§ 20.1.264 - Regolamento 29 novembre 2005, n. 1956.
Regolamento (CE) n. 1956/2005 della Commissione recante cinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:29/11/2005
Numero:1956


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.1.264 - Regolamento 29 novembre 2005, n. 1956.

Regolamento (CE) n. 1956/2005 della Commissione recante cinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

(G.U.U.E. 30 novembre 2005, n. L 314).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

      (1) Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

      (2) La Germania ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

     L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:

     «— Per quanto riguarda i capitali:

     Deutsche Bundesbank

     Servicezentrum Finanzsanktionen

     D-80281 München

     Tel. (49-89) 28 89 38 00

     Fax (49-89) 35 01 63 38 00

     — Per quanto riguarda le risorse economiche:

     — per le comunicazioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5:

     Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

     Referat V B 2

     Scharnhorststraße 34—37

     D-10115 Berlin

     Tel. (49-1888) 6 15-9

     Fax (49-1888) 6 15-53 58

     Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

     — per la concessione di deroghe a norma dell’articolo 2 bis

     Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

     Frankfurter Straße 29—35

     D-65760 Eschborn

     Tel. (49-619) 69 08-0

     Fax (49-619) 69 08-8 00»