Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 22/04/2004 |
Numero: | 746 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 20.5.101 – Regolamento 22 aprile 2004, n. 746.
Regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.
(G.U.U.E. 26 aprile 2004, n. L 122).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Occorre apportare determinate modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito denominati «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.
(2) L'allegato V, parte B, del
(3) L'allegato del
(4) Ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del
(5) Ai sensi dell'articolo 2 del
(6) L'articolo 6 del
(7) I regolamenti (CEE) n. 2092/91, (CEE) n. 94/92, (CE) n. 1788/2001, (CE) n. 473/2002 e (CE) n. 223/2003 devono essere modificati di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91, la Parte B è modificata come segue:
1) la Parte B.2 è sostituita dalla seguente:
B.2 Modelli
(Omissis)
2) La Parte B.3.1 è sostituita dalla seguente:
«B.3.1 Indicazione unica:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA»
Art. 2.
Nell'allegato del
Art. 3.
All'articolo 7 del
«Per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia la data entro cui devono essere comunicate le informazioni di cui al secondo comma è il 1° maggio 2004.»
Art. 4.
All'articolo 2 del
«Per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia la data di cui al primo trattino del primo comma è il 1° agosto 2004 e la data di cui al secondo trattino del primo comma è il 31 dicembre 2005.»
Art. 5.
All'articolo 6 del
«Per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia la data ultima per la presentazione della domanda di cui al primo comma, lettera a) è il 1° maggio 2004.»
Art. 6.
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.
[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 20 novembre 2004, n. L 344.