Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 06/08/1966 |
Numero: | 628 |
Sommario |
Art. 1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali |
Art. 2. Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche [...] |
§ 41.1.22 - Legge 6 agosto 1966, n. 628. [1]
Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.
(G.U. 19 agosto 1966, n. 205).
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.
Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella;
all'uopo il presidente dell'Istituto dispone i relativi trasferimenti.
Tabella del personale che può essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica [2]
Carriera |
Qualifica |
Numero |
Direttiva |
Tutte le qualifiche della carriera |
50 |
Concetto |
Tutte le qualifiche della carriera |
60 |
Esecutiva |
Tutte le qualifiche della carriera |
240 |
Ausiliaria e ausiliaria tecnica |
Tutte le qualifiche della carriera |
50 |
[1] Legge abrogata dall'art. 25 del
[2] Tabella così sostituita dall'art. unico della