§ 20.1.389 - Regolamento 10 giugno 2009, n. 490.
Regolamento (CE) n. 490/2009 della Commissione, recante centosettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:10/06/2009
Numero:490


Sommario
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.1.389 - Regolamento 10 giugno 2009, n. 490.

Regolamento (CE) n. 490/2009 della Commissione, recante centosettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

(G.U.U.E. 11 giugno 2009, n. L 148)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

 

(2) Il 27 maggio 2009, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo una persona fisica all'elenco sulla base delle informazioni relative al suo collegamento con Al-Qaeda. Il comitato per le sanzioni ha comunicato la motivazione di questa decisione di inserimento nell’elenco.

 

(3) Occorre modificare opportunamente l’allegato I.

 

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

 

(5) Poiché l'elenco dell'ONU non contiene l'indirizzo attuale della persona fisica interessata, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché la persona interessata possa mettersi in contatto con la Commissione e la Commissione possa successivamente informare la persona fisica interessata dei motivi su cui si basa il presente regolamento, darle la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminare il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

 

La voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone fisiche":

 

"Bekkay Harrach (alias (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche ("al Hafidh Abu Talha il tedesco")). Data di nascita: 4.9.1977. Luogo di nascita: Berkane, Marocco. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 5208116575 (passaporto tedesco rilasciato a Bonn, Germania, valido fino al 7.9.2013). N. di identificazione nazionale: (a) 5209243072 (Bundespersonalausweis (carta d'identità nazionale) tedesca), rilasciata a Bonn, Germania, valida fino al 7.9.2013, (b) J17001W6Z12 (patente tedesca, rilasciata a Bonn, Germania). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.5.2009. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan dall’aprile 2009."