Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.1 questioni generali |
Data: | 28/11/2008 |
Numero: | 1190 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2008. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 20.1.363 - Regolamento 28 novembre 2008, n. 1190.
Regolamento (CE) n. 1190/2008 della Commissione, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
(G.U.U.E. 2 dicembre 2008, n. L 322)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato I del
(2) In data 3 settembre 2008 [2] la Corte di giustizia ha deciso l’annullamento del
(3) Per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia la Commissione ha trasmesso una sintesi che illustra le motivazioni avanzate dal comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani al sig. Kadi e alla Al Barakaat International Foundation, offrendo loro la possibilità di presentare osservazioni in proposito affinché possano esprimere il loro punto di vista.
(4) La Commissione ha ricevuto ed esaminato le osservazioni inviate dal sig. Kadi e dalla Al Barakaat International Foundation.
(5) Nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, stilato dal comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani, figurano il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation.
(6) Dopo un attento esame delle osservazioni fatte pervenire dal sig. Kadi con lettera datata 10 novembre 2008, e poiché il congelamento dei capitali e delle risorse economiche costituisce una misura di prevenzione, la Commissione ritiene giustificato l’inserimento del sig. Kadi nel suddetto elenco in ragione dei collegamenti di tale persona con la rete Al-Qaeda.
(7) Dopo un attento esame delle osservazioni fatte pervenire dalla Al Barakaat International Foundation con lettera datata 9 novembre 2008, e poiché il congelamento dei capitali e delle risorse economiche costituisce una misura di prevenzione, la Commissione ritiene giustificato l’inserimento della Al Barakaat International Foundation nel suddetto elenco in ragione dei collegamenti di tale organizzazione con la rete Al-Qaeda.
(8) In considerazione di quanto sopra, occorre modificare l’allegato I aggiungendovi i nomi del sig. Kadi e della Al Barakaat International Foundation.
(9) Dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del
Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2008. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 maggio 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
[2] Sentenza pronunciata nei procedimenti riuniti C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio, Raccolta 2008, pag. I-… (non ancora pubblicata).
ALLEGATO
L’allegato I del
1) la voce seguente viene aggiunta all’elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":
"Barakaat International Foundation. Indirizzo: a) Box 4036, Spånga, Stoccolma, Svezia; b) Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Svezia.";
2) la voce seguente viene aggiunta all’elenco "Persone fisiche":
"Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]; nato il 23.2.1955 al Cairo, Egitto; nazionalità saudita; passaporto n.: a) B 751550; b) E 976177 (rilasciato il 6.3.2004, scade l’ 11.1.2009); altre informazioni: Gedda, Arabia Saudita."