§ 20.1.394 - Regolamento 9 luglio 2009, n. 601.
Regolamento (CE) n. 601/2009 della Commissione, recante centonovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:09/07/2009
Numero:601


Sommario
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.1.394 - Regolamento 9 luglio 2009, n. 601.

Regolamento (CE) n. 601/2009 della Commissione, recante centonovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

(G.U.U.E. 10 luglio 2009, n. L 179)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

 

(2) Il 29 giugno 2009, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo tre persone fisiche all'elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda. Il comitato per le sanzioni ha comunicato le motivazioni di queste decisioni di inserimento nell’elenco.

 

(3) Occorre modificare opportunamente l’allegato I.

 

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

 

(5) Nel caso in cui gli indirizzi delle persone fisiche interessate figurino nell'elenco dell'ONU, la Commissione informerà le persone interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, darà loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminerà il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili. Poiché in questo caso l'elenco dell'ONU non contiene gli indirizzi attuali di alcune delle persone fisiche interessate, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché le persone interessate possano mettersi in contatto con la Commissione e la Commissione possa successivamente informare la persona fisica interessata dei motivi su cui si basa il presente regolamento,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

 

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco "Persone fisiche":

 

(1) Arif Qasmani [alias (a) Muhammad Arif Qasmani, (b) Muhammad ‘Arif Qasmani, (c) Mohammad Arif Qasmani, (d) Arif Umer, (e) Qasmani Baba, (f) Memon Baba, (g) Baba Ji]. Indirizzo: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009.

 

(2) Mohammed Yahya Mujahid (alias Mohammad Yahya Aziz). Data di nascita: 12 marzo 1961. Luogo di nascita: Lahore, provincia di Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. N. di identificazione nazionale: 35404-1577309-9 (numero di identificazione nazionale pakistano). Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009.

 

(3) Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari [alias (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, (g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari]. Indirizzo: distretto di Ganj, Peshawar, Pakistan. Data di nascita: (a) circa 1967, (b) circa 1961, (c) circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Konar, Afghanistan. Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009.