Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.1 questioni generali |
Data: | 28/04/2003 |
Numero: | 742 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella |
§ 20.1.73 - Regolamento 28 aprile 2003, n. 742.
Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione recante diciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio.
(G.U.U.E. 29 aprile 2003, n. L 106).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Nell'allegato II del
(2) I Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti. A seguito di un cambiamento a livello del personale, inoltre, occorre modificare l'indirizzo presso la Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato II del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
L'allegato II del
1) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:
«Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Paesi bassi
Tel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 18».
2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:
«- In relazione all'articolo 2a:
Riksförsäkringsverket (RFV)
S-103 51 Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89
- In relazione all'articolo 4:
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
S-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00
- In relazione all'articolo 5:
Finansinspektionen
Box 7831
S-103 98 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35».
3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Regno Unito» è sostituito dal testo seguente:
«- Per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione:
Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 10
Fax (44-207) 215 05 11
- Per quanto riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche:
HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 4607
Fax (44-207) 601 4309».
4) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Comunità europea» è sostituito dal testo seguente:
«Commissione delle Comunità europee
Direzione generale delle Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int».