§ 20.1.395 - Regolamento 27 luglio 2009, n. 678.
Regolamento (CE) n. 678/2009 della Commissione, recante centodecima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:27/07/2009
Numero:678


Sommario
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.1.395 - Regolamento 27 luglio 2009, n. 678.

Regolamento (CE) n. 678/2009 della Commissione, recante centodecima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

(G.U.U.E. 28 luglio 2009, n. L 196)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

 

(2) Il 20 luglio 2009 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

 

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

 

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco "Persone fisiche":

 

(1) Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 1.1.1966. Luogo di nascita: El Hadid, Tripoli, Libano. Nazionalità: belga dal 18.9.2001. Altre informazioni: marito di Patricia Vinck; data del matrimonio: 29.5.1992 a Peschawar, Pakistan.

 

(2) Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 4.1.1965. Luogo di nascita: Berchem (Anversa), Belgio. Nazionalità: belga. Altre informazioni: moglie di Nabil Sayadi.