - considerato i rischi per l'ambiente e la popolazione,

     - adottato opportuni piani per informare la popolazione sul comportamento da tenere in caso di emergenza,

     - preparato informazioni sistematiche sul livello di inquinamento,

     - considerato l'infrastruttura sotto il suo controllo.

     Esistono casi in cui un'organizzazione, malgrado controlli diversi siti in una zona definita, non può gestire ciascun sito separatamente e gli impatti ambientali dei diversi siti sono collegati. In questo caso i diversi siti vanno considerati come un'unica organizzazione ai fini della registrazione EMAS.

     Esempi

     - Distribuzione servizi (calore, acqua, gas, elettricità, ecc.)

     - Telecomunicazioni

     - Trasporti

     - Raccolta dei rifiuti

     5. ORGANIZZAZIONI CHE CONTROLLANO SITI TEMPORANEI

     Qualora le organizzazioni svolgano operazioni su siti non di loro proprietà per periodi di tempo circoscritti, il verificatore controllerà il sistema di gestione dell'organizzazione e le sue prestazioni ambientali su siti temporanei selezionati che siano rappresentativi della capacità di gestione ambientale dell'organizzazione. Il verificatore deve usare buone pratiche di audit e tecniche di campionamento per verificare l'efficacia delle procedure sui siti selezionati.

     L'organizzazione deve dimostrare che sono in atto le procedure e le tecnologie adottate, adatte ai siti specifici in cui opera temporaneamente.

     Ove applicabili, queste procedure devono includere come minimo gli elementi seguenti:

     - tecnologia e formazione opportune,

     - corretta analisi ambientale dei siti prima dell'inizio dell'attività,

     - analisi delle conseguenze ambientali legate a future attività previste,

     - informazione della popolazione residente nella zona e alle autorità locali sugli aspetti ambientali importanti associati al piano di lavoro e relative soluzioni individuate,

     - formulazione di piani o soluzioni di recupero per migliorare le condizioni ambientali della zona alla fine delle operazioni.

     I siti temporanei faranno parte del processo di verifica sulla base di controlli casuali (spot-checking). Anche le loro attività e non soltanto la loro ubicazione sono infatti registrate.

     Esempi

     - Imprese di costruzione

     - Imprese di pulizia

     - Società di servizi

     - Imprese di risanamento di aree contaminate

     - Circhi

     6. ORGANIZZAZIONI INDIPENDENTI CHE OPERANO IN UNA ZONA LIMITATA REGISTRATA COME UN'UNICA ORGANIZZAZIONE COMUNE

     Bisogna considerare che la popolazione residente nella vicinanze di un grande sito, le autorità locali e gli organismi preposti al controllo ambientale hanno un grande interesse all'esistenza di responsabilità comuni e di un programma unico per l'ambiente che interessi l'intera zona. Le imprese indipendenti possono eventualmente unire le loro risorse per ottenere una registrazione comune a EMAS. Ciò è consentito dal regolamento in quanto ai sensi della definizione, per "organizzazione" si intende una società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di esse, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie.

     In questi casi, per ottenere una registrazione comune come unica organizzazione, le organizzazioni partecipanti devono poter dimostrare una responsabilità comune (a livello di politiche, procedure, ecc.) per la gestione di aspetti e impatti ambientali significativi, tra cui in particolare, la fissazione di obiettivi e target e di azioni correttive. Le organizzazioni che organizzano congiuntamente il loro EMS e ottengono una registrazione comune devono dimostrare tutte un continuo miglioramento delle prestazioni in materia di aspetti e impatti ambientali significativi, in sintonia con la loro politica, i loro target e il loro programma. In caso di registrazione come organizzazione con più siti, è anche necessario tener conto dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 761/2001, dell'allegato I, punto B.2, e dell'allegato III, punto 3.7, nonché essere in grado di giustificare eventualmente i motivi per cui il miglioramento delle prestazioni non risulti evidente in ognuno dei siti.

     Va notato che il logo può essere usato soltanto dall'organizzazione registrata a EMAS e quindi, nel caso di un parco commerciale, il logo potrebbe essere usato soltanto unitamente alla designazione del parco commerciale. Le singole organizzazioni possono comunque registrarsi individualmente in aggiunta alla registrazione del parco commerciale.

     Esempi

     - Piccola zona industriale

     - Complesso turistico

     - Parchi commerciali

     INDICAZIONI

     - Politica e programma ambientali comuni

     - Responsabilità comuni di gestione

     - Perdita della registrazione comune per violazione su un unico sito

     7. PICCOLE IMPRESE CHE OPERANO IN UN DETERMINATO TERRITORIO DI GRANDI DIMENSIONI E PRODUCONO PRODOTTI IDENTICI O SIMILI, CHE RICHIEDONO LA REGISTRAZIONE INDIVIDUALE

     L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 761/2001 recita "... Per promuovere la partecipazione delle PMI comprese quelle concentrate in aree geografiche ben definite, le autorità locali, di concerto con le associazioni di settore, le camere di commercio e i soggetti interessati, possono fornire assistenza per identificare gli impatti ambientali significativi. Le PMI possono usare queste informazioni per definire il loro programma ambientale e stabilire gli obiettivi e i target del loro sistema di gestione EMAS..."

     In queste zone geografiche le PMI (che molto spesso presentano un livello tecnologico comune, stessi metodi di produzione e grosso modo gli stessi sistemi organizzativi e di gestione), hanno l'esigenza di:

     - considerare gli effetti cumulativi derivanti dai loro processi di produzione,

     - interagire per i loro problemi ambientali con la stessa comunità, le stesse istituzioni, gli stessi organismi di controllo ambientale a livello locale. Esse sono infatti confrontate a esigenze identiche in materia di qualità dell'ambiente,

     - considerare l'interazione tra i loro impatti ambientali e quelli prodotti da altri operatori industriali nella zona geografica nonché da pubblici servizi, imprese e residenti civili.

     D'altro canto, esse hanno la possibilità di:

     - cercare soluzioni comuni ai loro problemi ambientali (per aumentare l'efficienza degli impianti di riduzione degli inquinanti, superare le proprie limitazioni culturali o la loro inadeguatezza alla gestione ambientale, ecc.),

     - sostenersi a vicenda, ad esempio:

     - scambiare esperienze sull'identificazione di aspetti e impatti ambientali,

     - elaborare congiuntamente una politica e un programma ambientali,

     - effettuare a vicenda audit interni presso l'organizzazione del partner per identificare più facilmente gli aspetti e gli impatti ambientali,

     - avvalersi congiuntamente dei servizi dello stesso consulente ambientale,

     - usare le stesse infrastrutture per la gestione di vari impatti ambientali, come impianti di trattamento delle acque reflue, inceneritori di rifiuti, discariche ecc. e creare all'uopo organizzazioni specifiche, come consorzi,

     - sulla base del loro impegno comune per attuare l'EMS, avvalersi dei servizi dello stesso verificatore, cosa che, per la similarità degli EMS, faciliterà la verifica e il processo di convalida e ridurrà i corrispondenti costi,

     - partecipare a progetti ambientali locali, come i processi di Agenda 21 (le autorità locali o regionali o le organizzazioni industriali possono sostenere queste attività contribuendo alla realizzazione di reti).

     Tenendo conto delle precedenti considerazioni, la definizione di un programma generale attuato da autorità locali, associazioni industriali, camera di commercio sulla base di un'analisi ambientale iniziale dell'intero territorio, rappresenta una tappa preliminare molto utile per le PMI che si avvicinano ai regolamenti EMAS.

     Il programma ambientale territoriale deve essere chiaramente identificato, pubblicato e accettato da tutte le parti interessate e mirare a un miglioramento ambientale significativo nell'intera zona.

     Una volta adottati e riconosciuti gli obiettivi e i target ambientali, ciascuna organizzazione (PMI, servizi pubblici, autorità locali, ecc.) può a questo punto, su base volontaria secondo la procedura EMAS, determinare le tappe necessarie per conformarsi individualmente al regolamento (CE) n. 761/2001 e chiedere la registrazione su base individuale.

     Il verificatore in questo caso dovrà controllare che il sistema di gestione ambientale possa portare al raggiungimento degli obiettivi e dei target specifici di ciascuna singola organizzazione, in sintonia con il programma generale, gli obiettivi e i target dell'intera zona. La dichiarazione ambientale, oltre alla parte necessaria per EMAS, dovrebbe anche individuare chiaramente il contributo specifico dell'organizzazione ai target dell'intero programma ambientale.

     Esempi

     - Zone industriali

     - Aree turistiche

     - Centri commerciali

     INDICAZIONI

     - Istituzione di un organismo di promozione

     - Adozione di uno studio di fattibilità

     - Valutazione indipendente degli obiettivi e delle finalità ambientali complessive

     - Partecipazione al programma locale di Agenda 21

     8. AUTORITÀ LOCALI E ISTITUZIONI GOVERNATIVE

     Quando un'organizzazione che chiede la registrazione EMAS è un'istituzione pubblica, è importante dichiarare che gli aspetti ambientali indiretti, come quelli derivanti dalle politiche dell'autorità, possono essere più importanti e quindi i problemi da considerare non possono essere limitati soltanto alla struttura organizzativa di gestione e agli aspetti ambientali diretti associati.

     Le responsabilità politiche di un'amministrazione pubblica sono infatti legate alla gestione del territorio e alla qualità della vita, presente e futura, dei cittadini sotto la sua responsabilità.

     Per alcune autorità locali o istituzioni governative, data la complessità della gestione e degli aspetti da considerare, può essere possibile accettare una registrazione separata di parti di tali organizzazioni. In questo caso, l'informazione del pubblico e l'uso del logo non devono essere ambigui e devono riferirsi unicamente e soltanto al ramo o all'unità specifici registrati.

     E’ consigliabile che queste organizzazioni stabiliscano una politica ambientale di riferimento cui possa far capo ciascuna parte dell'organizzazione.

     Esempi

     - Autorità locali

     - Ministeri

     - Enti governativi

     - Agenda 21 locale

     INDICAZIONI

     - Consultazione e consenso dei cittadini

     - Sviluppo economico e compatibilità ambientale

     - Valutazione di scelte strategiche alternative e delle relative priorità

     - Piani territoriali e obiettivi misurabili e responsabilità connesse

     - Verifica continua e monitoraggio del piano ambientale

     - Giusto equilibrio tra libere iniziative private ed esigenze sociali

     - Educazione dei cittadini e degli operatori economici

 

 

Allegato II

Guida EMAS sulla periodicità delle verifiche, delle convalide e dell'audit

     [Salvo indicazione contraria, gli allegati citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 761/2001]

     1. INTRODUZIONE

     Successivamente alla prima verifica, il sistema EMAS prevede che il verificatore, in collaborazione con l'organizzazione, stabilisca e concordi un programma di verifica relativo a un periodo non superiore a 36 mesi. Dopo la prima convalida della dichiarazione ambientale, il sistema EMAS richiede anche (tranne in determinate circostanze) l'aggiornamento delle informazioni e la convalida di qualsiasi cambiamento con frequenza annua. La presente guida individua le questioni da tenere in considerazione nel definire un programma di verifica, anche quando si possa giustificare una deroga alla periodicità annuale prevista per l'aggiornamento dei dati contenuti nella dichiarazione ambientale. La guida fornisce anche indicazioni sulla frequenza dell'audit interno.

     Per chiarezza si definiscono di seguito i termini "verifica" e "convalida" nell'accezione in cui vengono utilizzati nella presente guida:

     "verifica": l'esame (o audit) condotto dal verificatore per garantire che la politica, il sistema di gestione nonché la procedura (o le procedure) di audit in campo ambientale di un'organizzazione siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 761/2001. La verifica comprende una visita all'organizzazione, colloqui con il personale e l'esame della documentazione e degli archivi;

     "convalida": il controllo effettuato dal verificatore, volto a stabilire che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale dell'organizzazione siano affidabili, credibili ed esatti e che siano conformi alle disposizioni dell'allegato III, punto 3.2.

     2. PROGRAMMA DI VERIFICA

     2.1. Disposizioni

     In consultazione con l'organizzazione, il verificatore ambientale elabora un programma per garantire che tutti gli elementi necessari per la registrazione EMAS siano verificati in un periodo non superiore a 36 mesi (allegato V, punto 5.6).

     2.2. Scopi

     La presente disposizione mira a garantire alla direzione dell'organizzazione e alle parti interessate che la politica, il sistema di gestione, le procedure, le informazioni, la misurazione e il controllo dei dati in campo ambientale siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 761/2001. La comunicazione continua tra il verificatore e l'organizzazione contribuisce a migliorare la credibilità del sistema EMAS e la fiducia dei suoi utenti. Per garantire una sorveglianza costante delle prestazioni e del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione, sarebbe opportuno organizzare la verifica in modo che questa riguardi ogni anno un terzo delle attività dell'organizzazione, così che nell'arco dei trentasei mesi previsti come periodo massimo tutte le attività siano sottoposte a verifica. Una pratica di questo tipo accrescerà anche la fiducia del verificatore nell'accuratezza, credibilità e affidabilità delle informazioni contenute nella dichiarazione ambientale.

     Nelle piccole organizzazioni o piccole imprese (cfr. definizione nel riquadro), tuttavia, si può effettuare l'audit in una sola visita, con una periodicità da concordare tra il verificatore e l'organizzazione, ma che preveda comunque una visita all'intero sistema ogni 36 mesi.

     Definizione di piccola organizzazione o impresa

     per "piccola impresa" si intende un'impresa che abbia

     - meno di 50 dipendenti,

     - un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,

     - e il cui capitale o diritti di voto non siano controllati per più del 25% da una o più imprese congiuntamente.

     2.3. Orientamenti

     Il verificatore stabilisce e concorda il programma di verifica solo dopo aver portato a termine la verifica e convalida iniziale completa della dichiarazione ambientale. Nello stabilire il programma di verifica, il verificatore deve tenere conto dei seguenti fattori:

     - efficacia e credibilità del programma interno di audit, in particolare della frequenza degli audit interni,

     - complessità del sistema di gestione ambientale,

     - politica ambientale,

     - dimensioni, scala e natura delle attività, dei prodotti e dei servizi dell'organizzazione,

     - importanza degli aspetti ambientali diretti o indiretti dell'organizzazione, che essa controlla o che potrebbe prevedibilmente influenzare,

     - solidità del sistema di gestione e recupero dei dati e delle informazioni, in quanto connesso alle informazioni e ai dati contenuti nella dichiarazione ambientale,

     - precedenti in materia di problemi ambientali

     - portata delle attività soggette alle norme in materia di ambiente,

     - risultati delle verifiche precedenti,

     - esperienza dell'organizzazione nell'applicare le disposizioni di EMAS.

     Nel valutare la conformità al disposto delle norme EMAS, il verificatore potrà basare la propria valutazione sulle funzioni, le attività, i prodotti e i servizi offerti dall'organizzazione, o in alternativa sugli aspetti ambientali su cui l'organizzazione esercita direttamente e/o indirettamente il suo controllo e la sua influenza.

     La verifica relativa alle organizzazioni dotate di certificazione accreditata ISO 14001 (o qualsiasi altra norma ambientale) in conformità con le procedure dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 761/2001, può investire solo gli elementi non contemplati dalla norma riconosciuta. In tali casi, il verificatore deve tenere conto del programma di sorveglianza ISO 14001 nello stabilire i programmi di verifica e, se possibile, cercare di combinare le visite di valutazione, per evitare ripetizioni superflue e un inutile dispendio di tempo e risorse da parte dell'organizzazione. Le attività di verifica si differenzieranno tuttavia da quelle relative alle visite di sorveglianza effettuate nell'ambito della certificazione ISO 14001. In particolare, esse dovranno coprire i punti aggiuntivi di cui all'allegato I.

     3. AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

     3.1. Disposizioni

     L'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 761/2001 stabilisce che, per mantenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve: "trasmettere i necessari aggiornamenti annuali convalidati della sua dichiarazione ambientale all'organismo competente e metterli a disposizione del pubblico. Si può derogare a tale frequenza di aggiornamento in circostanze stabilite dalla Commissione negli orientamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in particolare per le piccole organizzazioni e le piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE, e qualora non siano previste modifiche operative significative nel sistema di gestione ambientale."

     L'allegato III, punto 3.4, in materia di aggiornamento costante delle informazioni a disposizione del pubblico, dispone quanto segue: "L'organizzazione deve aggiornare le informazioni di cui al punto 3.2 e ogni modifica deve essere convalidata ogni anno da un verificatore ambientale. Deroghe alla frequenza di aggiornamento prevista sono possibili nelle circostanze contemplate negli indirizzi della Commissione."

     Tali disposizioni sono ribadite dall'allegato V, punto 5.6 che dispone: "... Inoltre, il verificatore, ad intervalli non superiori a 12 mesi, convalida ogni informazione aggiornata nella dichiarazione ambientale. Deroghe alla frequenza di aggiornamento prevista sono possibili nelle circostanze previste negli orientamenti che la Commissione adotta."

     3.2. Orientamenti

     La norma prevede in linea generale che i dati della dichiarazione ambientale siano aggiornati e le variazioni convalidate ogni anno. La pratica ottimale e più efficace rispetto ai costi consiste nel collegare la convalida della dichiarazione ambientale al programma di verifica continua. I tempi, le energie e i costi richiesti dalla convalida dipenderanno dalla qualità del sistema di gestione e recupero dei dati e delle informazioni impiegate per la dichiarazione ambientale.

     Di norma, i dati e le informazioni sulle attività dell'organizzazione [allegato III, punto 3.2, lettera e)] variano ogni anno e devono venire aggiornati nella dichiarazione ambientale, nella quale dovranno tuttavia essere convalidati unicamente i cambiamenti. Per l'aggiornamento delle informazioni della dichiarazione ambientale, non è necessario pubblicare una nuova dichiarazione ogni anno, ma semplicemente mettere i nuovi dati a disposizione del pubblico. L'obiettivo del sistema EMAS è incoraggiare le organizzazioni a pubblicare informazioni affidabili sui miglioramenti compiuti nel campo delle prestazioni ambientali. Si può provvedere in tal senso, ad esempio, redigendo una dichiarazione ambientale autonoma, oppure inserendo i dati ambientali nella relazione allegata al bilancio; è possibile ricorrere a testi stampati o a un sito web. Si vedano a questo proposito gli orientamenti della Commissione relativi alla dichiarazione ambientale di cui all'allegato I della raccomandazione 2001/680/CE della Commissione.

     Anche se alle piccole imprese e piccole organizzazioni non è affatto richiesta la presentazione di voluminosi e costosi documenti su carta patinata, il regolamento (CE) n. 761/2001 consente loro di diminuire la frequenza con cui devono aggiornare e far convalidare le informazioni. Solo le piccole imprese e organizzazioni sono quindi esenti dall'obbligo di convalida annua delle informazioni aggiornate (vedere esempi nel riquadro sottostante), a meno che si tratti di casi connessi a:

     - attività, prodotti e servizi che presentano notevoli rischi per l'ambientale,

     - modifiche operative di rilievo al loro sistema di gestione ambientale,

     - importanti disposizioni giuridiche relative alle loro attività, prodotti e servizi,

     - questioni locali di rilievo.

     In questi casi, infatti, il verificatore deve richiedere, anche per le piccole imprese e organizzazioni, l'aggiornamento annuale delle informazioni della dichiarazione ambientale.

     Nei casi in cui l'aggiornamento della dichiarazione ambientale non interviene con frequenza annuale, questo deve comunque essere effettuato entro un termine non superiore a trentasei mesi.

     Esempi

     - Piccoli panifici

     - Asili nido

     - Singoli negozi di vendita al dettaglio

     3.3. Convalida di estratti della dichiarazione ambientale

     E’ possibile che le organizzazioni desiderino utilizzare unitamente al logo EMAS estratti della loro dichiarazione ambientale, ad esempio per:

     - presentare alle autorità ambientali dati convalidati sulle emissioni,

     - fornire informazioni sulle emissioni di carbonio nel quadro dei programmi nazionali per la lotta ai cambiamenti climatici,

     - conformarsi alla normativa sull'accessibilità delle informazioni ambientali ad azionisti e fondi pensione.

     In tal caso, le organizzazioni devono necessariamente rifarsi all'ultima dichiarazione ambientale convalidata e accertare che gli estratti siano anche conformi ai requisiti dell'allegato III, punto 3.5, lettere da a) a f), siano cioè pertinenti e significativi, evitando informazioni ingannevoli o che possano dar luogo a interpretazioni scorrette.

     I brani tratti dalla dichiarazione ambientale che vengono utilizzati unitamente al logo EMAS devono essere convalidati separatamente. Per risparmiare tempo, lavoro e risorse finanziarie si consiglia di selezionare i brani che verranno impiegati a tale scopo e di farli convalidare contemporaneamente alla dichiarazione.

     Per informazioni sull'impiego del logo, si vedano gli orientamenti della Commissione all'allegato III della presente decisione.

     4. FREQUENZA DEGLI AUDIT

     4.1. Disposizioni

     L'allegato II, punto 2.9, sulla frequenza degli audit dispone che:

     "La frequenza con cui ogni attività è sottoposta ad audit varia in funzione dei fattori seguenti:

     - natura, dimensione e complessità delle attività,

     - significatività degli impatti ambientali associati,

     - importanza ed urgenza dei problemi individuati da audit precedenti,

     - precedenti in materia di problemi ambientali.

     ... Un'organizzazione deve definire il proprio programma di audit e la frequenza degli audit tenendo conto degli orientamenti della Commissione ...".

     4.2. Scopi

     Scopo di tale disposizione è garantire che il programma di audit fornisca ai vertici dell'organizzazione le informazioni necessarie per verificare le prestazioni ambientali e l'efficienza del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione stessa e per dimostrare il grado di controllo esercitato. Essa fornirà inoltre al verificatore un utile punto di partenza quando si tratti di stabilire e concordare con l'organizzazione il programma di verifica, nonché di determinare la frequenza delle sue visite all'organizzazione.

     4.3. Orientamenti

     Nel definire il loro programma di audit, le organizzazioni dovrebbero prevedere controlli più frequenti per le attività, i prodotti e i servizi che hanno o rischiano di avere un più forte impatto sull'ambiente rispetto a quelli con impatto minore. L'organizzazione dovrebbe effettuare audit con periodicità almeno annuale, dato che ciò contribuirebbe a dimostrare sia ai suoi vertici che al verificatore che i suoi aspetti ambientali più significativi sono sotto controllo.

 

 

Allegato III

Guida all'impiego del logo EMAS

     [Salvo indicazione contraria, gli allegati citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 761/2001]

     1. PRINCIPI

     Regolamento di riferimento

     La presente guida lascia impregiudicato il diritto comunitario, le legislazioni nazionali e le norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario, in particolare la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, e i doveri delle organizzazioni soggette a dette leggi e norme.

     1.1. Obiettivi del logo EMAS

     Uno degli elementi fondamentali del regolamento (CE) n. 761/2001 nella sua nuova versione è costituito dall'introduzione di soluzioni alternative per la comunicazione di informazioni ambientali alle parti interessate. Le organizzazioni vengono incoraggiate a render conto delle proprie prestazioni in campo ambientale alle popolazione e alla propria clientela utilizzando tali nuove possibilità di comunicazione.

     Il logo EMAS è il marchio stabilito dal regolamento (CE) n. 761/2001. Scopo del logo è segnalare al pubblico e agli altri soggetti interessati:

     - la creazione e l'applicazione di un sistema di gestione ambientale,

     - la valutazione sistematica, periodica e obiettiva delle prestazioni di tali sistemi,

     - la messa a disposizione di informazioni sulle prestazioni in campo ambientale e l'avvio di un dialogo aperto con il pubblico ed altre parti interessate,

     - il coinvolgimento attivo del personale, ivi compreso attraverso un'adeguata formazione

     da parte dell'organizzazione, oltre alle misure intese a realizzare la conformità alle norme applicabili in materia ambientale. In particolare, indica che l'organizzazione fornisce dichiarazioni ambientali periodiche e consultabili da parte del pubblico, che sono state convalidate da un verificatore indipendente.

     In tale contesto, il nuovo logo EMAS svolge una triplice funzione:

     - indicare l'affidabilità e la credibilità delle informazioni fornite da un'organizzazione relativamente alle sue prestazioni in campo ambientale,

     - indicare l'impegno dell'organizzazione ai fini di migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale e per una sana gestione dei propri aspetti ambientali,

     - diffondere la conoscenza del sistema tra il pubblico, tra le parti interessate e nelle organizzazioni che desiderino migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale.

     La Comunità europea intende infatti conferire al sistema EMAS un valore aggiunto, offrendo alle organizzazioni che aderiscono a tale programma opportunità nuove e credibili per dimostrare la propria efficienza e impegno a favore della tutela dell'ambiente e di comunicare con le parti interessate attraverso l'ampia gamma di strumenti proposti nel presente documento orientativo.

     1.2. Relazione tra il logo EMAS e i sistemi di etichettatura ecologica [articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 761/2001]

     Il logo EMAS testimonia:

     - l'impegno attivo e assunto a titolo volontario dalle organizzazioni registrate ai fini di migliorare in maniera constante le proprie prestazioni in campo ambientale al di là di quanto previsto dal regolamento,

     - la presenza di un valido sistema di gestione ambientale che attui gli obiettivi stabiliti dall'organizzazione,

     - la credibilità delle informazioni fornite, ad esempio di quelle contenute nella dichiarazione ambientale, e l'avvenuta convalida da parte di un verificatore ambientale accreditato.

     A differenza del logo EMAS, i sistemi di etichettatura ecologica dei prodotti e dei servizi presentano le seguenti caratteristiche:

     - sono per natura selettivi e quindi stanno a indicare una dichiarazione comparativa che differenzia i prodotti, le attività e i servizi su cui è apposta tale etichettatura da quelli che ne sono privi,

     - indicano la conformità a criteri ecologici stabiliti da un terzo, cui soltanto alcuni dei prodotti presenti sul mercato si conformano,

     - la definizione dei criteri applicabili si basa su una procedura di consultazione soggetta ad approvazione (per lo più ufficiale).

     Grazie ai sistemi di etichettatura ecologica si possono ottenere importanti informazioni riguardo agli aspetti ambientali di prodotti e servizi.

     Il logo EMAS non presenta alcuna di queste caratteristiche e non deve essere impiegato in maniera tale da ingenerare confusione in questo senso.

     Spetta alle organizzazioni, ai verificatori e agli organismi competenti evitare qualsiasi confusione con l'etichettatura ecologica dei prodotti. A questo scopo, l'organizzazione deve selezionare con attenzione le informazioni da trasmettere e mettere a punto strumenti di comunicazione che consentano di evitare ogni confusione. Spetta al verificatore valutare la validità e l'affidabilità del messaggio da trasmettere al consumatore, in conformità con i criteri stabiliti nell'allegato III, punti 3 2 e 3.5 e con i compiti ad esso spettanti, specificati nell'allegato V.

     2. REQUISITI ENUNCIATI NEL REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001

     2.1. Disposizioni legislative applicabili

     a) L'articolo 8 del regolamento ("Logo") stabilisce:

     - le condizioni in cui può essere impiegato il logo EMAS, cioè l'esigenza di disporre di una registrazione EMAS valida (paragrafo 1),

     - le cinque modalità di impiego (paragrafo 2),

     - i casi in cui non deve venire utilizzato, cioè sui prodotti o i loro imballaggi e in associazione con asserzioni comparative (paragrafo 3).

     b) L'allegato III, punto 3.5 "Pubblicazione delle informazioni", indica numerose alternative per la diffusione di informazioni al pubblico, oltre alla dichiarazione ambientale, alle lettere da a) a f) specifica i requisiti che l'organizzazione deve rispettare se desidera divulgare informazioni che rechino il logo EMAS. L'allegato III, punto 3.5, dispone che tali informazioni debbano essere:

     - precise e non ingannevoli,

     - giustificate e verificabili,

     - pertinenti e usate in un contesto o in una situazione opportuni,

     - rappresentative delle prestazioni ambientali complessive dell'organizzazione,

     - non suscettibili di interpretazioni scorrette,

     - significative rispetto all'impatto ambientale complessivo.

     Le organizzazioni devono tenere conto dei requisiti di cui all'allegato III, punto 3.5, lettere da a) a f), anche quando impiegano il logo EMAS per la pubblicità dei prodotti, delle attività e dei servizi, come viene spiegato nel capitolo 5 della presente guida.

     c) L'allegato IV, "Requisiti minimi per il logo", definisce le due versioni del logo: una che indica "gestione ambientale sottoposta a verifica" (versione 1), l'altra "dati ambientali convalidati" (seconda versione). In entrambi i casi si deve indicare il numero di registrazione dell'organizzazione.

     E’ possibile modificare il formato del logo di cui all'allegato IV unicamente nelle seguenti circostanze:

     2.2. Impiego del logo per la promozione del sistema EMAS

     Si riconosce l'esigenza di impiegare il logo per promuovere il sistema EMAS. In tale contesto non sarebbe opportuno utilizzare né l'espressione "Informazioni convalidate" o "Gestione ambientale sottoposta a verifica", né un numero di registrazione. Pertanto, ai fini della promozione di EMAS, il logo potrà essere utilizzato nella seguente versione:

     Ad esempio, nel caso di:

     - materiale promozionale (spille, ecc.),

     - articoli giornalistici,

     - guida della Commissione,

     - libri e pubblicazioni su EMAS.

     Ciò può essere fatto purché:

     - non venga impiegato unitamente alla denominazione di un'organizzazione,

     - non sia atto a suscitare in alcun modo l'impressione di una registrazione al sistema e l'utilizzatore del logo non se ne serva per rivendicare proprietà ambientali alle proprie attività, prodotti e servizi.

     2.3. Funzioni del logo nei diversi tipi di informazioni [articolo 8 e allegato IV del regolamento (CE) n. 761/2001]

     Mentre la prima versione del logo indica che un'organizzazione ha creato un sistema di gestione ambientale, conformemente ai requisiti di EMAS, la seconda versione indica che alcune specifiche informazioni alle quali è stato attribuito il logo sono state convalidate ai sensi di EMAS.

     All'articolo 8, paragrafo 2, il regolamento EMAS enumera cinque modalità diverse per l'impiego del logo:

     a) per informazioni convalidate, come descritto all'allegato III, punto 3.5, nelle circostanze specificate nella presente guida. In questo caso, il logo indica che le informazioni sono state tratte da una dichiarazione ambientale convalidata e che sono conformi ai requisiti dell'allegato III, punto 3.5 (seconda versione).

     b) In dichiarazioni ambientali convalidate: in questo caso, si sottolinea la partecipazione al sistema e si dimostra che il contenuto della dichiarazione è stato convalidato (seconda versione).

     c) Sulla carta intestata delle organizzazioni registrate (prima versione).

     d) Su materiale informativo che pubblicizza la partecipazione dell'organizzazione ad EMAS: qui indica che l'organizzazione partecipa ad EMAS. La prima versione del logo può essere ad esempio impiegata per targhe, edifici, siti web, inviti, ecc.

     e) In materiale che pubblicizza prodotti, attività e servizi, ma unicamente alle condizioni specificate nella presente guida, così da garantire che non vi sia confusione con l'etichettatura ecologica (seconda versione).

     In tutti questi casi, deve esistere un chiaro nesso tra il logo e la denominazione dell'organizzazione.

     Coloro che utilizzano il logo conferito alle organizzazioni registrate a EMAS, devono aver cura che l'impiego dello stesso non crei equivoci tra il pubblico. Ad esempio, non si deve impiegare il logo in maniera da confondere il pubblico o indurlo a conclusioni errate, dichiarando di aver fatto qualcosa di "affine" al regolamento EMAS a proprio modo ad esso "conforme".

     L'impiego del logo nella dichiarazione e sulla carta intestata è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1836/93, ma il regolamento (CE) n. 761/2001 consente l'utilizzo in numerosi altri casi, di seguito descritti.

     3. GUIDA ALL'IMPIEGO DEL LOGO NEL PUBBLICIZZARE LA PARTECIPAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AL SISTEMA [ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, LETTERA A) E ALLEGATO III, PUNTO 3.5, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001]

     3.1. Requisiti generali

     L'impiego del logo (seconda versione) per informazioni specifiche deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato III, punto 3.5.

     Il formato delle pubblicazioni varia e si può ricorrere, ad esempio, a:

     - opuscoli informativi,

     - schede illustrative,

     - materiali in distribuzione,

     - annunci sulla stampa,

     - capitoli dedicati all'ambiente in pubblicazioni di argomento non ambientale,

     - siti web ecc.,

     - messaggi pubblicitari televisivi.

     Il corretto impiego del logo non dipende dai mezzi tecnici con cui vengono presentate le informazioni. In tali casi, il requisito da rispettare è il seguente:

     Rendere evidente a quali informazioni convalidate fa riferimento il logo!

     Se tutto il contenuto di una pubblicazione è tratto dalla dichiarazione ambientale e convalidato dal verificatore, si può impiegare il logo in qualunque modo considerato opportuno (ad esempio su una copertina, nel titolo di una pubblicità, come sfondo grafico di un testo ecc.).

     Le informazioni convalidate devono essere chiaramente distinguibili dal resto del testo (ad esempio mediante un riquadro, una diversa impostazione grafica, caratteri o colori differenti, o un diverso aspetto o grandezza) se:

     - costituiscono solo una parte all'interno di un altro testo (ad esempio di contenuto tecnico o commerciale), oppure

     - sono presentate in associazione con altre informazioni ambientali non convalidate (ad esempio, un brano di un testo più ampio, o una sezione di un rapporto aziendale ecc.).

     Il logo deve essere posizionato in modo tale da evidenziare con chiarezza che è associato alle informazioni convalidate.

     3.2. Esempi

     I seguenti esempi illustrano i criteri sopra menzionati, relativi alle organizzazioni registrate. In tutti i casi definiti "consentito" si devono rispettare i criteri di cui all'allegato III, punto 3.5, lettera da a) a f). Nei casi definiti "non consentito" viene indicato quale dei criteri dell'allegato III, punto 3.5, venga violato.

 

N.

Esempio

Consentito o no

1

Logo (seconda versione) all'inizio di una serie di dati significativi e convalidati sulle prestazioni, destinati alle autorità

Consentito

2

Logo (seconda versione) apposto su comunicati diretti ai dipendenti e contenenti esclusivamente informazioni convalidate sul funzionamento del sistema di gestione ambientale

Consentito

3

Logo (seconda versione) sulla copertina di un opuscolo per clienti e fornitori, con contenuto tratto da una dichiarazione ambientale convalidata

Consentito

4

Logo (seconda versione) nella relazione ambientale annuale di una holding cui fanno capo società controllate registrate e non, all'inizio del capitolo sul sistema di gestione ambientale convalidato in atto in alcune parti dell'organizzazione aderenti a EMAS e chiaramente indicate come tali

Consentito

5

Logo (seconda versione) sulla copertina della dichiarazione ambientale di un'impresa, di cui alcune parti non sono registrate

Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere a), d), e) ed f)

6

Logo (seconda versione) sulla copertina del rapporto finanziario di un'organizzazione (organizzazione interamente registrata)

Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3. 5, lettere a), d), e) ed f)

7

Logo (seconda versione) come accompagnamento grafico per una serie di dati ambientali convalidati in un rapporto finanziario

Consentito

8

Logo (seconda versione) come accompagnamento grafico di consigli convalidati diretti ai clienti per la corretta eliminazione di un prodotto

Consentito

9

Logo (seconda versione) insieme a informazioni ambientali convalidate sul sito web di un'organizzazione

Consentito

10

Logo (seconda versione) insieme alla dichiarazione convalidata, su un mezzo di trasporto commerciale di un'impresa di distribuzione registrata, accanto al nome dell'impresa, con la dicitura "Tra il 1995 e il 1998 abbiamo ridotto del 20% il consumo medio di gasolio dei nostri veicoli: esso è ora pari a xy litri per 100 km"

Consentito

11

Logo (seconda versione) insieme a una dicitura posta su un veicolo con il logo di una impresa di vendita al dettaglio, del tipo "La nostra distribuzione rispetta l'ambiente"

Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere a), b), c), d), e) ed f)

12

Logo (seconda versione) su una pagina contenente i requisiti relativi a informazioni convalidate, rivolta ai fornitori, all'interno di un catalogo di vendita al dettaglio

Consentito

 

     4. GUIDA ALL'IMPIEGO DEL LOGO NEL PUBBLICIZZARE LA PARTECIPAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AL SISTEMA [ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001]

     4.1. Requisiti generali

     L'impiego del logo (prima versione) conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), è finalizzato a informare il pubblico e le parti interessate che l'organizzazione è registrata. Pertanto è necessario che il logo sia chiaramente ed esclusivamente attribuito all'organizzazione registrata. Deve essere evitata qualsiasi confusione con le organizzazioni non registrate a EMAS.

     Le organizzazioni registrate nel sistema EMAS e i fornitori di servizi di comunicazione che effettuano prestazioni per loro conto non devono creare l'impressione che questi ultimi siano conformi ai requisiti di EMAS, se ciò non corrisponde a realtà.

     4.2. Esempi

     Gli esempi che seguono illustrano i principi sopra esposti per le organizzazioni registrate:

 

N.

Esempio

Consentito o no

1

Logo (prima versione) sulla copertina di un opuscolo informativo (non contenente informazioni ambientali) (organizzazione completamente registrata)

Consentito

2

Logo (prima versione) sulla copertina del rapporto finanziario di un'organizzazione (organizzazione non completamente registrata)

Non consentito: si richiede una registrazione completa

3

Logo (prima versione) sulla copertina del rapporto finanziario di un'organizzazione (organizzazione non completamente registrata)

Consentito

4

Deposito che espone il logo in un sito registrato (prima versione)

Consentito

5

Logo (prima versione) su un quotidiano, come accompagnamento grafico in un messaggio pubblicitario congiunto di due imprese che danno notizia della loro collaborazione a favore dell'ambiente nella catena di distribuzione (una è registrata, l'altra no)

Non consentito, dato che si crea l'impressione che entrambe le imprese detengano la registrazione EMAS

6

Logo (prima versione) all'interno di un catalogo di vendita al dettaglio, collocato accanto a una lista di marchi di fornitori (alcuni dei quali non sono registrati)

Non consentito, dato che si crea l'impressione che la compagnia aerea utilizzi il velivolo conformemente a EMAS

7

Logo (prima versione) collocato a lato del portello d'ingresso di un velivolo, prodotto da un fabbricante registrato, ma impiegato da una compagnia aerea non registrata

Non consentito, dato che si crea l'impressione che la compagnia aerea utilizzi il velivolo conformemente a EMAS

8

Logo (prima versione) collocato su un autobus accanto al nome del vettore pubblico registrato che utilizza l'autobus

Consentito

9

Logo (prima versione) accanto al nome di una organizzazione registrata, apposto sui veicoli di tale organizzazione

Consentito

10

Logo (prima versione) su un'insegna presso l'ingresso di un grande magazzino registrato

Consentito

11

Logo (prima versione) su moduli utilizzati da un'amministrazione pubblica registrata

Consentito

 

     5. GUIDA ALL'IMPIEGO DEL LOGO IN MESSAGGI PUBBLICITARI DI PRODOTTI, ATTIVITÀ E SERVIZI (ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, LETTERA E), ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, LETTERE A) E B), E ALLEGATO III, PUNTO 3.5)

     5.1. Requisiti generali

     Rispetto al regolamento (CEE) n. 1836/93, il regolamento (CE) n. 761/2001 insiste maggiormente sugli aspetti ambientali indiretti, tra i quali hanno un ruolo fondamentale le caratteristiche di prodotti, attività e servizi. L'obiettivo è di incoraggiare le organizzazioni a fornire informazioni sulle proprie prestazioni ambientali in relazione ai propri prodotti e a utilizzare i propri strumenti di marketing per promuovere gli obiettivi di EMAS. Questo comprende sia gli aspetti ambientali indirettamente legati al prodotto sia le caratteristiche dirette del prodotto, purché convalidati dal verificatore.

     Il logo non deve assolutamente essere impiegato da solo nei messaggi pubblicitari relativi a prodotti, attività e servizi (analogamente a un'etichetta ecologica). è necessario stabilire un chiaro nesso con le informazioni convalidate. Le informazioni convalidate vanno distinte dalle altre informazioni fornite.

     Le informazioni cui il logo si riferisce dovrebbero essere scelte conformemente ai principi enunciati nell'allegato III, punto 3.5, lettere da a) a f).

     Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e d), è consentito impiegare il logo EMAS per:

     - indicare la partecipazione dell'organizzazione al sistema EMAS (prima versione),

     - indicare che un prodotto, attività o servizio proviene da un'organizzazione che detiene una registrazione EMAS (prima versione),

     - dare maggiore credibilità alle informazioni convalidate, direttamente o indirettamente collegate ai prodotti, attività e servizi (seconda versione).

     E’ necessario stabilire un chiaro nesso con le informazioni convalidate. Tutte le attività connesse alle informazioni contenute nel logo devono essere poste sotto il controllo di gestione di un'organizzazione registrata.

     Il logo può essere impiegato in numerosi casi, come ad esempio per:

     - messaggi pubblicitari stampati di prodotti (per es. su quotidiani, cataloghi ecc.),

     - manuali di istruzione,

     - altri mezzi di comunicazione (per es. TV, siti web ecc.),

     - scaffali, espositori per la presentazione ai clienti di prodotti, attività e servizi,

     - stand espositivi ecc.

     L'organizzazione che utilizza il logo deve esercitare un controllo sul modo in cui questo è presentato e assumersi la responsabilità che ne deriva. Deve esistere un nesso chiaramente identificabile tra il logo e l'attività, il prodotto e il servizio cui esso si riferisce.

     Come già accennato, non è la modalità tecnica della presentazione del logo in sé a determinare se il suo impiego sia consentito o meno, bensì il contenuto delle informazioni fornite. In ogni caso, è indispensabile specificare senza ambiguità a quali informazioni fa riferimento l'organizzazione.

     a) Informazioni che riguardano il prodotto, l'attività o il servizio in maniera indiretta:

     nel messaggio pubblicitario si devono presentare informazioni convalidate pertinenti, che risultino identificabili come informazioni relative a specifiche caratteristiche convalidate della gestione ambientale dell'organizzazione, se il logo (seconda versione) viene utilizzato per indicare:

     - le prestazioni dei processi produttivi interessati,

     - le caratteristiche della gestione ambientale dell'organizzazione,

     - le politiche, gli obiettivi e le finalità in materia di ambiente,

     - dati generali relativi alle prestazioni ambientali.

     Non sono consentite affermazioni relative ad aspetti ambientali che non siano sufficientemente trattati dalla gestione ambientale dell'organizzazione.

     b) Informazioni che riguardano il prodotto, l'attività o il servizio in maniera diretta:

     nel messaggio pubblicitario si devono presentare informazioni convalidate pertinenti, che devono risultare identificabili come informazioni relative a specifiche caratteristiche convalidate della gestione ambientale dell'organizzazione, quali

     - caratteristiche del prodotto, dell'attività o del servizio con rilevanza ambientale,

     - caratteristiche del prodotto nella fase d'impiego o successivamente all'utilizzo,

     - miglioramenti delle prestazioni ambientali dei prodotti o dei servizi,

     - le politiche, gli obiettivi e le finalità ambientali relative a un prodotto o a un servizio,

     - dati relativi alle prestazioni ambientali che caratterizzano un prodotto, un'attività o un servizio.

     Non sono consentite affermazioni relative ad aspetti ambientali che non siano sufficientemente trattate dalla gestione ambientale dell'organizzazione.

     Nell'impiegare il logo, si devono rispettare tre limiti di primaria importanza: non è consentito utilizzare il logo

     - sui prodotti e i loro imballaggi,

     - in associazione con asserzioni comparative relative a prodotti, attività e servizi della concorrenza, - in messaggi pubblicitari di prodotti, senza un'indicazione o informazioni precise delle caratteristiche dell'organizzazione o del prodotto stesso cui fanno riferimento.

     Pertanto, il logo EMAS in sé non fornisce informazioni al consumatore (come l'etichettatura ecologica) ma indica che le informazioni fornite sono state convalidate. In altre parole, costituisce un "attestato di affidabilità delle informazioni" e non un "attestato di qualità superiore del prodotto".

     Inoltre, in tutti i casi in cui per il prodotto, l'attività o il servizio in questione è operativo un sistema di etichettatura ecologica (cioè laddove siano stabiliti i requisiti per i sistemi di etichettatura ecologica a livello nazionale o comunitario) sono applicabili i seguenti requisiti:

     - l'organizzazione e il verificatore hanno l'obbligo di adottare, come stabilito nei principi generali summenzionati e illustrati dagli esempi, gli specifici provvedimenti necessari per evitare confusione con l'etichetta ecologica esistente,

     - nel controllare la conformità delle informazioni da fornire ai requisiti di cui all'allegato III, punto 3.5, lettere da a) a f), le organizzazioni e i verificatori devono tenere in considerazione i criteri per l'etichettatura ecologica del prodotto,

     - si devono tenere in considerazione tutti i sistemi di etichettatura ecologica applicabili al mercato su cui verrà impiegato il logo,

     - in nessun caso è consentito fare riferimento ai criteri stabiliti per l'etichettatura ecologica interessata.

     5.2. Esempi

     I seguenti esempi illustrano i criteri sopra menzionati relativi alle organizzazioni registrate. In tutti i casi definiti "consentito" è necessario rispettare i criteri di cui all'allegato III, punto 3.5, lettere da a) a f). Nei casi definiti come "non consentiti", si indica quale dei criteri dell'allegato III viene violato.

 

N.

Esempio

Consentito o no

1

Logo (prima versione) accanto all'informazione convalidata "prodotto da un'organizzazione con registrazione EMAS" all'interno di un messaggio pubblicitario

Consentito

2

Logo (prima o seconda versione) accanto a informazioni convalidate "prodotto di qualità superiore dal punto di vista ambientale rispetto ad altri simili"

Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere a), b), c), d), e) ed f)

3

Logo (seconda versione) accanto a informazioni convalidate "L'efficienza energetica della produzione è aumentata del 20% dal 1996 al 1999"

Consentito

4

Logo (prima o seconda versione) collocato sull'immagine di un prodotto senza ulteriori informazioni

Non consentito per il rischio che venga confuso con l'etichetta del prodotto

5

Logo (seconda versione) accanto a informazioni convalidate "Nel 1998 il 60% dei nostri fornitori erano dotati di registrazione nel sistema EMAS"

Consentito

6

Logo (seconda versione) collocato accanto a informazioni convalidate: "Dichiarazione ambientale annualmente aggiornata disponibile presso ..."

Consentito

7

Logo (seconda versione) accanto a informazioni convalidate: "Consumo energetico del prodotto ridotto del 10% rispetto al modello del 1997"

Consentito

8

Logo (seconda versione) accanto a una dichiarazione convalidata di una banca che spieghi in che modo gli aspetti ambientali siano integrati nei suoi criteri di investimento

Consentito

9

Logo (seconda versione) accanto a una dichiarazione convalidata all'interno di un catalogo di vendita al dettaglio che enumera i criteri legati alla tutela ambientale relativi ai propri fornitori

Consentito

10

Logo (seconda versione) in una dichiarazione all'interno di un catalogo di vendita al dettaglio accompagnato dalla dicitura: "L'impatto ambientale delle merci esposte sui nostri scaffali è stato ridotto del 20% dal 1998"

Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere a), b), c) ed e)

11

Logo (seconda versione) accanto all'affermazione "Riduzione del rumore del 10% rispetto al modello del 1997". Esiste un sistema di etichettatura ecologica, che prevede livelli di rumore inferiori a quelli del prodotto, i cui criteri non sono stati tenuti in considerazione

Consentito

12

Logo (seconda versione) accanto a informazioni convalidate che segnalano una riduzione del 20% dei reclami presentati a causa degli effluvi maleodoranti di un mattatoio nel 1999 rispetto al 1998

Consentito

13

Logo (seconda versione) accanto all'affermazione di una raffineria petrolifera che dichiari una riduzione del 10% nel consumo di carta per tonnellata di benzina prodotta

Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere d) ed f)

14

Logo (prima o seconda versione) accanto all'immagine di una località turistica non registrata sul catalogo di un agente di viaggio registrato

Non consentito dato che l'organizzazione cui è attribuito il logo (la località turistica) non è registrata

15

Logo (seconda versione) sulla seconda pagina del catalogo di un agente di viaggio, che riporti informazioni convalidate sulle misure adottate nel settore del turismo sostenibile

Consentito

16

Logo (seconda versione) nel messaggio pubblicitario di una cartiera, contenente informazioni convalidate sui requisiti applicati ai fornitori in materia di gestione forestale

Consentito

17

Logo (seconda versione) accanto a informazioni convalidate all'interno della rivista di una compagnia aerea

Consentito

18

Logo (seconda versione) in un messaggio pubblicitario relativo ai fogli di carta assorbente, accanto all'affermazione «Abbiamo raggiunto una percentuale di contenuto riciclato pari ai requisiti dell'"Angelo blu"»

Non consentito per violazione dei requisiti della presente guida (capitolo 5.1)

19

Logo (seconda versione) nel messaggio pubblicitario relativo a un frigorifero che affermi: "Superiamo del 10% i criteri stabiliti come requisiti per l'etichettatura ecologica dell'UE"

Non consentito per violazione dei requisiti della presente guida (capitolo 5.1)

20

Logo (seconda versione) nel messaggio pubblicitario relativo a un computer contenente pezzi forniti da imprese non registrate e che affermi: "Riduzione dell'impatto ambientale del ciclo di vita del prodotto conformemente ad EMAS"

Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere a), b), e) ed f)

 


[1] Abrogata dall'art. 51 del Regolamento (CE) n. 1221/2009.