Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.1 questioni generali |
Data: | 24/04/2009 |
Numero: | 344 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 20.1.383 - Regolamento 24 aprile 2009, n. 344.
Regolamento (CE) n. 344/2009 della Commissione, recante centoseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
(G.U.U.E. 25 aprile 2009, n. L 105)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato I del
(2) Il 4 febbraio 2009, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo una persona fisica all'elenco sulla base delle informazioni relative al suo collegamento con Al-Qaeda. La motivazione delle modifiche è stata comunicata alla Commissione.
(3) Il 15 aprile 2009, il Comitato per le sanzioni ha modificato i dati identificativi.
(4) Occorre modificare opportunamente l’allegato I.
(5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.
(6) Poiché l'elenco dell'ONU non contiene l'indirizzo attuale della persona fisica interessata, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché la persona interessata possa mettersi in contatto con la Commissione e la Commissione possa successivamente informare la persona fisica interessata dei motivi su cui si basa il presente regolamento, darle la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminare il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del
La voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone fisiche":
"Abdul Haq [alias (a) Maimaitiming Maimaiti, (b) Abdul Heq, (c) Abuduhake, (d) Abdulheq Jundullah, (e) 'Abd Al-Haq, (f) Memetiming Memeti, (g) Memetiming Aximu, (h) Memetiming Qekeman, (i) Maiumaitimin Maimaiti, (j) Abdul Saimaiti, (k) Muhammad Ahmed Khaliq, (l) Maimaiti Iman, (m) Muhelisi, (n) Qerman, (o) Saifuding]. Data di nascita: 10.10.1971. Luogo di nascita: contea di Chele, area di Khuttan, regione autonoma di Xinjiang Uighur, Cina. Nazionalità: cinese. N. di identificazione nazionale: 653225197110100533 (carta d’identità cinese). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.4.2009. Altre informazioni: localizzato in Pakistan nell’aprile 2009."