§ 41.1.107 - D.P.R. 13 aprile 1984, n. 92.
Trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni, dei beni e del personale degli enti nazionali operanti in Sardegna, assoggettati alle procedure [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:13/04/1984
Numero:92


Sommario
Art. 1.      In applicazione dell'art. 79 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni dei seguenti enti già operanti in Sardegna e che hanno perduto la [...]
Art. 2.      Al trasferimento del personale e dei beni, già degli enti di cui all'articolo precedente e in atto amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si [...]
Art. 3.      Al finanziamento degli oneri derivanti alla regione dall'attuazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate tributarie assegnate alla regione medesima con la L. 13 aprile 1983, [...]


§ 41.1.107 - D.P.R. 13 aprile 1984, n. 92.

Trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni, dei beni e del personale degli enti nazionali operanti in Sardegna, assoggettati alle procedure di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(G.U. 28 aprile 1984, n. 117).

 

Art. 1.

     In applicazione dell'art. 79 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni dei seguenti enti già operanti in Sardegna e che hanno perduto la personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616:

     Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG);

     Unione italiana ciechi (UIC);

     Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);

     Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);

     Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra.

 

     Art. 2.

     Al trasferimento del personale e dei beni, già degli enti di cui all'articolo precedente e in atto amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si applicano gli articoli 76, 77 e 78 del D.P.R. 19 giugno 1979, n 348.

 

     Art. 3.

     Al finanziamento degli oneri derivanti alla regione dall'attuazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate tributarie assegnate alla regione medesima con la L. 13 aprile 1983, n. 122.