§ 20.4.556 - Decisione 21 dicembre 2005, n. 166.
Decisione n. 2006/166/CE del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:21/12/2005
Numero:166


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.4.556 - Decisione 21 dicembre 2005, n. 166.

Decisione n. 2006/166/CE del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sudafrica, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(G.U.U.E. 28 febbraio 2006, n. L 57).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

     visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere conforme del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Il protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sudafrica, dall'altro, per tener conto dell'adesione di dieci nuovi Stati membri all'Unione Europea è stato firmato a norma della Comunità e degli Stati membri il 25 giugno 2005 a norma della decisione n. 2005/206/CE del Consiglio.

      (2) In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo addizionale è stato applicato su base provvisoria a partire dal 1° maggio 2004.

      (3) Occorrerebbe concludere il protocollo addizionale,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     È approvato a norma della Comunità e dei suoi Stati membri il protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sudafrica, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

     Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il presidente del Consiglio procede, a norma della Comunità e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo addizionale.