§ 20.1.324 - Regolamento 11 ottobre 2006, n. 1508.
Regolamento (CE) n. 1508/2006 della Commissione recante settantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:11/10/2006
Numero:1508


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.1.324 - Regolamento 11 ottobre 2006, n. 1508.

Regolamento (CE) n. 1508/2006 della Commissione recante settantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

(G.U.U.E. 12 ottobre 2006, n. L 280)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, considerando quanto segue:

     (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

     (2) Il 4 ottobre 2006 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

1) la voce «Aris Munandar. Data di nascita: tra il 1962 e il 1968. Luogo di nascita: Sambi, Boyolali, Giava, Indonesia» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Aris Munandar. Data di nascita: a) 1.1.1971, b) tra il 1962 e il 1968. Luogo di nascita Sambi, Boyolali, Giava, Indonesia»;

2) la voce «Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias: a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Al-Libi]. Indirizzo: distretto di Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data di nascita: 1966. Luogo di nascita: al Aziziyya. Nazionalità: libica. N. passaporto: 203037 (passaporto libico rilasciato a Tripoli). Altre informazioni: a) membro dell'Afghan Support Committee (ASC) e della Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stato civile: divorziato (ex moglie algerina Manuba Bukifa)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias: a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al- Libi]. Indirizzo: distretto di Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data di nascita: 1966. Luogo di nascita: al Aziziyya. Nazionalità: libica. N. passaporto: 203037 (passaporto libico rilasciato a Tripoli). Altre informazioni: a) membro dell'Afghan Support Committee (ASC) e della Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stato civile: divorziato (ex moglie algerina Manuba Bukifa)».