§ 20.1.278 - Regolamento 26 gennaio 2006, n. 142.
Regolamento (CE) n. 142/2006 della Commissione recante sessantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:26/01/2006
Numero:142


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.1.278 - Regolamento 26 gennaio 2006, n. 142.

Regolamento (CE) n. 142/2006 della Commissione recante sessantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

(G.U.U.E. 27 gennaio 2006, n. L 23).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

     considerando quanto segue:

      (1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

      (2) Il 18 gennaio 2006, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Le due voci seguenti dell’elenco «Persone fisiche» sono depennate dall’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002:

     1) Mohamed Mansour (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed). Indirizzo: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurigo), Svizzera; data di nascita: 30.8.1928. Luogo di nascita: a) Egitto b) Emirati Arabi Uniti. Nazionalità: svizzera. Altre informazioni: a) Zurigo, Svizzera, b) non è stato rilasciato nessun passaporto svizzero intestato a questo nome.

     2) Zeinab Mansour Fattouh. Indirizzo: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Svizzera; data di nascita: 7 maggio 1933.